Madre italiana e padre tedesco si separano: il figlio adulterino nato dopo il divorzio è naturale o legittimo?

Il riconoscimento del figlio premorto può aver luogo soltanto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suo figli naturali riconosciuti. Inoltre, in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo.

Nascita e morte di un figlio tra Italia e Germania. Nella sentenza n. 370 del 10 gennaio 2014, la Corte di Cassazione affronta una complessa vicenda relativa al riconoscimento da parte del padre naturale italiano di un figlio premorto avente lo stato di figlio legittimo, perché nato in costanza di matrimonio fra padre tedesco e madre italiana. Ciò sulla base delle risultanze emergenti dalla sentenza di divorzio dei genitori legittimi, successivamente emessa da tribunale tedesco e poi delibata da giudice italiano. Il Tribunale di Sanremo rigetta il ricorso del padre naturale avverso il provvedimento che aveva disatteso l’istanza di riconoscimento sulla base dell’art. 253 c.c. che non lo consente laddove il riconoscendo risulti figlio legittimo e non sia previamente emessa sentenza di disconoscimento . La Corte d’Appello di Genova rigetta nuovamente il reclamo osservando che le argomentazioni del padre naturale si basano sul presupposto, erroneo, che il disconoscimento del figlio potesse risultare da fatti concludenti. Avverso tale decisione, viene proposto ricorso per cassazione si sottolinea come la sentenza tedesca abbia accertato in modo inequivocabile che il bambino da riconoscere non è figlio del padre legale” e, quindi, l’intervenuto giudicato al riguardo avrebbe dovuto legittimare il riconoscimento effettuato dal ricorrente. Inoltre la Corte non ha considerato che il riconoscimento è inammissibile se c’è un contrasto con lo status di figlio legittimo, il quale, nella specie, sarebbe stato escluso dal Tribunale tedesco, che avrebbe indicato il bambino come figlio adulterino. Quando il riconoscimento può avvenire. Per la risoluzione della questione, è obbligato il riferimento agli artt. 253 e 255 c.c. il riconoscimento del figlio premorto può aver luogo soltanto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suo figli naturali riconosciuti, ipotesi all’evidenza esclusa nel caso di specie atteso che al momento del decesso il riconoscendo non aveva ancora compiuto i quattro anni. Inoltre, in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo. Nel caso concreto, il giudice tedesco pur dando atto della cessazione della convivenza tra i coniugi e della nascita di figlio adulterino”, non si è espresso ne avrebbe potuto farlo sulla effettiva paternità del bambino, sia, e soprattutto, perché il detto giudice non è intervenuto per dirimere una questione di stato, ma viceversa soltanto per constatare l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per emettere la sentenza di divorzio, rispetto alla quale assumevano evidente rilevanza i dati di fatto dai quali poter desumere la irreversibile e definitiva rottura del rapporto coniugale. Il riconoscimento di paternità richiede una specifica procedimentalizzazione. D’altro canto, il riconoscimento giudiziale di paternità richiede una specifica procedimentalizzazione che prevede, fra l’altro, la partecipazione al giudizio delle diverse parti interessate. Ciò non si è verificato nel caso di specie e conferma l’inaccoglibilità della domanda, non essendo neppure astrattamente configurabile una ipotesi in cui non solo un figlio legittimo possa mutare stato a sua insaputa, ma anche un padre legittimo” possa perdere la detta qualità senza neppure essere interpellato. Alla luce delle dette considerazioni risultano dunque irrilevanti le questioni relative all'applicabilità della legge italiana o tedesca, al favore normativo per il principio di verità, all'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, alla pretesa incostituzionalità della norma che, se anche fosse tale, e quindi inapplicabile, non consentirebbe una diversa soluzione della controversia. