Mantenimento per il figlio: la madre può mettersi elmo e armatura per andare in battaglia

Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, qualora sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26370, depositata il 16 dicembre 2014. Il caso. Un uomo si opponeva al precetto notificatogli dall’ex-moglie, in qualità di procuratrice del figlio, per il pagamento di una somma di denaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento. La Corte d’appello dava però ragione alla donna, per cui l’attore ricorreva in Cassazione, contestando la legittimazione ad agire dell’ex-moglie. Sosteneva, infatti, che il genitore del figlio diventato maggiorenne non è legittimato ad agire in nome e per conto del figlio stesso. Legittimazione ad agire. I giudici di legittimità ricordano però al ricorrente che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio , anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, qualora sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. La conseguenza è che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 26370 Presidente Russo – Relatore Spirito Svolgimento del processo Il M. propose opposizione al precetto notificatogli a cura della F. nella qualità di procuratrice del figlio Ma.Lu. , per il pagamento di somma di danaro dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata. Il Tribunale di Perugia dichiarò il difetto di legittimazione della F. , quale procuratrice del figlio, aggiungendo ad abundantiam che il titolo azionato era divenuto inefficace perché superato dal provvedimento presidenziale del 3 marzo 2002. La Corte d'appello di Perugia ha riformato la prima sentenza, ritenendo che la F. aveva diritto ad agire quale procuratrice del figlio ormai divenuto maggiorenne che il titolo azionato era valido ed efficace, siccome il giudice, nell'udienza del 7 marzo 2002, s'era limitato a confermare i provvedimenti resi in sede di separazione coniugale. Propone ricorso per cassazione il M. attraverso tre motivi. Risponde con controricorso la F. , nella sua qualità. Motivi della decisione Il primo motivo censura la nullità della sentenza sul presupposto che la F. avrebbe dovuto impugnare anche il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'inidoneità del titolo a fondare l'esecuzione, benché di quella dichiarazione non vi fosse traccia nel dispositivo. Il motivo è infondato. Come ha già correttamente rilevato il giudice d'appello, la statuizione del primo giudice che negava la legittimazione attiva alla F. aveva efficacia assorbente rispetto al merito della vicenda l'efficacia o meno del titolo azionato . Tant'è, che lo stesso giudice ne tratta sotto forma di obiter l'affermazione è preceduta dalla dizione ad abundantiam , che non è suscettibile di passare in giudicato con conseguente legittimo esame della questione stessa da parte del giudice d'appello. Il secondo motivo sostiene che il genitore del figlio divenuto maggiorenne non è legittimato ad agire in nome e per conto del figlio stesso. Il motivo è infondato. Il giudice, rilevato che la madre s'è costituita in giudizio quale procuratrice del figlio maggiorenne, ha riconosciuto la legittimazione alla prima in base al consolidato principio in ragione del quale il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra tra le varie, cfr. Cass. n. 21437/07 . Il terzo motivo sostiene che il precetto non consentirebbe di individuare il titolo esecutivo, visto che l'originario era stato assorbito dal provvedimento presidenziale del 7.3.2002 e come tale era inefficace. Il motivo è infondato. Esso coinvolge il potere interpretativo degli atti che appartiene in via esclusiva al giudice del merito e che è censurabile in cassazione per soli vizi della motivazione. Nella specie, il giudice ha accertato che il titolo posto a base dell'azione era ancora efficace, posto che il successivo provvedimento presidenziale del 7 marzo 2002 s'era limitato a confermare i provvedimenti emessi in sede di separazione consensuale sicché l'esigenza d'individuazione del titolo era rimasta comunque soddisfatta. Si tratta di motivazione congrua e logica, che sfugge alla censura di cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese ed accessori di legge.