Nei procedimenti di affidamento ai genitori il minore deve essere ascoltato

L'ascolto del minore è oramai un principio riconosciuto come fondamentale sia da convenzioni internazionali sia dallo stesso codice civile.

E’ quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11687 del 15 maggio 2013. Il caso. Sia il tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano ritenuto sufficiente l'esame cui era stato sottoposto il minore dalla psicologa dell'ASL e, nonostante l'espressa richiesta del padre di audizione del minore stesso nel procedimento di revisione delle condizioni della separazione dei coniugi, relativamente all'affidamento del figlio minore, non avevano ritenuto di accogliere tale richiesta. Il padre porta la vicenda all'attenzione della Corte di Cassazione, mettendo in rilievo sia il fatto che i colloqui con la psicologa dei servizi sociali fossero avvenuti senza espressa delega del giudice e sia che non risultava prova che nel corso di detti colloqui il minore fosse stato informato delle istanze che lo riguardavano direttamente. La prima Sezione, con la sentenza in commento, riconosce l'errore dei giudici di primo e secondo grado. L'inquadramento internazionale. Anzitutto viene ricordato come il principio dell'ascolto del minore sia oramai riconosciuto come fondamentale sia da convenzioni internazionali articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo fa, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne , articolo 6 della Convenzione Europea di Strasburgo del 1996, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sia, dal 2006, anche dallo stesso codice civile articolo 155-sexies, 1° comma Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento . Non solo la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2009 sentenza n. 22238 del 21 ottobre 2009, che peraltro richiama la propria precedente n. 16753/07 aveva già avuto modo di affermare come l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria per cui ad essa e deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso . E, questo danno, deve essere peraltro adeguatamente motivato, mentre la Corte di Appello sul punto si era limitata ad affermare apoditticamente come controproducente l'audizione del minore, senza però fornire alcuna motivazione. Il minore deve essere sentito, ma le sue opinioni vanno valutate dal giudice. Naturalmente, il fatto che il minore debba essere sentito ogni qual volta ciò sia possibile, non determina che le opinioni dallo stesso espresse debbano necessariamente essere accolte e fatte proprie dal giudice, che dovendo orientarsi nell'interesse del minore ben potrebbe, adeguatamente motivando, discostarsi per esempio dalla preferenza in tema di affidamento ad uno dei due genitori espressa nell'audizione. Peraltro gli ermellini ricordano come oramai in molti tribunali siano vigenti appositi protocolli che disciplinano le modalità di audizione del minore, che non costituisce un atto istruttorio tipico, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto . Peraltro, pur ritenendosi preferibile ed auspicabile l'audizione diretta da parte del giudice, ove sia ritenuto opportuno, la stessa potrà essere delegata dal giudice ad esperti, i quali dal canto loro avranno il dovere di informare il minore di tutte le istanze o scelte che lo riguardano. In conclusione, la Prima Sezione ha cassato il decreto della Corte d'Appello, rimettendo alla stessa in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 gennaio - 15 maggio 2013, n. 11687 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - La Corte di appello di Roma, pronunciando sul reclamo proposto da C.A. nei confronti di E.E. avverso il provvedimento in data 3 dicembre 2010 con il quale il Tribunale di Roma, a seguito di domanda di revisione delle condizioni della separazione personale dei coniugi avanzata dal C. , aveva confermato l'affidamento condiviso del minore C.R. , collocato presso la madre, regolando gli incontri settimanali fra il padre e il figlio nonché la sua permanenza nei periodi di vacanza, ha parzialmente accolto il ricorso nel senso di stabilire le possibilità di incontro fra padre e figlio durante i fine settimana, così ovviando a un'omissione del Tribunale, rigettando, nel resto, il reclamo. 1.1 - In particolare, quanto alla censura concernente l'omessa audizione del minore, specificamente proposta dal C. , si è rilevato che lo stesso era stato esaminato dalla psicologa della ASL di , la cui relazione era stata inviata in data 3 7.2010. Da tale elaborato, per altro, si evinceva come le valutazioni operate dal Tribunale, nel senso della collocazione del minore presso la madre e della regolazione degli incontri, corrispondessero all'interesse del minore. 1.2 - Avverso tale provvedimento il C. propone ricorso, affidato a due motivi. La parte intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo il secondo, in base alla numerazione contenuta nel ricorso il precedente, in realtà, è privo di censure e tende unicamente a ribadire l'ammissibilità del ricorso, della quale, per altro, non è dato di dubitare si deduce violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, dell'art. 6 Cedu, dell'art. 23 del Reg. Ce n. 2001/2003, dell'art. 155 sexies Cod. civ., nonché degli artt. 3, 21 e 111 Cost Si afferma che dopo la presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. era stata più volte avanzata richiesta di audizione del minore, nato il 20 luglio 1997, nel corso del procedimento di revisione, rigettata dal Tribunale con il richiamo alla completezza della relazione del servizio sociale, la cui psicologa aveva più volte sentito il minore. Il motivo di impugnazione introdotto con il reclamo circa la violazione del principio che impone l'audizione del minore, non risultando che i colloqui con il personale del Servizio sociale fossero avvenuti in virtù di una specifica delega da parte del giudice, era stato rigettato dalla Corte di appello mediante il riferimento a una relazione del 3 luglio 2010 dalla quale risultava che il piccolo R. era stato sentito da una psicologa dell'Asl di XXXX. Tanto premesso, si denuncia violazione della normativa sopra indicata, in quanto l'ascolto da parte dei servizi, non essendovi stata una specifica delega da parte del giudice, non poteva avere funzione sostitutiva, e, per altro verso, non risultava che il minore fosse stato informato delle istanze che lo riguardavano e che, quindi, le sue aspirazioni fossero state adeguatamente valutate. 