L’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nella separazione

L’assegno di divorzio è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale. Il Giudice di merito ha, pertanto, l’obbligo di accertare e adeguatamente motivare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, né possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1631, depositata il 28 gennaio 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Milano respingeva gli appelli principale ed incidentale proposti contro la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale, a seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di 300,00 euro mensili. Contro tale decisione il marito ha proposto ricorso per cassazione, cui la moglie ha resistito con controricorso, proponendo pure ricorso incidentale. L’an dell’obbligazione. I motivi dal primo al quarto del ricorso principale, sono stati trattati congiuntamente, in quanto connessi vertendo tutti sulla sussistenza dei presupposti nell’ an per l’attribuzione dell’assegno divorzile. L’art. 5, comma 6 della l. n. 898/1970 detta i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile, sotto il profilo dell’ an della relativa obbligazione e li pone a carico dell’altro coniuge. Pertanto, il Giudice di merito è chiamato ad accertare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, né possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili. La determinazione dell’assegno divorzile. La Cassazione, ricorda il Collegio, ha già avuto modo di chiarire che la determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua della norma sopra citata, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, l’assegno divorzile è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale . Motivazione mancante. La motivazione della sentenza impugnata, afferma il Collegio, non dà conto della sussistenza in concreto dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno. Anzi, l’accertamento richiesto dal citato art. 5 è del tutto mancante nella sentenza dei Giudici di merito. Infatti, la motivazione della sentenza impugnata afferma solo che già con la sentenza di separazione era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della di euro 500,00 mensili in considerazione del fatto che era casalinga sfornita di redditi propri . Tale motivazione, conclude il Collegio, risulta essere in tal modo meramente apparente, ossia una non motivazione, in quanto si sottrae all’obbligo che grava sul giudice di fornire i criteri di lettura del proprio ragionamento. Per tali ragioni la S.C. ha accolto tali motivi di ricorso, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale ha cassato, dunque, la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1631 Presidente Luccioli – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano ha respinto gli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Monza dell'11 marzo 2010, con la quale, in conseguenza della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra R.A. ed M.O. , era stato posto a carico del primo un assegno divorzile di Euro 300,00 mensili. Ha rilevato la corte territoriale che già la sentenza di separazione del 2006 aveva riconosciuto un assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili, essendo la M. casalinga che il marito aveva donato l'azienda di carrozzeria al figlio An. e la nuda proprietà di un immobile al figlio R. , così palesando la disponibilità di mezzi economici che la natura assistenziale dell'assegno conducesse alla predetta minore determinazione, rispetto a quello di separazione, non avendo la M. costi di vitto ed alloggio, in quanto ospite presso la famiglia S. , pur non sussistendo la prova della comunione di vita con il medesimo. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione R.A. , sulla base di sei motivi, illustrato anche da memoria. Resiste la M. con controricorso, proponendo pure ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui resiste controparte. Motivi della decisione 1. - I motivi di ricorso denunziano 1 violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6 comma, l. n. 898 del 1970 ed omessa motivazione, perché la sentenza impugnata non ha accertato se la beneficiarla sia priva di mezzi adeguati e nella impossibilità a procurarseli, presupposti diversi da quelli previsti per l'assegno di mantenimento in seguito alla separazione personale, onde la motivazione, limitandosi a richiamare quest'ultimo, non è stata resa 2 violazione e falsa applicazione degli art. 5, 6 comma, l. n. 898 del 1970 e 2697 c.c., non avendo la sentenza impugnata richiesto che fosse la M. a dare prova dell'insussistenza di mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli, laddove invece il comma 9 del detto art. 5 impone ai coniugi di depositare le dichiarazioni dei redditi, obbligo da controparte non assolto, avendo essa depositato solo alcuni CUD 3 omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito tenuto conto della stabile convivenza instaurata dalla M. con S.M. , titolare di un'azienda di autotrasporti e proprietario dell'abitazione in cui è stata instaurata la convivenza sin dal 2004, nonché della circostanza che la M. aveva acquistato una vettura nuova, dunque palesando la sufficienza di mezzi economici 4 