Fecondazione eterologa: la parola (di nuovo) alla Consulta

E' rilevante e non manifestamente in fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost., dell'art. 4, legge n. 40/2004 che vieta nell'ordinamento italiano di ricorrere a tecniche di fecondazione assistite di tipo eterologo.

Una scena già vista. E' la prima cosa che viene in mente a chi legge l'ordinanza pubblicata il 13 aprile scorso est. Maria Paola Sabatino dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania nel reclamo, proposto da una coppia affetta da sterilità assoluta dovuta allo stato di menopausa precoce del partner femminile che aveva presentato un ricorso, ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita di tipo eterologo. I precedenti. Non è la prima volta, infatti, che le corti di merito riscontrano il possibile contrasto del divieto contenuto nell'art. 4 della normativa italiana sulla procreazione assistita con le norme costituzionali che tutelano il diritto alla vita privata e familiare, il diritto di identità ed autodeterminazione , il principio di uguaglianza e, da ultimo, ma non per importanza, il diritto alla salute. Era già accaduto di recente, lo scorso 29 marzo 2013, con l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rimesso gli atti alla Consulta con motivazioni del tutto similari, ma era già avvenuto nel medesimo ricorso proposto dai coniugi siciliani, con l'ordinanza del 21 ottobre 2010. In tale occasione la Corte Costituzionale, disposta la riunione del giudizio con le analoghe questioni di legittimità sollevate dai tribunali di Firenze 6.9.2010 e di Milano 2.2.2011 , si pronunciava con l'ordinanza n. 150/2012. Nell'occasione, come di sovente accaduto su similari, e parimenti spinose, questioni di bioetica, i giudici delle leggi decidevano di non decidere , ritenendo che la sopravvenuta pronunzia della Grande Camera della Corte di Strasburgo, resa il 3.11.2011 che aveva riformato drasticamente la sentenza della prima sezione della medesima Corte, e richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'illegittimità costituzionale della norma gravata , richiedesse un rinnovato esame dei termini delle questioni ai giudici a quibus . Tale rinnovato esame si concludeva, per quanto concerne il giudice catanese, con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso. Di qui il reclamo. Il divieto alla fecondazione eterologa Prima di procedere all'esame delle motivazioni dell'ordinanza di rimessione è il caso di spendere poche parole sulla norma ritenuta sospetta di incostituzionalità. Come è noto, il divieto, che non prevede eccezione alcuna, contenuto nell'art. 4, comma 3, legge n. 40/2004, costituisce una delle colonne portanti e forse l'ultimo baluardo di una delle normative più discusse e sicuramente più bersagliate dell'ordinamento giuridico italiano. La norma è chiaramente ispirata ad esigenze di evitare forme di mercimonio dei gameti umani, ma anche e soprattutto di scongiurare le conseguenze negative che la turbatio sanguinis dovuta alla presenza di un/a donatore/rice di gameti potrebbe in astratto causare conflitti tra le molteplici figure genitoriali, tensioni o ripensamenti all'interno della coppia, violazione del presunto diritto del nascituro a conoscere le proprie origini biologiche e genetiche . Ne sono testimonianza le norme collegate all'art. 5 art. 9, commi 1 e 3, ed art. 12, commi 1 ed 8 con cui il legislatore del 2004 ha inteso in ogni caso regolamentare le ipotesi in cui si fosse contravvenuto al preciso ed inequivocabile divieto a qualunque forma di fecondazione eterologa contenuto nell'art. 5. La norma fu oggetto anche di uno specifico quesito referendario nella consultazione del giugno 2005, in cui circa 9 milioni e cinquecentomila italiani il 77,4% dei votanti si espresse per l'abrogazione, non raggiungendo tuttavia il quorum. Fallita la strada referendaria, alle coppie in cui uno od entrambi i partner fosse completamente sterile per menopausa precoce come la coppia reclamante, per azoospermia, asportazione delle ovaie a causa di neoplasie o analoghe patologie come più spesso accade , non è rimasta che la via di ricorrere a centri esteri in paesi in cui la pratica è consentita o comunque non vietata . Considerato che in Europa il divieto assoluto all'eterologa è presente soltanto nelle legislazioni di Italia, Austria, Lituania e Turchia, mentre Croazia, Germania, Norvegia