Per sapere cosa vuole la minore, perché non chiederlo direttamente a lei?

L’audizione del minore interessato dalla dichiarazione di adottabilità non è un semplice adempimento formale o burocratico, ma è un punto fondamentale del procedimento, teso ad accertare inequivocabilmente l’interesse del minore e ad accertare i suoi reali desideri. Quindi, ben può essere rinnovata anche dalla Corte d’Appello quando necessario.

Questo è il principio stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19202, depositata l’11 settembre 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Catania aveva respinto il ricorso dei signori G.R. e A.M. contro la sentenza del Tribunale dei minorenni di Catania, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia D. Nel caso in esame, i ricorrenti avevano chiesto la nullità della sentenza di primo grado, in quanto non era stata disposta nuova audizione della minore, la quale era stata sentita prima che il processo venisse sospeso, e non a seguito della sua ripresa, avvenuta oltre tre anni dopo detta audizione. Nel ricorso in appello, inoltre, i genitori chiedevano nuovamente che l’audizione della figlia fosse ripetuta. La Corte territoriale escluse che la decisione impugnata potesse ritenersi nulla a causa dell’omesso rinnovo dell’audizione della minore, ritenne inoltre che sussistessero le condizioni di abbandono morale e materiale della giovane, e confermò la dichiarazione di adottabilità, vista anche l’impossibilità dello zio materno, con il quale la minore aveva un forte legame affettivo, di accoglierla definitivamente nella sua abitazione, nonché le gravi condotte pregiudizievoli. Contro tale decisione, hanno presentato ricorso i genitori della minore, con atto affidato a cinque motivi il tutore della minore e il P.G. presso la Corte d’Appello di Catania non hanno svolto difese. L’ascolto del minore non è una formalità e deve essere svolto concretamente, nell’interesse dello stesso, onde accertare le circostanze rilevanti. La Cassazione ha statuito innanzitutto che la Corte d’Appello non ha errato nel non ritenere nulla la sentenza di primo grado, in base al rilievo che la legge non prevede l’obbligatorietà di una nuova audizione all’esito del procedimento di sospensione la Corte ha poi rilevato, però, che i ricorrenti avevano richiesto di rinnovare in ogni caso l’adempimento, e che quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto delle ragioni che, a suo avviso, rendevano superflua la nuova audizione, mentre tale spiegazione è mancata del tutto. A ciò si deve aggiungere, secondo la Cassazione, come accennato, che l’audizione del minore ultradodicenne interessato dalla dichiarazione di adottabilità non è un adempimento formale, ma una caratteristica strutturale del procedimento, tesa ad individuare le circostanze di fatto, ma anche i desideri e bisogni reali del minore, e che tale accertamento prosegue nella fase di appello, dove anche la corte di merito può ben esercitare tale facoltà istruttoria a maggior ragione in una situazione come quella in esame, in cui la richiesta dei ricorrenti era fondata su argomenti logici, dato che la ragazza era stata sentita ben tre anni prima dell’emissione del decreto di adottabilità, e che quindi in tale lasso di tempo, anche per i mutamenti che si verificano repentinamente nella sfera psico-fisica degli adolescenti, era indispensabile verificare se la sua volontà fosse mutata o se intendesse mantenerla ferma. Secondo la Cassazione, detti argomenti sono stati ignorati dalla Corte di Appello, che ha ritenuto non contestata dai genitori la volontà manifestata in precedenza circostanza peraltro smentita dagli stessi ricorsi . Di conseguenza, ha accolto il ricorso rinviando alla Corte d’Appello di Catania.