Accertamento dello stato di abbandono e adottabilità del minore: competente il Tribunale per i minorenni

Il Tribunale dei minorenni ha competenza esclusiva in tema di accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità dei minorenni.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14842/15, depositata il 15 luglio. Il caso. La dinamica dei fatti riguardava un nucleo familiare i cui figli minori venivano affidati dal Tribunale per i minorenni di Firenze al servizio sociale e la relazione madre-figli veniva posta sotto continuativa osservazione dei servizi territoriali. Successivamente veniva estromessa la madre della struttura in cui si trovavano i minori per i quali veniva predisposto il collocamento etero familiare. Venivano anche trasmessi gli atti al p.m. per le valutare un’eventuale apertura di un procedimento riguardante la condizione di abbandono dei minori ex artt. 10 - 12, l. n. 184/1983. Nel frattempo veniva instaurato il procedimento di separazione personale tra i due genitori, in cui il giudice modificava il precedente provvedimento in ordine agli incontri tra madre e figli e stabiliva un incontro settimanale con modalità assistita e con monitoraggio mensile. Su impulso del p.m. veniva instaurato un procedimento in ordine all’accertamento dell’adottabilità dei minori, previo espletamento degli accertamenti necessari. La madre proponeva istanza presso il Tribunale per i minorenni richiedendo la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità ex art. 295 c.p.c., essendo pendente il giudizio di separazione ed avendo la Corte d’appello dichiarato l’incompetenza del Tribunale dei minorenni. Si richiedeva anche la dichiarazione di incompetenza del giudice specializzato con riguardo all’ultimo procedimento, instaurato su impulso del p.m. presso il Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento impugnato, affermava che il procedimento relativo all’accertamento delle condizioni per la declaratoria di adottabilità traeva origine dalla richiesta del p.m. e determinava l’avvio del giudizio relativo all’adottabilità dei minori, rimasta di competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni e che non sussisteva alcuna pregiudizialità tra questo procedimento e il giudizio di separazione personale. Regolamento di competenza. I motivi del ricorso per regolamento di competenza si basano sul novellato art. 38 disp. att. c.c. che impone la competenza esclusiva del T.O. quando sia pendente un giudizio di separazione. Si sostiene nel ricorso che il T.O. abbia esteso il diritto di visita della madre, mentre il T.M. ne abbia voluto dichiarare la radicale inidoneità genitoriale, in contrasto con quanto statuito dal giudice competente e senza alcuna legittimazione, proprio perché privo di competenza. La competenza è del Tribunale dei minorenni . Il Collegio ritiene che il Tribunale per i minorenni sia competente in ordine all’accertamento dello stato d’abbandono e dell’adottabilità dei minorenni. Infatti i procedimenti in tema di adozioni sono rimasti nell’esclusiva sfera di competenza del Tribunale per i minorenni che restano estranei alla novellata articolazione delle competenze prevista dall’art. 38 disp. att. c.c., attualmente vigente. Tale norma ha ad oggetto esclusivamente la ripartizione di competenze relativa ai procedimenti aventi ad oggetto la limitazione, conformazione o esclusione della responsabilità genitoriale ma non quelli che, ancorché sulla base di pregressi accertamenti, siano instaurati per verificare la sussistenza delle condizioni di adottabilità di un minore. Riprendendo una pronuncia della Cassazione n. 1349/2015 si ribadisce che il principio della concentrazione delle tutele cui si ispira la riforma della ripartizione delle competenze non riguarda il rapporto tra un giudizio riguardante l’affidamento dei minori a i genitori o a terzi, anche quando riguardi l’assunzione di provvedimenti assunti ex art. 333 c.c. che disciplina le impugnazioni incidentali e un giudizio ex artt. 10 – 12, l. n. 184/1983 nel quale l’accertamento riguarda l’irreversibilità della condizione d’abbandono e non la situazione derivante da un conflitto coniugale o di coppia. Per questo motivo non rileva il criterio delle preventiva pendenza dell’uno o dell’altro giudizio. La dedotta incompetenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti ex art. 333 c.c. in pendenza di un giudizio relativo all’affidamento dei figli minori non determina l’invalidità automatica degli accertamenti istruttori svolti e in particolare non può essere di impedimento all’esercizio per il giudice minorile delle funzioni conservate come competenza esclusiva, quali quelle relative all’obbligo di accertare la sussistenza delle condizioni di abbandono dei minori, della loro temporaneità od irreversibilità e dell’eventuale adottabilità dei medesimi. Con la soluzione opposta si eliminerebbe, per la mera pendenza anche strumentale di un giudizio riguardante un conflitto genitoriale, l’obbligo de p.m. e del Tribunale di procedere nel superiore interesse dei minori a tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle condizioni richieste dalla l. n. 184/1983. La Corte ribadisce inoltre che non vi è pregiudizialità tra i due accertamenti giurisdizionali né un’effettiva possibilità di contrasto di giudicati.