e Svizzera vietano solo la donazione di ovociti, l'espressione sicuramente polemica di procreazione esterologa , usata a volte dai media, appare senza dubbio incisiva. Unica alternativa al cd. turismo procreativo è la strada, sicuramente più impervia, del ricorso alla magistratura. in contrasto con la Costituzione. Entrando nel merito dell'ordinanza dello scorso 13 aprile, in maniera del tutto analoga alle molteplici ordinanze di rimessione emanate negli ultimi anni, il collegio catanese ravvisa innanzitutto una violazione degli art. 3 e 31 Cost I diritti fondamentali alla creazione di una famiglia ed alla maternità/paternità, con riferimento alle coppie in cui almeno uno dei coniugi sia completamente sterile, vengono ritenuti in contrasto con il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione eterologa. A tal riguardo il Collegio catanese correttamente argomenta che nella persistenza del divieto de quo sarebbero trattate in modo opposto coppie con problemi di procreazione, risultando differenziate solo dal tipo di patologia che affligge i componenti della coppia. Inoltre, viene in rilievo l’art. 3 Cost. anche sotto il profilo del divieto di irragionevolezza dal momento che le coppie soggette alla patologia più grave sarebbero escluse dall’accesso alla fecondazione assistita . Viene, altresì, riscontrata la violazione dell'art. 2 Cost., in quanto il divieto non garantirebbe il diritto alla vita privata e familiare ed il diritto di identità ed autodeterminazione alle coppie portatrici di sterilità irreversibile, in quanto elimina l'unico strumento che consentirebbe loro di procreare. Da ultima, la violazione dell'art. 32 Cost., sulla base del presupposto che le tecniche di PMA siano da considerarsi come rimedi terapeutici sia in relazione ai beni che ne risultano coinvolti cfr. Corte Cost. n. 559/1987 e n. 185/1998 sia perché implicano un trattamento da eseguirsi sotto diretto controllo medico, coperto da SNN e diretto a superare una causa patologica che impedisce la procreazione . Sotto tale profilo, il divieto posto dalla legge n. 40/2004 impedirebbe, irragionevolmente, la cura di una patologia acclarata, violando il diritto alla salute dei soggetti coinvolti. Nelle motivazioni dell'ordinanza non mancano poi le repliche alle più comuni obiezioni proposte avverso la fecondazione eterologa, dal presunto rischio alla salute fisica e mentale della madre biologica ritenuto non scientificamente provato , al rischio di mercimonio escluso dal divieto di commercializzazione, contenuto nella medesima legge , fino alle esigenze di tutela del concepito, con interessanti riferimenti alla troppo spesso dimenticata sentenza di Corte Costituzionale n. 27/1975, inerente al bilanciamento di interessi tra chi è già persona è chi persona deve ancora diventare ed alla giurisprudenza, tutt'oggi non ancora consolidata, in tema di danno da nascita. Prospettive per il presente e per il futuro. Per quanto il contenuto dell'ordinanza di rimessione non possa che essere condiviso, stanti gli evidenti dubbi di legittimità costituzionale di una delle norme più controverse della legge 40, non occorre essere particolarmente pessimisti per manifestare scetticismo in ordine ad un intervento della Consulta in senso abrogativo. Per quanto sia già accaduto che i giudici delle leggi abbiano dichiarato incostituzionali alcune norme della legge 40 si pensi al limite dei tre embrioni ed all'obbligo di trasferimento in utero, dichiarati illegittimi con la sentenza n. 151/2009, pubblicata sul numero del 12.5.2009 di questa Rivista , appare francamente improbabile che la Corte possa dichiarare parimenti incostituzionale il veto sull'eterologa. Sebbene la legislazione italiana sia una delle più restrittive d'Europa, la pronunzia della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3.11.2011 sulla legittimità dell'analogo divieto contenuto nella legge austriaca, già richiamata nella precedente pronunzia resa dalla Corte italiana del maggio 2012, lascia ben poche speranze su una possibile diverso esito del giudizio di legittimità appena avviato. Avrà inoltre il suo peso, tutt'altro che irrilevante, anche la situazione di instabilità politica che sta attualmente attraversando il nostro paese, che con ogni probabilità farà propendere per un mantenimento dello status quo, soprattutto su un argomento delicato e poco condiviso come quello in esame.

