Ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, va considerata la nascita di un figlio di secondo letto

La Corte di Cassazione interviene sull’individuazione dei parametri da esaminare per la quantificazione dell’assegno divorzile.

Con la sentenza n. 14521/15, depositata il 10 luglio, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità in punto di determinazione dell’importo dell’assegno divorzile. Il caso. In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 06.12.2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata emessa in data 25.09.2012, dopo aver confermato l’importo dell’assegno previsto in favore della moglie, disponeva che gli incontri padre-figlio si svolgessero presso i servizi sociali. Avverso tale sentenza, ricorreva per cassazione il marito. L’assegno di mantenimento. Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione, richiamando un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato, ha ribadito che l’assegno per il coniuge deve essere diretto al mantenimento del tenore di vita dallo stesso goduto durante la convivenza matrimoniale. Al fine di determinare l’importo di tale assegno, il giudice non è tenuto alla disamina di tutti i parametri della quantificazione, ben potendo decidere di privilegiarne uno od alcuni rispetto agli altri. Tuttavia, prosegue la Corte, il giudice non può non tenere in considerazione il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto, in conseguenza del quale insorge in capo al padre il relativo obbligo di mantenimento. In relazione a tale profilo, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del marito e cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, al fine di quantificare nuovamente l’assegno.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 febbraio – 10 luglio 2015, n. 14521 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti In un procedimento di divorzio tra M.G. e R.M., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 6/12/2013 , in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa il 25/9/2012, mentre confermava l'importo dell'assegno per la moglie, disponeva che gli incontri padre figlio si svolgessero presso i servizi sociali. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie, che pure svolge attività difensiva. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. N. 2156 del 2010 . Il giudice non deve necessariamente esaminare tutti i parametri della quantificazione, potendone privilegiare uno od alcuni rispetto agli altri ad es., come nella specie, le condizioni economiche dei coniugi tra le altre, Cass. n. 16606 del 2010 . D'altra parte, il fatto oggettivo della nascita di un figlio di secondo letto e il relativo obbligo di mantenimento da parte del padre va considerato dal giudice nella determinazione dell'assegno divorzile. Il principio è affermato da giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sostanza anche dalle pronunce richiamate dalla controricorrente tra le altre, Cass. N. 4294 del 2013 . Entro tali limiti la censura del ricorrente si ritiene, al riguardo, fondata. E' stata altresì confermato l'affidamento condiviso del figlio delle parti, ma con visite del padre, due volte al mese, da effettuarsi sotto il controllo del servizio sociale. Tale limitato e rigido regime viene giustificato dal giudice a quo soltanto con riferimento alle affermazioni della odierna resistente e con un generico richiamo ad una CTU di primo grado, senza che la sentenza impugnata indichi specificamente le argomentazioni e le ragioni addotte dal consulente per giustificare tale rigido regime. Va pertanto sui profili suindicati il riesame delle condizioni economiche dei coniugi, alla luce della nascita di un nuovo figlio dell'obbligato, e il regime di visita paterno del primo figlio accolto il ricorso, e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione. Va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napolir in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.