Lei convive col nuovo compagno: a rischio l’assegno di mantenimento

Procedimento per la modifica delle condizioni della separazione dei due coniugi. Resta, però, da sciogliere il nodo del mantenimento, che l’uomo deve versare alla moglie. A modificare gli equilibri potrebbe provvedere la valutazione della convivenza della donna col suo nuovo compagno.

Mantenimento a favore della moglie. Obbligo immutato, anche in sede di modifica delle condizioni di separazione, per l’uomo. Ma la constatazione della famiglia di fatto creata dalla donna col suo nuovo convivente può modificare gli equilibri, e alleggerire il peso economico che grava sulle spalle del marito. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17856/15 depositata oggi Nuova famiglia. Vittoria parziale, per l’uomo, in Appello i giudici di secondo grado, difatti, hanno ridotto l’assegno per la figlia minore . Confermato, invece, il mantenimento per la moglie da cui è acclarata la separazione . Nel contesto della Cassazione, però, l’uomo pone in rilievo la convivenza more uxorio della moglie , elemento, questo, che, a suo dire, è stato trascurato dai giudici d’appello e che avrebbe, invece, dovuto spingere a riesaminare il nodo dell’ assegno di mantenimento . Ebbene, tale obiezione si rivela corretta. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, non si può ignorare la nuova convivenza della donna, peraltro da lei ripetutamente ammessa . Questo dato di fatto può rivelarsi fondamentale, soprattutto perché, ricordano i giudici, ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una vera e propria ‘famiglia di fatto’, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi, e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di separazione o di divorzio . Per questo motivo, la vicenda dovrà essere riesaminata con attenzione in Appello, laddove andranno valutate le caratteristiche della convivenza more uxorio della donna col suo nuovo compagno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 giugno – 9 settembre, n. 17856 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, tra D.B.G. e G.D., la Corte d'Appello di Roma icon decreto del 14/12/2012, riformava il provvedimento di primo grado, riducendo l'assegno per la figlia minore delle parti ad Euro 750,00 mensili, e confermando per il resto il provvedimento stesso e, in particolare, l'assegno di mantenimento per la moglie. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie, che pure propone ricorso incidentale. Con il primo motivo il marito deduce violazione degli artt. 156 e 710 c.p.c., nonché omesso esame della circostanza relativa alla convivenza more uxorio della moglie. Il motivo appare i fondato. Giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte tra le altre Cass, n. 17195 del 2011 n. 3923 del 2012 6855 del 2015 precisa che, ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una vera e propria famiglia di fatto , si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di separazione o di divorzio. Pacifica appare la nuova convivenza della moglie, da essa ripetutamente ammessa nel controricorso essa argomenta esclusivamente con riferimento alla propria situazione economica. Va dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale,attinente esupposti dell'assegno di separazione. Quanto al ricorso incidentale, correttamente il giudice a quo ha escluso l'aumento del contributo paterno per la figlia, disposto in prime cure, nella considerazione che quell'aumento non era stato chiesto dalla madre - circostanza anche questa pacifica tra le parti - la quale, costituendosi si era limitata a richiedere il rigetto del ricorso. Se è vero che in sede di procedimento di separazione o di divorzio, il giudice può andare al di là delle richieste delle parti, con riferimento alla posizione del minore, ciò non può verificarsi, tanto più quando si tratti, come nella specie, di profili economici, senza una specifica domanda delle parti, nel procedimento di modifica delle condizioni. Anche un eventuale aumento dell'assegno in relazione alla crescita del minore dovrebbe essere comunque richiesto da uno dei genitori. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo rigettato quello incidentale cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo rigetta il ricorso incidentale cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.