Tribunale di Catania, sez. I Civile, ordinanza 29 marzo 13 aprile 2013 Presidente Morgia Relatore Sabatino Fatto I ricorrenti C. P. nata il 14.3.1974 e R. G. nato il 13.2.1971 , coniugati dal 2005, con ricorso ex articolo 700 c.p.c., deducevano di essere coppia infertile ai sensi della legge numero 40/04, essendosi accertata per il partner femminile una sterilità assoluta causata da menopausa precoce che dopo essersi rivolti a vari specialisti, contattavano il Centro UMR, specializzato in medicina della riproduzione di cui è direttore responsabile il dr. A. G. che, nel confermare la diagnosi di infertilità dovuta a menopausa precoce, riteneva inutile e potenzialmente dannoso per la salute della sig.ra C. procedere con ulteriori terapie ormonali, indicando quale unica via percorribile il ricorso alla c.d. ovodonazione che, quindi, essi coniugi R. C. si rivolgevano al predetto centro chiedendo che venisse eseguita tale tecnica che il dr. A. G., odierno resistente, opponeva un rifiuto essendo nel nostro Paese vietata, giusta il disposto dell’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04, la fecondazione di tipo eterologo. Pertanto, i coniugi R. C. sostenevano, in primo luogo, la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04, incentrata sulla valorizzazione del combinato disposto degli articolo 4 e 5 della legge medesima. Ciò in quanto l’articolo 4, comma 1, che definisce le cause di infertilità e sterilità che possono essere risolte grazie all’accesso alle tecniche di fecondazione assistita, è richiamato dall’articolo 5, mentre l’articolo 4, comma 3, che pone il divieto di fecondazione eterologa, non è oggetto di alcun richiamo esplicito da parte dell’articolo 5. Per tale ragione doveva ammettersi, secondo l’interpretazione prospettata dai ricorrenti, l’esistenza di uno spazio per una deroga al divieto di fecondazione eterologa, che si apre nel caso di coppie in grado di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 dunque, coppie di persone maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi , non esistendo per tali coppie un divieto espresso di fecondazione eterologa. Secondo tale interpretazione, può dunque accedere alla fecondazione assistita chi soddisfi i requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 5, indipendentemente dal tipo di tecnica omologa o eterologa cui si chiede di accedere. I ricorrenti, ritenevano che, non ammettendo l’interpretazione delle norme testé suggerita, l’ipotesi di interpretazione rigida delle citate norme si poneva in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articolo 2, 3, 31, 32 e 117 comma 1 Cost Invero, se l’articolo 4, comma 3 della legge numero 40/04 vietasse davvero in modo generalizzato la fecondazione eterologa, esso darebbe luogo ad una discrimi nazione ingiustificata tra coppie infertili a seconda del grado di infertilità, poiché le coppie in cui uno dei partner è incapace di produrre gameti fecondabili artificialmente sarebbero escluse dalle tecniche di fecondazione assistita, mentre le coppie affette da forme meno gravi di infertilità che non necessitano della donazione di gameti potrebbero usufruire delle tecniche di fecondazione assistita previste dalla normativa in questione. Ciò comporterebbe, secondo i ricorrenti, la violazione dell’articolo 2 Cost. che sancisce il diritto di identità e di autodetermina zione, dell’articolo 3 Cost. che sancisce il principio di uguaglianza, nonché degli ulteriori parametri costituzionali evocati quali il diritto alla maternità tutelato dall’articolo 31 Cost., il diritto alla salute dei componenti della coppia di cui all’articolo 32 Cost., l’articolo 117 comma primo Cost. per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo . I ricorrenti, pertanto, concludevano chiedendo che, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris , sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, e del periculum in mora, venisse ordinato in via d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. al centro UMR di eseguire a favore dei ricorrenti, secondo l’applicazione delle metodiche della procreazione assistita, la c.d. fecondazione eterologa e, nel caso di specie, la donazione di gamete femminile secondo le migliori e accertate pratiche mediche”. Nel caso, poi, di interpretazione rigida della suddetta normativa, doman davano che, stante la sostenuta incostituzionalità della normativa medesima, fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3 della legge numero 40/04 per violazione degli articolo 2, 3, 31, 32 e 117 comma 1 Cost. Costituitasi in giudizio la società cooperativa UMR, in persona del legale rappresentante G. A., dichiarava la propria disponibilità ad applicare la tecnica di PMA procreazione medicalmente assistita indicata per il caso specifico, che prevede l’impiego di ovociti provenienti da una donatrice, a condizione che venisse rimosso l’ostacolo legislativo costituito