La dichiarazione di adottabilità deve essere l’extrema ratio

Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, che trova fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità debba essere la soluzione estrema.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16897/15, depositata il 19 agosto. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Brescia dichiarava, con due sentenze, lo stato di adottabilità di due minori e sospendeva i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale disponeva l’interruzione di ogni rapporto tra le minori e i genitori e stabiliva il collegamento delle ragazzine presso una coppia in lista di attesa per l’adozione nazionale. Il padre delle minori impugnava le sentenze al fine di ottenere la revoca dello stato di adottabilità e la delle figlie collocazione presso di sé. In subordine si richiedeva l’affido etero-familiare presso gli zii paterni ovvero l’adozione delle minori. La Corte di appello di Brescia respingeva l’impugnazione ritenendo sussistente il difetto di capacità genitoriale e l’assenza di rapporti affettivi significativi fra le minori e gli zii. Questi ultimi propongono ricorso in Cassazione, mentre il curatore speciale e il tutore delle minori presentano ricorso incidentale in cui deducono, tra i vari motivi, l’inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado, formulata con comparsa di costituzione degli zii delle minori. Soggetti legittimati all’opposizione. Innanzitutto la Corte ritiene il ricorso incidentale infondato. Si ribadisce, infatti, che nei giudizi di impugnazione – appello e cassazione – susseguenti alla pronuncia da parte del Tribunale per i minorenni sullo stato di adottabilità, i soggetti legittimati all’opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto ai sensi dell’art. 15 l. 184/1983 p.m., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore assumono la qualità di litisconsorti necessari se hanno proposto effettivamente opposizione alla dichiarazione in questo senso Cass., sez. I, n. 20071/2008 . Nel caso di specie gli zii paterni delle minori si sono costituiti nel giudizio di primo grado acquisendo la qualità di parti del processo – come viene riconosciuto anche dai ricorrenti incidentali che qualificano, però, erroneamente l’atto di costituzione in appello come intervento e non come vera impugnazione autonoma, diretta all’accertamento delle condizioni per l’affido endo-familiare delle minori -. Dichiarazione di adottabilità come extrema ratio. La Cassazione, spostando l’attenzione sui motivi del ricorso, ritiene che il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, che trova fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità debba essere la soluzione estrema. Infatti, solo quando ogni altro rimedio appaia inadeguato all’esigenza dell’acquisto o del recupero di un appropriato e stabile contesto familiare, in tempi compatibili con l’esigenza del minore, ha senso procedere con la procedura di adottabilità. La valutazione riguardante la disponibilità, manifestata dai parenti entro il quarto grado, a sopperire alla carente idoneità genitoriale, fornendo un contesto familiare idoneo alla cura e alla crescita del minore che permetta di non interrompere il legame con la famiglia di origine e sperimentare, con il tempo, anche un eventuale recupero delle capacità genitoriali, va compiuta con lo stesso rigore con cui si deve accertare lo stato di abbandono del minore. Nel caso di specie la Corte ritiene sia mancato un accertamento diretto delle personalità degli zii, del loro rapporto con i figli, al fine di verificarne la capacità genitoriale in relazione con le nipoti. Tale accertamento, infatti, normalmente ha il suo riscontro più appropriato tramite l’osservazione, diretta, della condizione esistenziale e materiale delle persone che hanno offerto la propria disponibilità a rimediare alle carenze genitoriali. Per questi motivi il ricorso è accolto e la causa viene rimessa alla Corte di appello di Brescia in modo da poter valutare se effettivamente l’offerta di supporto da parte dei parenti entro il quarto grado delle minori sia idonea o meno a compensare lo stato di abbandono.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 19 agosto 2015, n. 16897 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale per i minorenni di Brescia, con sentenze nn. 45/14 e 46/14, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori M.A. e N. con efficacia immediata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184/1983. Con le sentenze il T.M. ha sospeso i genitori, M.M. e P.M. , dall'esercizio della responsabilità genitoriale, ha disposto l'interruzione di ogni rapporto fra le minori e i genitori, ha disposto il collocamento delle minori presso una coppia in lista di attesa per l'adozione nazionale ha nominato tutore l'avv. D.S.A. . 2. Ha impugnato le predette sentenze il padre delle minori, M.M. , al fine di ottenere la revoca dello stato di adottabilità di M.A. e N. e la loro collocazione presso di sé. Subordinatamente l'appellante ha chiesto l'affido etero-familiare presso gli zii paterni, O.R.M. e M.K. , ovvero l'adozione delle minori ex art. 44 comma 1 lett. d della legge n. 184/1983. 3. Alle domande dell'appellante hanno aderito costituendosi in giudizio, in qualità di appellanti, P.M. , madre delle minori, e i coniugi O.R.M. e M.K. , quest'ultima nella qualità di zia paterna delle minori, e hanno chiesto l'affido etero-familiare delle minori presso di loro. 4. Hanno chiesto il rigetto dell'appello il tutore, avv. Annamaria Di Stefano, e il curatore speciale nonché avvocato delle minori, avv. R.M. , e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia. 5. La Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, con sentenza n. 891/2014, ha respinto gli appelli ritenendo provato, all'esito della lunga e accurata istruttoria svolta a partire dall'instaurazione dei procedimenti de potestate , il difetto di capacità genitoriale di entrambi i genitori e l'assenza di rapporti affettivi significativi fra le minori e gli zii paterni. 