Anche se la banca cita in giudizio solo la moglie, il contraddittorio è salvo

In riferimento all'azione revocatoria, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 26168, della Corte di Cassazione, depositata L’11 dicembre 2014. Il caso. Una banca, quale creditrice di un cliente per la restituzione di un finanziamento, citava in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con i quali quest’ultimo aveva trasferito un cespite immobiliare a favore di una donna. La domanda della banca veniva accolta sia in primo che in secondo grado. Ricorreva allora per cassazione la donna, lamentando la violazione degli artt. 177 Oggetto della comunione e 102 Litisconsorzio necessario c.p.c., sostenendo che il contraddittorio era stato violato, dal momento che la Banca avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della donna, la quale aveva acquistato il bene in regime di comunione legale. Nessun litisconsorzio necessario. Il motivo è infondato. E’ difatti pacifico in sede di legittimità che qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 290 cod. civ., non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione Cass., n. 2082/2013 . Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 ottobre – 12 dicembre 2014, n. 26168 Presidente Segreto – Relatore Spirito Svolgimento del processo La Banca Popolare dell'Irpinia, creditrice dello Z. per la restituzione di un finanziamento, citò in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con i quali quest'ultimo aveva trasferito un cespite immobiliare in favore di sua sorella Z. A.M. ed altro cespi te in favore di I.F Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Napoli. Propone ricorso per cassazione I.F. attraverso due motivi. Si difende con controricorso la Banca della Campa nia già Banca Popolare dell'Irpinia . Motivi della decisione Attraverso il 1° motivo violazione artt. 177 e 102 c.p.c. la ricorrente sostiene che il contraddittorio non sia integro, siccome la Banca avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della Izzo, la quale acquistò il bene in re gime di comunione legale. Il motivo è infondato. Basti citare in proposito il princi pio giurisprudenziale in ragione del quale, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 290 cod. civ., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma com porta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alie nazione. Cass. n. 2082/13 ed in origine SU n. 9660/09 . Il secondo motivo violazione artt. 2901, 2704 e 2729, vizi della motivazione, violazione art 116 c.p.c. è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile lad dove la ricorrente prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova e differente valutazione degli elementi probatori emersi in ordine alla accertata sussistenza della consapevolezza, da parte della ricorrente stessa, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E' infondato laddove lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice del merito s'è rigorosamente attenuto ai principi giurisprudenziali in materia ed ha espresso il suo giudizio mediante motivazione logica e congrua. A riguardo basti citare Cass. n. 15257/04, a mente della quale il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, che nell'ipotesi di atto successivo al sorgere del credito è costituito dalla scientia fraudis, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni e l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legit timità se congruamente motivato. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con con danna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi E 5200,00 cinquemiladuecento/00 , di cui E 200,00 duecento/00 per spese, oltre spese generali ed ac cessori di legge.