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 24 febbraio – 15 luglio 2015,n. 14842 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto In ordine al ricorso per regolamento di competenza proposto da B.C. avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze del 24/4/2014 il Collegio osserva a È necessario ricostruire esattamente la sequenza dei procedimenti che hanno riguardato il nucleo familiare B.C. B.G. e i loro tre figli b La vicenda giudiziaria di tale nucleo familiare nasce nel 2010 quando il Tribunale per i minorenni di Firenze affida i minori al servizio sociale nel 2011 con successivo decreto l'affidamento viene confermato e la relazione madre figli viene posta sotto continuativa osservazione dai servizi territoriali c Il 28/11/2012 tale affidamento veniva confermato con estromissione della madre dalla struttura ove si trovano i minori e collocamento etero familiare dei minori d Vengono trasmessi gli atti al p.m. per le valutazioni di sua competenza in ordine all'eventuale apertura di un procedimento ex art. 12 l. n. 184 del 1983 e Viene instaurato medio tempore procedimento di separazione personale tra B.G. e B.C. nel corso del quale il giudice con provvedimento 9/7/2013, ritenuta la propria competenza in ordine ai provvedimenti da assumere ex art. 333 cod. civ. modifica il precedente provvedimento in ordine agli incontri tra madre e figli minori, stabilendo un incontro settimanale con modalità assistita da svolgersi anche fuori dei locali dello Spazio Famiglia ove sono collocati i minori e con monitoraggio mensile f Il provvedimento del Tribunale per i minorenni del 28/12/2012 viene reclamato dalla B. , anche sotto il profilo preliminare dell'incompetenza. L'eccezione viene accolta in virtù del novellato art. 38 disp. att. cod. civ., con declaratoria di competenza del Tribunale ordinario g Su impulso del p.m. presso il Tribunale per i minorenni viene aperto procedimento in ordine all'accertamento dell'adottabilità dei minori, previo espletamento degli accertamenti necessari h La B. propone istanza in data 18/4/2014 presso il Tribunale per i minorenni chiedendo la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità ex art. 295 cod. proc. civ. essendo pendente il giudizio di separazione ed avendo la Corte d'Appello dichiarato l'incompetenza del Tribunale per i minorenni al riguardo, con rimessione delle parti davanti al Collegio perché venga dichiarata anche in ordine al procedimento ultimo, instaurato su impulso del p.m. presso il Tribunale per i minorenni l'incompetenza del giudice specializzato. Il Tribunale per i minorenni con il provvedimento impugnato ha affermato a Il procedimento relativo all'accertamento delle condizioni per la declaratoria di adottabilità trae origine dalla richiesta del p.m. del 23/10/2013, successivamente all'emissione del decreto adottato il 28/11/2012 di limitazione della responsabilità genitoriale ed affidamento ai servizi sodali dei minori b Lo sviluppo di questo procedimento ha determinato l'avvio del giudizio relativo all'adottabilità dei minori, rimasta di competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni c Non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio di separazione personale e il presente procedimento. Il ricorso per regolamento di competenza si fonda sui seguenti rilievi il provvedimento impugnato è in contrasto con quello della Corte d'Appello di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza prospettata dalla ricorrente il novellato art. 38 disp. att. cod. civ. impone la competenza esclusiva del t.o. quando sia pendente un giudizio di separazione. Il p.m. si è attivato per l'accertamento dell'adottabilità dei minori proprio sulla base del provvedimento del 28/11/2012 che la Corte d'Appello ha ritenuto emesso da giudice incompetente. Il T.O. ha esteso il diritto di visita della madre ed il T.M. ne vuole dichiarare la radicale inidoneità genitoriale, in contrasto con quanto statuito dal giudice competente e senza alcuna legittimazione essendo privo di competenza. Il ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa. Il Collegio ritiene che il Tribunale per i minorenni sia competente in ordine all'accertamento dello stato d'abbandono e dell'adottabilità dei minorenni. I procedimenti in tema di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera della competenza del Tribunale per i minorenni, essendo del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. cod. civ. attualmente