Moglie gelosa, marito lascia casa: addebitata a lui la separazione

Nonostante la visione proposta dall’uomo, non regge l’ipotesi che egli abbia abbandonato il tetto coniugale a causa di una convivenza oramai impossibile manca la ‘prova provata’. Regge, invece, alla luce della ricostruzione del rapporto familiare, la visione proposta dalla donna l’uomo è andato via a causa della relazione extraconiugale che egli intratteneva all’epoca.

Sbattuta, letteralmente, dietro di sé la porta di casa. Drastica rottura, da parte dell’uomo, della pace familiare. E tale azione gli costa davvero carissima All’uomo, che si lamenta per l’eccessiva gelosia della moglie, difatti, viene addebitata la separazione personale dalla coniuge Cass., sent. n. 18871/2014, Prima Sezione Civile, depositata oggi . Separazione. Bilancio negativo, per l’uomo, nella ‘battaglia’ con la moglie non solo la separazione personale della coppia è a lui addebitata, ma egli deve anche far fronte a un assegno mensile di 2.600 euro, di cui 900 euro quale contributo per il mantenimento di ognuna delle due figlie e 800 euro per la moglie , senza dimenticare, poi, l’obbligo di contribuire nella misura del 70 per cento alle spese straordinarie per le figlie ed a quelle mediche non coperte dal ‘Servizio sanitario nazionale’ . A modificare, in minima parte, questo quadro provvedono i giudici di secondo grado, negando l’assegno di mantenimento alla moglie, alla luce delle posizioni economiche dei due coniugi. Allo stesso tempo, punto fermo è l’ addebito all’uomo, colpevole di avere abbandonato la casa coniugale , senza, spiegano i giudici, essere riuscito a dimostrare che tale abbandono, da lui attribuito alla gelosia della moglie, fosse intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile . Fuga fatale E la visione proposta dall’uomo, ossia che il suo allontanamento dalla casa familiare sia stata mera conseguenza di una crisi coniugale già in atto , viene ritenuta non plausibile anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano che l’ addebito della separazione della coppia è da caricare completamente sulle spalle dell’uomo. Fatale, come detto, l’abbandono del domicilio coniugale da parte dell’uomo, che, alla luce del rapporto familiare , non è attribuibile a una crisi della coppia. Piuttosto, concludono i giudici, mostrando di condividere l’ottica adottata nei primi due gradi, pare fondata la tesi proposta dalla donna, la quale ha attribuito l’abbandono della casa familiare, da parte del coniuge, alla relazione extraconiugale intrattenuta proprio dall’uomo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 febbraio – 8 settembre 2014, n. 18871 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Ritenuto in fatto l. - Il sig. V.C. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, nel pronunciare la sua separazione personale dalla moglie S.P., con addebito a lui, aveva affidato le figlie minori della coppia ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico dello stesso C. un assegno mensile di euro 2600,00 di cui euro 900,00 quale contributo per il mantenimento di ognuna delle due figlie ed euro 800 per la moglie, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del settanta per cento alle spese straordinarie per le figlie ed a quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. 2. - La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 13 luglio 2011, in parziale accoglimento del gravame, rigettò la domanda della P. di riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Il giudice di secondo grado confermò l'addebito della separazione al C., che aveva abbandonato la casa coniugale, e non aveva dimostrato che tale abbandono, da lui attribuito alla gelosia della moglie, fosse intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. Accolse invece la Corte il motivo di gravame relativo all'obbligo posto a carico del C. di corrispondere un assegno per il mantenimento della moglie, rilevando che dalle dichiarazioni fiscali risultava un reddito dello stesso, medico pediatra di base e con attività liberoprofessionale documentata ridotta ad un impegno di un giorno la settimana, pari ad euro 50000, e che, per acquistare un nuovo appartamento, egli aveva dovuto vendere un altro immobile alla madre e contrarre un mutuo di 450.000 euro. Per converso, la moglie, insegnante di scuola superiore con reddito annuale di circa 22-23000 euro, godeva di una rendita mensile di euro 2100,00 derivante dalla locazione di un prestigioso immobile in via Petrarca a Napoli, acquistato in costanza di matrimonio con danaro del coniuge ed a lei intestato. La P. risultava inoltre proprietaria di altri immobili sia pure pro quota. Dunque, non esisteva tra i coniugi una significativa disparità reddituale. Fu, invece, respinto il motivo di gravame del C., come quello speculare incidentale della P., attinente al quantum dell'assegno in favore delle figlie, in quanto, tenuto conto dell'età delle stesse, 18 e 16 anni, e delle loro esigenze, esso apparve alla Corte adeguato, come giustificato apparve il maggior contributo del padre alle spese straordinarie. