Medico specializzando? Quindi autonoma economicamente: niente ‘obolo’ del padre alla figlia

Accolte le obiezioni dell’uomo, vistosi obbligato, alla luce della pronunzia di secondo grado, a versare 450 euro mensili come contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne. Decisivo il valore riconosciuto alla posizione professionale della ragazza, titolare di un contratto di specializzazione medica e, quindi, di un compenso adeguato.

Bloccata nella ‘terra di mezzo’ dei medici specializzandi, con una situazione contrattuale precaria e limitata temporalmente, e con un reddito comunque contenuto. Evidenti le difficoltà per la futura giovane dottoressa, ma ciò non può bastare per obbligare il padre a sostenerla economicamente. Cassazione, sentenza n. 11414, prima sez. I civile, depositata oggi Precariet à . Contesto della vicenda è la cessazione degli effetti civili di un matrimonio. Conseguenziale è la definizione dei rapporti economici tra i due ex coniugi. Ma vero ‘pomo della discordia’ diventa la posizione della figlia maggiorenne della coppia. Per i giudici d’Appello – in assoluta controtendenza rispetto a quanto deciso in Tribunale – la giovane, in qualità di medico specializzando, non è ancora autonoma economicamente . Ciò perché, sempre secondo i giudici, gli emolumenti dello specializzando sono paragonabili ad una borsa di studio , senza alcuna natura retributiva , anche alla luce della durata quinquennale . Di conseguenza, il padre è obbligato a versare un contributo di mantenimento , pari a 450 euro mensili, per la ragazza. Compenso. Ma la visione delineata in secondo grado viene demolita dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, accolgono le obiezioni mosse dal padre rispetto alla pronunzia della Corte d’Appello. Certo, riconoscono i giudici, il mero contratto di specializzazione può non dar luogo, come lamentato dalla madre della ragazza, a un rapporto di lavoro stabile , eppure il compenso previsto per il medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica , non può essere riconducibile ad una semplice borsa di studio . Ciò significa che la ragazza pare aver raggiunto uno ‘status’ di autosufficienza economica . Ella, difatti, percepisce, evidenziano i giudici, un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato , quale è, appunto, il compenso corrisposto al medico specializzando. Da azzerare – anche se su questo punto dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici di secondo grado – l’ obbligo del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 aprile – 22 maggio 2014, n. 11414 Presidente Forte – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Il Tribunale di Salerno, dopo avere, con sentenza non definitiva, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.M.G. con G.D.B., con sentenza del 22.2.2011 ha provveduto sulle domande relative ai rapporti economici tra le parti, rigettando la domanda di assegno di mantenimento proposta dall'attrice per la figlia maggiorenne divenuta autosufficiente - Sebastiana - e aumentando l'assegno per il figlio G. - posto a carico del padre - a euro 450,00 mensili. Con la sentenza impugnata - depositata il 5.7.2012 - la Corte di appello di Salerno, accogliendo l'appello principale della Gaeta e rigettando quello incidentale del D.B., ritenendo non ancora autonoma economicamente la figlia maggiorenne, non avendo l'onerato adeguatamente provato la stipula di contratto di specializzazione da parte della stessa, ha posto a carico dell'appellato l'obbligo del versamento di un contributo di mantenimento anche per Sebastiana, determinandolo in euro 450,00. Contro la sentenza della Corte di appello il D.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Gaeta. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie. 2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto non adeguatamente provato il rapporto dì specializzazione instaurato dalla figlia maggiorenne e il relativo compenso, pari a euro 22.700,00 lordi nonostante la produzione degli estratti delle visualizzazioni del portale internet dell'Università e nonostante le stesse ammissioni contenute nell'appello della Gaeta, la quale lamentava la precarietà del compenso percepito dalla figlia e la sua natura diversa da corrispettivo di lavoro, essendo legato alla preparazione universitaria. Lamenta la mancata acquisizione di indagini, trattandosi di provvedimento concernente la prole. Contesta che il compenso percepito dalla figlia non possa essere qualificato come corrispettivo di attività lavorativa alla luce della disciplina di attuazione delle direttive europee in materia. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione e deduce - tra l'altro - che in forza dell'art. 40 d.lgs. n. 368/1999 l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria . Gli specializzandi sono sottoposti al regime fiscale e contributivo. Erroneamente la Corte di merito ha equiparato gli emolumenti dello specializzando ad una borsa di studio, negandone la natura retributiva anche alla luce della durata quinquennale e dell'importo degli stessi. Anche la natura precaria è stata erroneamente ritenuta senza considerare le concrete prospettive di impiego assicurate dal numero chiuso delle specializzazioni. Lamenta, ancora, l'erronea affermazione del maggior reddito di esso ricorrente rispetto a quello della resistente. 3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero, quanto al vizio di motivazione, va rilevato che risulta dalla stessa sentenza impugnata pag. 4 che la Gaeta, con l'appello, lamentava soltanto che il contratto di specializzazione non dava luogo ad un rapporto di lavoro stabile . Dunque, occorreva solo qualificare quel rapporto di cui non era negata l'esistenza. In argomento questa Corte ha di recente ritenuto che l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1.999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013 . Talché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 aprile 2014.