vigente. Tale norma ha ad oggetto esclusivamente la ripartizione di competente relativamente ai procedimenti relativi alla limitazione, conformazione o esclusione della responsabilità genitoriale ma non in ordine a quelli che, ancorché sulla base di pregressi accertamenti svolti in procedimenti ex art. 333 od anche 330 cod. civ. siano instaurati per verificare la sussistenza delle condizioni di adottabilità di un minore. Tali ultimi procedimenti non interferiscono con le questioni relative all'affidamento dei minori all'interno di un conflitto coniugale o di coppia, anche quando la situazione di fatto conduca a misure limitative od ablative della responsabilità genitoriale e all'affidamento a terzi. Il principio della concentrazione delle tutele cui si è ispirato, non senza contorsioni testuali, il legislatore della riforma nella nuova ripartizione delle competenze contenuta nell'art. 38 disp. att. cod. civ. non riguarda il rapporto tra un giudizio riguardante l'affidamento dei minori ai genitori, ad uno di essi o a terzi, anche quando involga l'assunzione di provvedimenti assunti ex art. 333 cod. civ. ed un giudizio ex artt. 10 - 12 l. n. 184 del 1983 nel quale l'accertamento riguarda la irreversibilità della condizione d'abbandono e non la situazione scaturente da un conflitto coniugale o di coppia. Cass. 1349 del 2015 . Non rileva pertanto il criterio della preventiva pendenza dell'uno e dell'altro giudizio né può sostenersi come ritiene la parte ricorrente che la dichiarazione d'incompetenza assunta dalla Corte d'Appello in ordine al provvedimento del 28/11/2012 assunto dal Tribunale per i minorenni debba ritenersi ostativo della instaurazione di un procedimento autonomo relativo all'accertamento dell'adottabilità dei minori. Al riguardo va osservato che le indagini periodiche ed aggiornate dei servizi territoriali assunte nel procedimento che ha dato luogo al provvedimento del 28/11/2012 ben possono essere poste a base dell'atto d'impulso del p.m. presso il tribunale per i minorenni rivolto all'instaurazione di un giudizio ex art. 10 - 12 l. n. 184 del 1983. La dedotta incompetenza ex art. 38 disp. att. cod. civ. del tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti ex art. 333 cod. civ. in pendenza di un giudizio relativo all'affidamento dei figli minori non determina l'invalidità automatica degli accertamenti istruttori svolti ed in particolare non può essere d'impedimento all'esercizio per il giudice minorile delle funzioni conservate come competenza esclusiva, quali quelle relative all'obbligo di accertare la sussistenza delle condizioni di abbandono di minori, della loro temporaneità od irreversibilità e della eventuale adottabilità dei medesimi. L'opposta soluzione condurrebbe all'eliminazione, per la mera pendenza anche strumentale di un giudizio riguardante un conflitto genitoriale, dell'obbligo del p.m. e del tribunale di procedere nel superiore interesse del minori a tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle condizioni richieste dalla l. n. 184 del 1983, così togliendo a quest'ufficio una funzione peculiare ed ineliminabile. Correttamente, pertanto, il tribunale per i minorenni ha ritenuto la propria competenza esclusiva in tema di accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità anche sotto il profilo dell'inutilità della conclusione del giudizio separativo e delle statuizioni sui minori ivi assunte rispetto al giudizio ex art. 12 l. n. 184 del 1983. Non sussiste, infatti, alcuna pregiudizialità tra l'uno e l'altro accertamento giurisdizionale, né un'effettiva possibilità di contrasto di giudicati, dal momento che le decisioni sull'affidamento dei minori sono assunte al fine di risolvere una situazione di conflitto genitoriale anche se possono sfociare nella necessità di un affidamento a terzi ed in una valutazione negativa in ordine alla responsabilità genitoriale di uno dei due genitori. Nell'altro giudizio, l'accertamento ha una natura molto più ampia, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave vulnus e pericolo per la propria crescita psico fisica a causa dell'abbandono da accertarsi determinato dalle condotte dei genitori. Nella specie, peraltro, gli accertamenti relativi alla necessità di limitare od escludere la responsabilità dei genitori sono iniziati, da parte del giudice minorile, anteriormente all'instaurazione del giudizio separativo e della modifica dei criteri di competenza nel 2010 e sono sfociati in provvedimenti anteriori a quello del 28/11/2012 che hanno preso atto di una situazione di grave vulnus per le condizioni di vita dei minori stessi. Deve aggiungersi per completezza che non è ricorribile per cassazione neanche con il regolamento di competenza il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. In conclusione il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.