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 dicembre 2013 – 10 gennaio 2014, n. 370 Presidente Carnevale – Relatore Piccininni Svolgimento del processo Con decreto del 3.12.2010 il Tribunale di Sanremo rigettava il ricorso proposto da C.G. avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile della medesima città aveva disatteso l'istanza di riconoscimento del figlio B. , deceduto il omissis . In proposito l'istante aveva dichiarato che il omissis M.S. aveva contratto matrimonio con rito civile con Mu.We. , cittadino tedesco che nel 1950, dopo la nascita di una figlia, Mu. era tornato in Germania e nel omissis aveva ottenuto sentenza di divorzio che, cessata la convivenza, la M. aveva iniziato una relazione con esso ricorrente, dalla quale in data omissis era nato un figlio, per l'appunto B. , poi deceduto nel che, delibata la sentenza di divorzio, in data omissis i due genitori di B. contraevano matrimonio che la questione relativa alla paternità di quest'ultimo era stata indirettamente affrontata dal Tribunale di Hannover in sede di sentenza di divorzio, nella quale si dava atto che la M. aveva avuto un figlio nel periodo successivo alla convivenza con il marito M. , convivenza che non era stata più ripresa che l'Ufficiale di Stato Civile aveva ritenuto di non poter accogliere la domanda di riconoscimento, essendo a ciò ostativo il disposto dell'art. 253 c.c., che non lo consente laddove il riconoscendo risulti figlio legittimo e non sia stata previamente emessa sentenza di disconoscimento che tale assunto era stato condiviso a torto dal tribunale, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre ad una modifica del contestato provvedimento. La Corte di Appello di Genova, viceversa, rigettava il reclamo osservando che le argomentazioni del C. sarebbero state incentrate sull'erroneo presupposto che il disconoscimento del figlio potesse risultare da fatti concludenti, mentre invece sarebbe a ciò ostativa l'efficacia dell'atto di nascita, superabile soltanto con l'autorità di un giudicato. Inoltre, per quanto la normativa vigente deponesse per un accentuato favore della conformità dello status alla realtà della procreazione, il favor veritatis non costituirebbe un valore assoluto, essendo stato rimesso al legislatore ordinario il potere di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, potere esercitato, per quanto interessa la fattispecie oggetto di esame, nei termini indicati dalla normativa vigente sopra richiamata. Avverso la decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resistevano gli intimati. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 2.12.2013. Motivi della decisione Con i motivi di impugnazione il C. ha rispettivamente denunciato 1 violazione degli artt. 14, 33, 34, 35 l. 1995/218, in relazione agli artt. 1592, 1593, 1594 c.c. RFG, 4 l. tedesca sulla cittadinanza come modificato da l. 15.7.1999, oltre che con riferimento alla l. 5.2.1992, n. 91 art. 4 e agli artt. 250, 253, 280 c.c. e alla l. 91/92, nonché vizio di motivazione, per il fatto che, ai sensi dell'art. 33 sopra citato, lo stato di figlio avrebbe dovuto essere determinato in base alla legge tedesca, il diritto tedesco tenderebbe a regolamentare i rapporti di filiazione privilegiando il favor veritatis , nella sentenza di divorzio emessa da giudice tedesco sarebbe stato evidenziata la qualità di figlio adulterino di B. , la Corte territoriale avrebbe quindi sostanzialmente eluso la normativa applicabile, senza dare adeguata ragione della valutazione adottata sul punto 2 violazione degli artt. 250, 253, 254, 280, 283 c.c., in relazione agli artt. 283, 244 e segg. c.c. ed al principio del giudicato, atteso che la sentenza tedesca avrebbe accertato in modo inequivocabile che il bambino da riconoscere non sarebbe stato figlio del padre legale , e quindi l'intervenuto giudicato al riguardo avrebbe dovuto legittimare il riconoscimento effettuato da esso ricorrente 3 violazione degli artt. 250, 253, 254, 255, 280, 283 c.c. con riferimento al principio del giudicato e vizio di motivazione, per non aver la Corte considerato che l'inammissibilità del riconoscimento è riconducibile all'esistenza di un contrasto con lo status di figlio legittimo, status che nella specie sarebbe stato escluso dalla sentenza del Tribunale di Hannover, che avrebbe viceversa indicato B. come figlio adulterino. I tre motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perché pongono, sia pur sotto profili non coincidenti, la medesima questione consistente nella legittimità o meno del rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile di dare corso al riconoscimento da parte del padre naturale di figlio premorto avente lo stato di figlio legittimo, perché nato in costanza di matrimonio fra padre tedesca e madre italiana, e ciò sulla base delle risultanze emergenti dalla sentenza di divorzio dei genitori legittimi, successivamente emessa da tribunale tedesco e poi delibata da giudice italiano. Ritiene il Collegio che il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento in questione sia stato correttamente emesso, e che il ricorso sia conseguentemente infondato. Depongono invero nel senso indicato gli artt. 253 e 255 c.c., quest'ultimo sotto il profilo della legittimazione. La detta disposizione prevede infatti che il riconoscimento del figlio premorto può aver luogo soltanto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti, ipotesi all'evidenza esclusa nel caso di specie atteso che al momento del decesso il riconoscendo non aveva ancora compiuto i quattro anni. Nel merito tuttavia la richiesta non avrebbe potuto comunque essere accolta, a ciò ostando il disposto dell'art. 253 c.c., per il quale in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo. Il ricorrente ha per vero contestato che nella specie quest'ultima norma potesse spiegare effetti preclusivi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento in questione, e ciò essenzialmente per quanto accertato in punto di fatto dal giudice tedesco, per l'asserita applicabilità della legge tedesca nella regolamentazione del rapporto fra il padre tedesco e la madre italiana, per la prevalenza attribuita al dato veridico rispetto a quello formale, per la sostanziale equiparazione fra figli legittimi e naturali, per i profili di incostituzionalità che emergerebbero da una diversa interpretazione della normativa rispetto a quella suggerita aspetto, quest'ultimo, rappresentato peraltro con memoria . Tuttavia, per quanto alcune delle considerazioni svolte evidenzino dei profili astrattamente condivisibili, gli argomenti prospettati risultano nel concreto inidonei a determinare un diverso esito del giudizio. Pur prescindendo da ogni considerazione in ordine alla completezza della documentazione prodotta nel fascicolo di parte è allegata soltanto una copia della sentenza tedesca in lingua italiana , atteso che non vi è stata contestazione sul punto, dal riconoscimento dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice tedesco non potrebbe farsi discendere la conseguenza indicata, sia perché questi, pur dando atto della cessazione della convivenza tra i coniugi e della nascita di figlio adulterino non si è espresso né avrebbe potuto farlo sulla effettiva paternità del bambino, sia, e soprattutto, perché il detto giudice non è intervenuto per dirimere una questione di stato, ma viceversa soltanto per constatare l'esistenza o meno delle condizioni necessarie per emettere la sentenza di divorzio, rispetto alla quale assumevano evidente rilevanza i dati di fatto dai quali poter desumere la irreversibile e definitiva rottura del rapporto coniugale, e tra questi incontestabilmente quelli poi valorizzati dal C. a sostegno della sua domanda. D'altro canto il riconoscimento giudiziale di paternità, quale si verificherebbe nel caso di specie stante il disposto dell'art. 253 c.c. che l'Ufficiale di Stato Civile avrebbe dovuto comunque necessariamente applicare, richiede una specifica procedimentalizzazione, che prevede fra l'altro la partecipazione al giudizio delle diverse parti interessate, procedimentalizzazione alla quale non è stato dato corso nel caso in esame e che, a contrario , conferma come la domanda non possa essere accolta, non essendo neppure astrattamente configurabile una ipotesi in cui non solo un figlio legittimo possa mutare stato a sua insaputa, ma anche un padre legittimo possa perdere la detta qualità senza neppure essere interpellato. Alla luce delle dette considerazioni risultano dunque irrilevanti le questioni relative all'applicabilità della legge italiana o tedesca, al favore normativo per il principio di verità all'equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, alla pretesa incostituzionalità della norma, che se anche fosse tale, e quindi inapplicabile, non consentirebbe una diversa soluzione della controversia. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03.