Genitori problematici e nessun attaccamento del bambino: addio potestà genitoriale

Problematiche psicopatologiche dei genitori, non risolvibili nel tempo, e mancanza di attaccamento del bambino alle figure genitoriali risultano inidonei a soddisfare le esigenze fondamentali di vita e il corretto compimento del processo evolutivo del bambino.

Il caso. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26492/13 depositata il 27 novembre scorso, si è occupata dello stato di adottabilità di un minore e del relativo stato di abbandono. Nello specifico, i giudici di primo e secondo grado avevano dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, sospendendo la potestà dei genitori sul bambino e procedendo con la nomina di un curatore speciale. Anche l’affidamento ai congiunti ha avuto esito negativo. Infatti, si denotava una situazione di abbandono morale e materiale del piccolo e, inoltre, anche la possibilità di affidamento ad altri congiunti – come gli zii materni – era stata scartata visto l’esito fallimentare dello stesso. Genitori problematici E poi – come rilevato dai consulenti tecnici d’ufficio nominati nel giudizio di primo grado – sia le problematiche psicopatologiche dei genitori del piccolo , non risolvibili nel tempo, sia la mancanza di attaccamento del bambino alle figure genitoriali , risultano inidonei a soddisfare le esigenze fondamentali di vita e il corretto compimento del processo evolutivo del bambino. A parere della S.C. - che ha dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori – la Corte di appello ha analiticamente e puntigliosamente esaminato le risultanze delle consulenze tecniche disposte e delle relazioni dei servizi sociali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 luglio – 27 novembre 2013, n. 26492 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 21 febbraio 2011, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila dichiarò lo stato di adottabilità di D.B.M.P. , nato il OMISSIS , sospese i genitori D.B.G. e G.M. dalla potestà genitoriale sul bambino, e nominò allo stesso un curatore speciale. Avverso tale sentenza i genitori del bambino proposero gravame, che fu rigettato dalla Corte d'appello di L'Aquila. Osservò il giudice di secondo grado che la documentazione in atti denotava una situazione di abbandono morale e materiale del piccolo, imputabile a criticità dei rapporti con i congiunti ed a carenza di capacità protettive dei genitori, risultati inidonei a soddisfare le esigenze fondamentali di vita e il corretto compimento del processo evolutivo del bambino. Citò, al riguardo, le relazioni di tutti i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio di primo grado, che, da un lato, avevano evidenziato le problematiche psicopatologiche dei genitori del piccolo, ritenute non risolvibili nel tempo, e, dall'altro, la mancanza di attaccamento del bambino alle figure genitoriali. Segnalò, altresì, la Corte di merito, l'esito fallimentare dei tentativi posti in essere dai Servizi sociali in funzione di un miglioramento della situazione familiare. Quanto al possibile affidamento del bambino ad altri congiunti, osservò la Corte che la condotta tenuta dagli zii materni, che, dopo aver ricevuto in affidamento il bambino, lo avevano ricondotto presso la casa famiglia che lo aveva già ospitato, dimostrava la loro incapacità ad occuparsi del nipote. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G.M. e D.B.G. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore sulla base di un unico motivo. Motivi della decisione Con l'unico, articolato motivo di ricorso si denunciano errores in iudicando. Nullità della sentenza per omessa ed insufficiente motivazione su prove decisive, tutte agli atti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e art. 116 cod.proc.civ. in ordine all’omesso riconoscimento dell'assenza dello stato di abbandono. Tavisamento dei fatti. Erronea valutazione delle prove. Difetto di motivazione. Insussistenza dello stato di abbandono. Erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla perizia di parte per prof. O. ed alle note successive datate 28 luglio, 8 agosto, 13 ottobre e 4 dicembre 2010, documentazione tutta acquisita agli atti ”. La decisione si fonderebbe esclusivamente su tre consulenze tecniche di ufficio ed una serie di relazioni dei Servizi sociali, soffermandosi in particolare sulla prima di dette consulenze - la più vetusta ed anacronistica - senza considerare i miglioramenti nella condizione dei genitori del piccolo evidenziati dalle altre e pretermettendo completamente le risultanze della consulenza di parte, la quale aveva escluso patologie a carico dei medesimi. Né sarebbe stata direttamente approfondita la relazione di incontri tra il minore ed i suoi genitori e la loro affettività. Del pari, sarebbe stata obliterata la circostanza relativa alla reiterata manifestazione da parte del bambino della voglia di rientrare nella famiglia naturale, intenzione che sarebbe stata frustrata dal personale dell'Istituto che lo accoglieva, che avrebbe altresì tentato di limitare i suoi contatti con la famiglia stessa. La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio. Essa, in realtà, si risolve nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, ed un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dallo stesso. Al giudice di legittimità compete la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-forinale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare salvo i casi tassativamente previsti dalla legge prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti v., ex multis, Cass., sentt. n. 16499 del 2009, n. 12362 del 2006 . Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato analiticamente e puntigliosamente le risultanze delle consulenze tecniche disposte e delle relazioni dei Servizi sociali, inferendone la sussistenza dei presupposti della declaratoria dello stato di adottabilità del minore di cui si tratta, con riferimento alle evidenziate condizioni patologiche dei suoi genitori, tali, secondo il suo - incensurabile, per quanto già chiarito - convincimento, da renderli privi delle competenze indispensabili per supportare il processo di crescita, ed alla inesistenza di possibili figure sostitutive del ruolo genitoriale per mancanza di idonee capacità in capo ai congiunti. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.