omessa o insufficiente motivazione, non avendo il giudice del merito accertato l'impossibilità della M. di lavorare, avendo la stessa solo asserito di aver lasciato la sua occupazione per ragioni di salute, senza averlo però provato, ed anzi avendo essa affermato, nel corso dell'interrogatorio libero, di svolgere l'attività di badante per il S. 5 motivazione contraddittoria con riguardo alle condizioni economiche dell'obbligato, che ha ceduto l'azienda di carrozzeria per motivi di salute, mentre illogica è l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il R. avrebbe dimostrato la propria capacità economica per avere donato ai figli l'azienda e la nuda proprietà del suo immobile, dato che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta unicamente un reddito di Euro 1.033,00 da fabbricati, nei tre anni antecedenti il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tanto che egli vive con l'aiuto dei figli e con i risparmi 6 violazione dell'art. 5, 6 comma, l. n. 898 del 1970 ed omessa motivazione, per non avere la sentenza impugnata comunque considerato che la cessazione del matrimonio è stata determinata dalle numerose relazioni extraconiugali della moglie, pur dal giudice non ritenute sufficienti per l'addebito della separazione 7 omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione dell'indebito, ignorata sia in primo che in secondo grado, almeno dal 5 settembre 2005, data in cui la M. era stata assunta da un'impresa, o da quando aveva instaurato la stabile convivenza con il S. . Con l'unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta l'omessa motivazione circa il rigetto dell'appello, volto alla corresponsione di un assegno di Euro 1.000,00 mensili, pretesa disattesa dal tribunale per le ragioni che la M. non corrisponde più la somma di Euro 300,00 mensili per dimorare presso la Caritas ed ha terminato di pagare le rate di Euro 200,00 mensili per l'autovettura, mentre proprio l'omessa corresponsione dell'assegno l'avrebbe costretta a trovare ospitalità presso il S. , peraltro continuando essa a versare alla Caritas l'importo mensile di Euro 50,00. 2. - I motivi dal primo al quarto, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi vertendo tutti sulla sussistenza dei presupposti nell'an per l'attribuzione dell'assegno divorzile, sono fondati. Dispone l'art. 5, 6 comma, legge 1 dicembre 1970 n. 898 che il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive . La seconda parte della norma pone i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, sotto il profilo dell'an della relativa obbligazione a carico dell'altro coniuge. Il giudice del merito, pertanto, è chiamato ad accertare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, né possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili. È stato chiarito da questa Corte che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. n. 898 del 1970 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, l'assegno divorzile è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione Cass. 30 novembre 2007, n. 25010 20 gennaio 2006, n. 1203 v. pure 9 maggio 2002, n. 6641 , ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale. La motivazione della sentenza impugnata, nella sua stringatezza, non da invece conto della sussistenza in concreto dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno di divorzio. Invero, l'accertamento richiesto dal citato art. 5 difetta completamente nella sentenza della corte d'appello, la cui motivazione consiste, al riguardo, nella mera seguente affermazione di ordine storico Già con la sentenza di separazione emessa il 18/7/06 era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della M. di Euro 500,00 mensili in considerazione del fatto che era casalinga sfornita di redditi propri . In tal modo, la decisione impugnata non ha reso solo una motivazione succinta cfr. nuovo art. 118, 1 comma, att. c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009 , ma addirittura una motivazione meramente apparente, ossia una non motivazione, sottraendosi all'obbligo che grava sul giudice di fornire, sia pure in modo sintetico, i criteri di lettura del proprio ragionamento. In particolare, la sentenza omette qualsiasi valutazione del tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio e qualsiasi considerazione circa l'impossibilità della M. di procurarsi per ragioni oggettive i mezzi di sostentamento adeguati a conservare detto regime di vita, né spiega come i dedotti problemi di salute si conciliano con l'attività di badante svolta gratuitamente non chiarisce la natura effettiva della convivenza instaurata dalla medesima con tale S. , quale fatto potenzialmente incidente sulla stessa spettanza dell'assegno non spiega come si concili l'acquisto di una vettura e le relative spese con il ritenuto stato di indigenza economica. Ne deriva l'accoglimento di questo insieme di motivi. 3. - I rimanenti motivi sono assorbiti, come pure il ricorso incidentale. 4. - La sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché compia una nuova valutazione alla stregua di quanto sopra esposto, alla medesima demandando anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quarto, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.