dall’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04. Intervenivano nel giudizio, per sostenere le domande di parte ricorrente, l’associazione HERA ONLUS”, l’associazione SOS infertilità ONLUS” e l’associazione Menopausa precoce”. All’udienza di comparizione del 21.09.10, le parti insistevano nelle domande formulate, il giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, in data 21.10.10, il Giudice depositava ordinanza con cui, premessa l’impossibilità di superare il divieto di fecondazione eterologa attraverso la lettura costituzionalmente orientata suggerita dai ricorrenti, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articolo 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole in violazione del divieto dell’articolo 4 comma 3”, 12 comma 1 della legge numero 40/04 per contrasto con gli articolo 117 comma 1 Cost., 2, 3, 31 e 32, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla. Con ordinanza numero 150 del 22.05.12, la Corte Costituzionale, disposta la riunione dei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Firenze con ordinanza del 6.09.10, dal Tribunale ordinario di Catania con la citata ordinanza del 21.10.10, e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 2.02.11, siccome aventi ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti, e ritenuta l’ammissibilità delle questioni proposte, potendo la questione di legittimità costituzionale essere sollevata, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, in sede cautelare quando, come accaduto nella specie, il giudice non abbia provveduto sulla domanda o non abbia comunque ancora esaurito il proprio potere cautelare, ha osservato che tutti i rimettenti sollevano anzitutto questione di legittimità costituzionale delle norme oggetto di censura in riferimento all’articolo 117 comma 1 Cost., in relazione agli articolo 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e premettono di dover applicare queste ultime nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo” con la sentenza della prima sezione del 1.0.4.2010, S.H. ed altri contro Austria. Aggiunge, però, la Corte delle leggi che, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo, alla quale, ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, è stato deferito il caso deciso dalla prima sezione, con la sentenza del 3.11.2011, S.H. ed altri contro Austria, si è pronunciata in senso diverso sul principio enunciato dalla prima sezione con la sentenza dell’ 1.04.2010 richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute violate dalle disposizioni interne censurate. Pertanto premesso che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale tra le molte, sent. numero 348 e numero 349 del 2007, sent. numero 236/2011 , la questione dell’eventuale contrasto della norma interna con le norme della CEDU va risolta alla luce del principio secondo cui il giudice nazionale, al fine di verificare la sussistenza del contrasto, deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo” specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione” così, da ultimo, sent. numero 78/12 e considerato che, secondo l’orientamento altrettanto consolidato della Corte Costituzionale, dev’essere ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione qualora all’ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche pur restando immutata la disposizione censurata la Corte Costituzionale ha ritenuto che la pronuncia della Grande Camera, incidendo sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus, costituisca un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta, avendo i giudici a quibus non solo proposto la questione di legittimità costituzionale riferita all’articolo 117 comma 1 Cost. in linea preliminare rispetto alle altre pure sollevate, ma avendo altresì ripetutamente richiamato la suindicata sentenza della prima sezione della Corte di Strasburgo allo scopo di trarne argomenti a conforto delle censure proposte in relazione anche agli ulteriori parametri costituzionali evocati, ed ha, pertanto, disposto la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinchè i rimettenti procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni”. Con istanza depositata in data 28.07.12, gli odierni ricorrenti chiedevano la riassunzione del giudizio cautelare e la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con termine per il deposito di memorie. All’udienza dell’8.11.12 all’uopo fissata, le parti insistevano in tutte le domande già formulate e chiedevano termine per note. Il giudice riservava ordinanza assegnando termine di giorni venti. Con ordinanza del 28.1.2013 il Giudice di prime cure sosteneva l’insussistenza, nel caso de quo , del requisito della non manifesta infondatezza della questione proposta con riguardo ai parametri evocati. Nell’ordinanza citata, infatti, il giudicante, ha affermato che quanto al denunciato contrasto dell’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04 