2.2 - Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla suindicata questione, stante la natura meramente apparente delle ragioni addotte dalla Corte per giustificare l'omessa audizione del minore, facendo anche riferimento a un non meglio precisato carattere controproducente di tale attività. 3 - Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per loro intima connessione, sono fondati. 3.1 - Questa Corte ha già affermato, anche a Sezioni unite, il valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore, sancito nelle Convenzioni di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, art. 12, riferito ad ogni procedura giudiziaria o amministrativa in quella di Strasburgo del 1996, art. 6, nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e recepito, quindi, nell'art. 155 sexies Cod. civ., introdotto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54. In particolare, è stato rilevato che l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081 , per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte la citata Cass. n. 16753 del 2007 Cass. Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238 . 3.2 - L'ampiezza del riferimento a tutti i procedimenti che in qualche misura riguardano il minore certamente impone di considerare tale principio applicabile ai procedimenti, come quello in esame, di revisione delle condizioni di separazione, laddove implichino valutazioni e statuizioni direttamente incidenti sugli aspetti inerenti all'affidamento e alle scelte che ineriscono alla valutazione dell'interesse del minore. 3.3 - L'operatività, in linea generale, del principio comporta l'insussistenza della necessità di motivare specificamente le ragioni della disposta audizione del minore per converso, si ritiene che il giudice, nelle ipotesi in cui ravvisi di escludere l'ascolto, vale a dire solo quando esso sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso Cass., 26 aprile 2007, n. 9094 Cass., 11 agosto 2011, n. 17201 , sia tenuto a fornire adeguata giustificazione. 3.4 - L'imprescindibilità dell'audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento Cfr. la citata Cass., n. 22238 del 2009 , ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02 al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore Cass., 17 maggio 2012, n. 7773 . 3.5 - Questa Corte ha altresì precisato, quanto alle conseguenze dell'omessa audizione del minore, la cui obbligatorietà è normalmente riferita al giudizio di primo grado, che la nullità della sentenza per la violazione dell'obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c., e, dunque, è deducibile con l'appello v. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1251 . Tale evenienza si è verificata nel caso di specie, avendo il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, espressamente richiamato le doglianze, prospettate con il reclamo, inerenti alla violazione dell'obbligo di audizione da parte del tribunale. 4 - Il ricorso in esame, validamente proposto in base a quanto testé rilevato, investe la problematica inerente alle modalità dell'ascolto, per altro particolarmente avvertita da parte dei giudici di merito, che di regola, anche con la formulazione di appositi protocolli, dimostrano una elevata sensibilità al riguardo. Le modalità dell'audizione, che non costituisce un atto istruttorio tipico, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, sono affidate alla discrezionalità del giudice, il quale deve ispirarsi al principio secondo cui l'audizione stessa deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione Cass., 26 gennaio 2011, n. 1838 . 4.1 - Si ritiene in maniera quasi unanime, pur esprimendosi da più parti, anche in dottrina, preferenza per l'audizione diretta, che il giudice, soprattutto quando particolari circostanze lo richiedano, possa avvalersi di esperti, delegando agli stessi l'audizione del minore v., quanto al più recente orientamento di questa Corte, Cass., 26 marzo 2010, n. 7282 . 4.2 - Non è sufficiente, quindi, che, come sembra ritenere la Corte territoriale, il minore sia stato in qualche modo interpellato o esaminato da soggetti per altro nel caso di specie non si precisano le circostanze sottese alle relazioni dei servizi sociali che avrebbero proceduto a un non meglio definito esame le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, essendo necessario che il soggetto che procede all'audizione sia investito di una specifica delega da parte del giudice competente, inerente al dovere di informarlo di tutte le istanze o scelte che lo riguardano, al fine di acquisire la sua volontà. 4.3 - Il provvedimento impugnato, nella misura in cui fa riferimento a non meglio precisati contatti fra i servizi sociali e il minore, senza far alcun riferimento alla delega al riguardo rilasciata, non si è conformata ai principi sopra indicati, ragion per cui deve essere cassato, con rinvio alla Corte di appello di Roma, che, in diversa composizione, provvederà sul reclamo del C. , applicando i principi richiamati e provvedendo, altresì, in merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.