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 giugno – 11 settembre 2014, n. 19202 Presidente Vitrone – Relatore Cristiano Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 20.6.2013, ha respinto l'appello proposto da G.R. ed A.M. contro la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Catania, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della loro figlia minore, D.M.R La corte territoriale ha preliminarmente escluso che la decisione impugnata potesse ritenersi affetta da nullità a causa dell'omesso rinnovo dell'audizione della minore, che era stata ascoltata ed aveva manifestato la propria volontà prima che il procedimento venisse sospeso, ai sensi dell'art. 14 l. n. 184/83, per verificare la disponibilità della famiglia dello zio materno - cui la giovane era legata da un forte legame affettivo e che già la ospitava abitualmente nei fine settimana e nei giorni festivi - a prendersene cura stabilmente ha quindi ritenuto sussistenti le condizioni di abbandono morale e materiale della minore, confermando il convincimento espresso dal primo giudice all'esito di una lunga istruttoria, che aveva evidenziato le gravi condotte pregiudizievoli poste in essere ai suoi danni da entrambi genitori ha infine accertato che non v'erano alternative alla dichiarazione di adottabilità, atteso che la disposta sospensione aveva avuto esito negativo, facendo emergere l'impossibilità per la famiglia dello zio materno di accogliere, nell'immediato, presso di sé la ragazza in via definitiva. La sentenza è stata impugnata da G.R. ed A.M. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il tutore di D.M.R. ed il P.G. Presso la Corte d'appello di Catania non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15, secondo comma, l. n. 184/1983, i coniugi M. lamentano che la corte del merito abbia respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, fondata sul rilievo che dopo il procedimento di sospensione il tribunale non aveva disposto una nuova audizione della minore, ascoltata in un'unica occasione, ben tre anni prima dell'assunzione della decisione. Osservano inoltre, prospettando sul punto un vizio di motivazione della sentenza, che il giudice d'appello ha escluso di dover sentire nuovamente la minore in base all'argomento generico che la sua volontà era stata compiutamente acquisita e non era stata contestata da essi ricorrenti che, di fatto, si erano limitati a prendere atto del venir meno della significatività dei rapporto con la figlia. Il motivo è fondato. L'audizione del minore ultradodicenne interessato dalla dichiarazione di adottabilità non è un adempimento formale, che una volta espletato non ha necessità di essere rinnovato, ma costituisce una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l'interesse del giovane ed a raccogliere le opinioni e i bisogni dallo stesso rappresentati in merito alla vicenda in cui è coinvolto. E, poiché tale accertamento prosegue nella fase del giudizio di appello, anche la corte di merito può esercitare tale ordinaria facoltà istruttoria. Ne consegue che il giudice d'appello catanese, dopo aver correttamente respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado in base al rilievo che la legge non prevede l'obbligatorietà di una nuova audizione all'esito dei procedimento di sospensione, a fronte della richiesta degli odierni ricorrenti di rinnovare in ogni caso l'adempimento, avrebbe dovuto dar conto delle ragioni che, a suo avviso, lo rendevano superfluo. I coniugi R. avevano infatti fondato la richiesta su argomenti del tutto logici, evidenziando che la ragazza era stata sentita ben tre anni prima dell'emissione del decreto di adottabilità, quando aveva soltanto tredici anni, e quando ancora non era stata disposta la sospensione del procedimento, e che pertanto, dato il lungo tempo trascorso e la rapidità con la quale si determinano i mutamenti della sfera psico-fisica di un adolescente, appariva indispensabile verificare se intendesse mantenere ferma la volontà in precedenza manifestata, tanto più che, arrivata ormai a sedici anni, e dopo aver instaurato un significativo legame affettivo con la famiglia dello zio materno, sarebbe stata pienamente in grado di valutare gli effetti e la stessa convenienza della dichiarazione del suo stato di adottabilità. La corte del merito ha invece sostanzialmente ignorato tali argomenti, limitandosi ad osservare che la volontà della ragazza era stata evidentemente all'epoca ampiamente acquisita e non era stata contestata dai genitori, i quali si erano limitati a prendere atto del venir meno della significatività dei rapporto con la figlia considerazione, quest'ultima, per un verso inconferente e, per l'altro, smentita dall'avvenuta proposizione del reclamo e dell'appello . Deve, in conclusione, convenirsi sulla ricorrenza del dedotto vizio di omessa motivazione. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati.