Un riconoscimento, anche se tardivo, è ‘musica’ per le orecchie della madre e per il conto in banca del figlio

Una specifica professionalità in campo musicale garantisce un reddito più che sufficiente per vivere e per contribuire al mantenimento del figlio, garantendo, altresì, ulteriori possibilità di guadagno.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6288 del 19 marzo 2014. E riconoscimento fu! Il Tribunale per i minorenni di Milano, dopo il riconoscimento del figlio, poneva a carico del padre un assegno mensile di mantenimento di 300 euro. L’uomo si opponeva, deducendo il suo stato di precarietà lavorativa e di indigenza e chiedeva la riduzione dell’assegno a 100 euro. La Corte d’Appello respingeva la domanda. L’uomo ricorre per cassazione, in relazione alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per il minore. Di sola musica si può vivere e si può anche mantenere il figlio. Il ricorso è infondato, essendosi la Corte di merito basata, per la decisione, sugli accertamenti della Guardia di Finanza che avevano evidenziato un evidente sottovalutazione del reddito che il ricorrente percepiva con l’attività di musicista. Da non sottovalutare, inoltre, le ulteriori potenzialità di guadagno riferibili alla sua specifica professionalità in campo musicale. La stabilita misura dell’assegno è, quindi, modesta, forse anche troppo, tenuto conto dell’indiscusso impegno genitoriale sostenuto dalla madre. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 ottobre 2013 – 19 marzo 2014, n. 6288 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla dichiarazione giudiziale di paternità di R.E.G. , nato il omissis , richiesta da R.V. nei confronti di E.G.D. , a seguito dello spontaneo riconoscimento avvenuto durante lo svolgimento del giudizio. Ha posto a carico dell'E. un assegno mensile di mantenimento del figlio di 300 Euro, con rivalutazione e obbligo di partecipazione al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate. 2. E.G.D. ha appellato la sentenza deducendo un suo stato di precarietà lavorativa e indigenza e chiedendo la riduzione a 100 Euro dell'assegno mensile. 3. Si è costituita la R. chiedendo il rigetto dell'appello e in via incidentale la elevazione dell'assegno a 400 Euro mensili. 4. Acquisita informativa della Guardia di Finanza la Corte di appello ha respinto sia l'appello principale che quello incidentale e ha compensato le spese processuali. 5. Ricorre per cassazione E.G.D. affidandosi a tre motivi di impugnazione. Si difende con controricorso la R. . Ritenuto che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 116 c.p.c. e insufficiente e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quanto alla condanna alle spese del primo grado. 2. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto implicitamente che il giudice di primo grado avesse fatto buon governo del principio della soccombenza a fronte di una resistenza al riconoscimento del piccolo R.E.G. da parte dell'odierno ricorrente che ha costretto la madre alla proposizione del giudizio, nel quale l'E. è risultato soccombente anche quanto all'imposizione di un contributo al mantenimento. Non sussistono quindi le dedotte violazioni di legge nella sentenza impugnata né può ritenersi insufficiente o incongrua la motivazione a fronte della chiara soccombenza in primo grado e ciò tanto più in confronto alla compensazione delle spese operata dal giudice dell'appello in relazione alla reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di appello. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame e difetto di motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio e violazione di legge quanto alla condanna al pagamento della C.T.U 4. Valgono le stesse ragioni che hanno portato a ritenere infondato il primo motivo di ricorso a escludere qualsiasi fondatezza anche alla contestazione relativa al difetto di motivazione da parte del giudice dell'appello sulla conferma dell'attribuzione al soccombente delle spese della C.T.U. svoltasi in primo grado. 5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e/o omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore ex art. 155 c.c 6. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha reso una motivazione esauriente e priva di incongruenze logiche laddove ha riscontrato come dagli accertamenti della Guardia di Finanza risulti una evidente sottovalutazione del reddito percepito dall'E. con l'attività di musicista, anche al di là di quanto dallo stesso E. riconosciuto in occasione degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nel locale dove si esibisce abitualmente. La Corte di appello ha anche messo in rilievo le ulteriori potenzialità di guadagno dell'E. riferibili alla sua specifica professionalità in campo musicale. Tutto ciò a fronte di una determinazione dell'assegno contenuta nella misura davvero modesta di 300 Euro e a fronte di un indiscusso impegno genitoriale sostenuto dalla R. . Palesemente dunque appaiono infondate le censure di inadeguatezza della motivazione. 7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 1.700 Euro, di cui 200 Euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.