6. Ricorrono per cassazione O.R.M. e M.K. , affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deducono a violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 10 e 17 della legge n. 184/1983 e di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. b omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c 7. Propongono controricorso e ricorso incidentale condizionato nell'interesse delle minori M.A. e N. , il curatore speciale, avv. R.M. e il tutore delle minori, avv. D.S.A. . In particolare con il ricorso incidentale condizionato deducono che a la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in appello proposto da M.M. , violando l'art. 342 c.p.c. e omettendo specifica motivazione sull'eccezione di inammissibilità b la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado, formulata con comparsa di costituzione da P.M. , madre delle minori, violando l'art. 342 c.p.c. e omettendo specifica motivazione sull'eccezione di inammissibilità sollevata in udienza c la Corte di appello non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riforma della sentenza di primo grado, formulata con comparsa di costituzione dai sigg.ri O.R.M. e M.K. , zii delle minori, violando l'art. 342 c.p.c. e omettendo specifica motivazione sull'eccezione di inammissibilità sollevata in udienza. Ritenuto che 8. Il ricorso incidentale è infondato, sia per quanto riguarda la pretesa mancanza di specificità dell'appello di M.M. , come si evince dalla motivazione della Corte di appello, articolata sull'esame delle puntuali censure mosse con il gravame, sia per quanto concerne la posizione della madre delle minori, che ha spiegato un intervento adesivo all'appello del M. , come si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata. 9. Per ciò che concerne la posizione della zia paterna M.K. e del suo consorte O.R.M. va ribadito che, nei giudizi d'impugnazione ricorso in appello e per cassazione , susseguenti alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sullo stato di adottabilità, i soggetti legittimati all'opposizione, in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983 P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore , assumono la qualità di litisconsorti necessari se abbiano effettivamente proposto opposizione alla dichiarazione {Cass. civ. sezione I n. 20071 del 19 luglio 2008 . Nella specie gli zii paterni delle minori si sono costituiti nel giudizio di primo grado acquisendo la qualità di parti del processo, come viene riconosciuto dagli odierni ricorrenti incidentali che qualificano però erroneamente l'atto di costituzione in appello come intervento e non come vera impugnazione autonoma diretta all'accertamento delle condizioni per l'affido endo-familiare delle minori. 10. I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, premettendosi che la rubricazione del secondo motivo non è ostativa alla sua ammissibilità nella misura in cui il contenuto dell'impugnazione investe radicalmente la motivazione sotto il profilo dell'omesso esame del complesso rapporto esistente fra le minori e la zia paterna e delle condizioni di vita materiali e esistenziali della famiglia degli zii paterni. 11. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, che trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale Europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è praticabile solo come soluzione estrema, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso. Tale verifica deve essere compiuta, anche in relazione alla manifestata disponibilità dei parenti entro il quarto grado a supplire alla carente idoneità genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all'educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacità genitoriali. Appare pertanto evidente che tale verifica dell'esistenza di risorse di cura e di educazione adeguate nel contesto familiare allargato debba essere compiuta con lo stesso rigore con il quale deve accertarsi lo stato di abbandono del minore. 12. Nella specie la Corte di appello di Brescia è pervenuta all'esclusione della significatività dei rapporti fra le minori e gli zii paterni sulla base di circostanze riferite dal perito che sembrano piuttosto attenere alla motivazione di una costituzione tardiva in primo grado da parte degli odierni ricorrenti. Circostanze che, di per sé, non appaiono idonee a escludere le potenzialità di accudimento e cura delle minori, che il legislatore chiede prioritariamente di ricercare nella famiglia di origine, salvo un rigoroso accertamento della non recuperabilità di un contesto familiare adeguato. Né esse appaiono idonee a far escludere la significatività del rapporto esistente fra la zia paterna, con il suo contesto familiare, e le nipoti dato che nell'ottica di un accertamento rigoroso dello stato di abbandono questa esclusione non può prescindere da una verifica diretta del rapporto esistente fra i parenti entro il quarto grado e i minori. Accertamento che può rendersi non necessario solo in presenza di elementi oggettivi gravi e univoci attestanti la non significatività del rapporto. Mentre nella specie è del tutto mancato un accertamento diretto delle personalità degli zii, del loro rapporto con i figli, al fine di verificarne la capacità genitoriale, della relazione con le nipoti accertamento che, normalmente, non può che trovare il suo riscontro più appropriato nell'osservazione, diretta, della condizione esistenziale e materiale delle persone che hanno offerto la propria disponibilità a supplire alle carenze genitoriali. 13. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Brescia affinché compia i predetti accertamenti e valuti, al loro esito, se effettivamente l'offerta di supporto da parte dei parenti entro il quarto grado delle minori sia idonea o meno a supplire allo stato di abbandono. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.