con l’articolo 117 comma 1 Cost. per violazione degli articolo 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel prosieguo indicata come CEDU , va anzitutto ricordato che, a partire dalle sentenze numero 348 e numero 349 del 2007 e poi con le successive numero 311 del 2009 e numero 93 del 2010, la giurisprudenza della Corte Costituzionale è rimasta ferma nel ritenere che le norme della CEDU integrano, quali norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’articolo 117 comma 1 Cost. nella parte in cui esso impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”, sicché il giudice nazionale comune deve preventi va mente verificare la praticabilità di una interpretazione della norma interna conforme alla norma convenzionale ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica e, ove tale soluzione risulti impercorribile, non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dell’articolo 117 comma 1 Cost.” C. Cost. numero 93 del 2010 che inoltre come sottolineato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza di restituzione degli atti ai giudici a quibus del 22.05.12 la questione dell’eventuale contrasto della disposizione interna con le norme della CEDU va risolta nel senso che il giudice comune deve, laddove un contrasto siffatto si profili, avere riguardo alle norme convenzionali nel significato loro attribuito dalla Corte di Strasburgo cui è demandata dall’articolo 32 par.1 della CEDU la specifica funzione di dare alle relative norme interpretazione ed applicazione Il contenuto della Convenzione e degli obblighi che da essa derivano è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni la Corte di Strasburgo ha elaborato”, vedi sent. numero 311 del 2009 e numero 236 del 2011 . Ne consegue che, al fine di verificare la sussistenza del denunciato contrasto dell’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04 con le norme di cui agli articolo 8 e 14 della CEDU, non può non tenersi conto del modo in cui queste ultime sono state interpretate dalla Corte di Strasburgo. L’articolo 8 della CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare vietando articolo 8 par. 2 le ingerenze della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto, se non nei casi in cui vengano in rilievo altri diritti o interessi di rango uguale o superiore l’articolo 14 sancisce il divieto di discriminazione quanto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione. La Corte CEDU ha ritenuto secondo l’esegesi accolta dalla prima sezione nella sentenza del 10.4.10, S.H. ed altri contro Austria, per quest’aspetto fatta propria dalla Grande Camera nella sentenza del 3.11.11, vertente sul medesimo caso che il diritto di una coppia di concepire un figlio e di fare uso a tal fine delle tecniche della PMA rientri nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della CEDU, e che l’esercizio di tale diritto come di tutti i diritti tutelati dalla Convenzione debba essere consentito dagli Stati ade renti alla CEDU senza alcuna discriminazione e disparità di trattamento, come previsto dall’articolo 14 della Convenzione stessa. All’interno di tale impostazione, non è ravvisabile -ad avviso di quel decidente alcuna incompatibilità tra l’articolo 4 comma 3 della legge numero 40/04 e le richiamate disposizioni convenzionali, atteso che il divieto assoluto di feconda zione eterologa posto dal citato articolo 4 comma 3 di certo si configura – nella logica dell’articolo 8 della CEDU come ingerenza della pubblica autorità” nella scelta della coppia costituente espressione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di concepire un figlio facendo ricorso a tale tecnica procreativa, ma la suddetta ingerenza risulta giustificata dalla necessità di assicurare protezione a diritti altrui di rango non inferiore vedi articolo 8 par.2 della CEDU secondo cui Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto, se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui ” e che Le condizioni e le limitazioni previste dalla citata legge alla possibilità di ricorrere alla PMA sono, dunque, imposte dalla superiore esigenza di tutela della salute e dignità dei soggetti coinvolti, tra cui il concepito che – in caso di fecondazione di tipo eterologo ed, in specie, in caso di fecondazione assistita da attuarsi come nel caso che ci occupa tramite donazione di ovociti verrebbe a trovarsi in una situazione di maternità frammentata” vi sarebbero, infatti, una madre genetica” che si identifica nella donatrice ed una madre biologica” che si identifica in colei che dà alla luce il bambino . E tale situazione – come va sottolineato non è in alcun modo assimilabile ad altri istituti giuridici ammessi dal nostro ordinamento quali l’adozione poiché, in caso di adozione, vi sono due genitori legittimi gli adottanti che non corrispondono ai genitori biologici la cui identità è destinata a rimanere coperta da anonimato senza che tra