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il C., che propone altresì ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto 1. - Deve, preliminarmente, dichiararsi la inammissibilità dei ricorso principale per violazione del criterio dell'autosufficienza. Il ricorso per cassazione confezionato in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico o similare gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento contiene, nella sostanza, un rinvio puro e semplice agli atti di causa e viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa v., tra le altre, Cass., ord. n. 18020 del 2013 . Le Sezioni Unite hanno al riguardo precisato che non viola il principio di autosufficienza il ricorso in cui la riproduzione integrale degli atti sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta Cass., S.U., ord. n. 4324 del 2014 . Nella specie, tale sintesi è del tutto carente, limitandosi il ricorso all'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione. 2. - Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo dello stesso si lamenta falsa applicazione degli artt. 146 e 151, secondo comma, cod.civ. nonché contraddittoria motivazione. Si contesta la pronuncia di addebito della separazione al C. alla stregua del rilievo della mancanza di prova che l'allontanamento di quest'ultimo dalla casa familiare fosse stato causa efficiente del fallimento della unione e non fosse stato, invece, la conseguenza di una crisi coniugale già in atto. 3. - La censura è infondata. Il ricorrente non ha contestato il principio affermato dalla Corte d'appello in ordine alla spettanza in capo a chi ponga in essere l'abbandono del domicilio coniugale dell'onere della prova della giusta causa dell'allontanamento, ma la valutazione della sussistenza della prova di tale giusta causa operata dal giudice di secondo grado. Tale censura si risolve, quindi, nella valorizzazione di una serie di elementi fattuali idonei, ad avviso del ricorrente incidentale, a dimostrare che il suo comportamento non era consistito in una cosciente violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio con autonomo rilievo di causa esclusiva della rottura familiare, e che era solo la conseguenza della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La doglianza, in definitiva, è volta a sostenere una ricostruzione del rapporto familiare già specificamente esaminata dalla Corte di merito, che ne ha escluso la plausibilità alla stregua del rilievo della mancanza di alcun supporto probatorio sul punto, e, di contro, della sussistenza di elementi che suffragavano la tesi della P., che attribuiva l'abbandono della casa familiare da parte del coniuge alla relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso. 4. - Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell'art. 156 cod.civ. e dell'art. 4, decimo comma, della legge n. 898 del 1970, come novellato dall'art. 6 della legge n. 74 del 1987. Avrebbe errato la Corte di merito nel retrodatare gli effetti della pronuncia in ordine agli adempimenti posti a carico del C. senza considerare la eccessiva durata del giudizio, che rendeva particolarmente pregiudizievole per lo stesso tale retrodatazione. 5. - Anche tale doglianza risulta priva di pregio. Il giudice di secondo grado, nel confermare la entità dell'assegno di mantenimento per le figlie della coppia, ne ha implicitamente e correttamente confermato anche la decorrenza dalla domanda, conformemente all'orientamento di questa Corte, ed in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. vale poi la pena di sottolineare che tale principio attiene soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sulla esigenza di determinare il quantum dell'assegno alla stregua della evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione v., da ultimo, Cass., 17199 del 2013 . 6.- Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, quello incidentale va rigettato. Nella reciproca soccombenza le ragioni della compensazione integrale delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.