i primi e i secondi si instauri alcuna sovrapposizione o concorso nella pro creazione tale da rendere incerta l’identità del figlio. Queste essendo le ragioni poste a base del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge italiana, ne consegue che la disparità di trattamento che, in conseguenza di tale divieto, si determina tra una coppia come quella odierna ricorrente ostacolata nel proprio desiderio di avere un figlio dal divieto suddetto e, dall’altra parte, una coppia che avendo un problema riproduttivo che non richiede la donazione di gameti può accedere alla PMA facendo ricorso alla fecondazione omologa , lungi dal costituire un profilo di incoerenza nel quadro normativo disciplinante l’accesso alla PMA, trova invece una ragionevole giustificazione nell’obiettiva diversità che caratterizza la situazione dell’una e dell’altra categoria di coppie, avuto riguardo alla posizione e agli interessi del nascituro”. Quanto alla lamentata violazione dei c.d. parametri interni, il Giudice di prime cure ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionalità sollevata dalle parti ritenendo che in tutti i casi in cui si era prospettata la violazione degli articolo 2, 3, 31, 32 della Cost. occorreva fare una valutazione di bilanciamento tra gli interessi della coppia che necessita di donazione di gameti, la libera espressione della personalità di detta coppia, il diritto di creare una famiglia e di curare la salute, con il diritto di un terzo, il nascituro, ad avere la certezza della propria provenienza genetica. Tale bilanciamento, nell’ordinanza reclamata, veniva risolto a favore del nascituro con conseguente accantonamento dei diritti della coppia, declaratoria di manifesta infondatezza della questione e rigetto del ricorso ex articolo 700 c.p.c. Con ricorso depositato il 28.1.2013 i coniugi C. – R. proponevano reclamo avverso tale provvedimento di rigetto insistendo nel sostenere l’irragio ne volezza della normativa di riferimento sotto il profilo della violazione dei più volte indicati parametri interni e chiedendo l’accoglimento del ricorso. All’udienza del 28.2.2013 il Tribunale si riservava di provvedere. Motivazione Occorre verificare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora . Sotto il primo profilo vi è da dire che i ricorrenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 della legge numero 40/2004, in quanto essi sono maggiorenni, di sesso diverso, coniugati, in età fertile. Inoltre, la ricorrente è affetta da accertata sterilità secondaria da menopausa precoce. La soluzione della problematica riproduttiva del caso si scontra, tuttavia, con il divieto posto dall’articolo 4 comma 3 l. numero 40/2004. Occorre, ribadire quanto affermato dalla prima ordinanza di rimessione di questo Tribunale del 21.01.2010 per cui deve escludersi che il divieto de quo possa essere superato attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dai ricorrenti, in quanto l’assenza di un rinvio esplicito da parte dell’articolo 5 al divieto di feconda zione eterologa non rileva in alcun modo rispetto all’efficacia di tale divieto nei confronti di chi tali requisiti soddisfi. Infatti, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 5 L. numero 40/2004 non sono norme sovrapponibili poiché hanno oggetti diversi e, pertanto, non possono essere legate da un rapporto di principio – deroga. Inoltre, il rinvio esplicito dell’articolo 5 al solo articolo 4 comma 1 è giustificato dal fatto che quest’ultima norma dà una definizione di infertilità, al contrario del comma 3 dell’articolo 4 che si limita a sancire il divieto di fecondazione eterologa. Infine, a rendere chiaro il divieto di tale tecnica procreativa si pone il richia mo incidentale di tale divieto in altre norme vedi articolo 9, comma 1 e 3, , nonché la sanzione che, secondo la previsione dell’articolo 12, si applica a chiunque utilizza a fini procreativi gameti esterni alla coppia eccetto che ai componenti della cop pia . Occorre, allora, verificare se ricorrono tuttavia i presupposti per la rimettere nuovamente gli atti alla Corte Costituzionale affinché essa si pro nun ci sulla costitu zionalità del divieto di fecondazione eterologa sancito dalla L. 40/2004, posto che, nella specie, sussiste anche il requisito del periculum in mora attesa l’età avan zata della ricorrente, l’accertata incidenza dell’età sul successo della PMA ed i tempi normali di un processo ordinario. La questione è rilevante proprio perché non vi sono altre interpretazioni adottabili dell’articolo 5 L. 40/2004 e perché solo superando il divieto in questione i coniugi potranno accedere alle tecniche di PMA. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione vale evidenziare quanto segue. Si conviene con il Giudice dell’ordinanza reclamata nella parte in cui afferma non possa più parlarsi di contrasto tra la legge 40/2004 e l’articolo 117 della Cost. essendo ormai intervenuta la sentenza della Grande Camera che ha escluso sussistere alcun contrasto tra la legislazione austriaca sulla fecondazione eterologa in vitro e gli articolo 8 e 14 della Cedu, rinvenendo in essa un’ipotesi in cui il legislatore di quella nazione ha legittimamente ritenuto, nell’ambito della sua discrezionalità, di limitare il diritto della persona la coppia sterile imposto dalla necessità di tutelare i diritti di terzi il nascituro . Quanto alla posizione in cui si trova il Giudice italiano quando sopravviene un’interpretazione delle norme convenzionali da parte della Corte di Strasburgo si veda, tra le tante, Corte Cost. sentenza numero 236/2011 non è in potere della Corte costituzionale sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo e sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con la conseguenza che le norme della CEDU devono quindi essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e tuttavia, la Corte costituzionale può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. Invero, la norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'articolo 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza”. Ne consegue che il Giudice italiano rimane libero nel valutare la non manifesta infondatezza della questione del contrasto tra norma di riferimento e parametri interni”. Al riguardo, questo Collegio ritiene doversi discostare dall’interpre tazione adot tata dal Giudice dell’ordinanza reclamata. I parametri interni ivi richiamabili e richiamati sono gli articolo 3, 31, 2, e 32 Cost Innanzitutto, ritiene questo collegio che la norma in esame violi gli articolo 3 e 31 Cost Come osservato da questo Tribunale in composizione monocratica con l’ordinanza di remissione del 21.01.2010 dall’articolo 3 discendono tanto il principio di non discriminazione che quello di ragionevolezza. Tali limiti imposti al legislatore comportano che lo stesso, pur essendo nella condizione di disciplinare le materie che sono attribuite alla sua competenza in modo libero, tuttavia, non può escludere determinati soggetti dal godimento di specifiche situazioni, o imporre agli stessi divieti, in modo discriminatorio, a maggior ragione quando tali situazioni sono costituzionalmente rilevanti. Attraverso il principio d’eguaglianza e di verifica che la legge disponga un trattamento pari, per posizioni eguali, e differenziato per situazioni diverse, si è estrapolato dalla Costituzione un canone di coerenza dell’ordinamento giuridico”, incentrato sulla clausola generale della ragionevolezza , grazie al quale si è progressivamente esteso il giudizio di legittimità costituzionale sull’azione del legislatore, in termini di logicità interna della normativa, razionalità delle deroghe apportate, giustificazione delle differenze di trattamento. Il legislatore può, così, imporre limiti ai diritti e agli interessi dei soggetti in base alle finalità che si intendono perseguire con l’esercizio del potere legislativo ma non può trattare diversamente determinati soggetti rispetto ad altri che si trovino nella medesima o analoga situazione, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata in modo ragionevole il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini che si trovino in situazione eguale ” C. Cost numero 15 del 1960 e, ancora, per citare un altro esempio in tal senso il principio di cui all'articolo 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe ” C.Cost. numero 1009 del 1988 . Ora, quello alla creazione di una famiglia costituisce un diritto fondamen tale oltre che interesse pubblico riconosciuto e tutelato ex articolo 2 e 31 Cost., come affermato dalla stessa Corte Costituzionale C. Cost. numero 46 del 1993 , dunque, la soluzione dei problemi riproduttivi mediante la procreazione medicalmente assistita è una situazione immediatamente riconducibile nell’alveo di tale diritto fondamentale e del diritto alla maternità/paternità”. Nel caso in esame, nella persistenza del divieto de quo sarebbero trattate in modo opposto coppie con problemi di procreazione, risultando differenziate solo dal tipo di patologia che affligge i componenti della coppia. Inoltre, viene in rilievo l’articolo 3 Cost anche sotto il profilo del divieto di irragionevolezza dal momento che le coppie soggette alla patologia più grave sarebbero escluse dall’accesso alla fecondazione assistita. Infine, come osservato dal Tribunale di Milano, nell’ordinanza di rimes sione alla Corte Costituzionale del 9.4.2013, i concetti di famiglia e genitorialità, richiamati dall’articolo 31 Cost, in quanto afferenti a principi costituzionali, sono dotati di naturale duttilità e, quindi, devono forgiarsi alla luce dell’evoluzione socio-culturale del momento storico. Non può non sottacersi che il concetto di famiglia è andato cambiando, estendendosi notevolmente, dal dì dell’emanazione della Carta Costituzionale. Sussiste la violazione dell’articolo 2 della Cost. Il divieto oggetto di censura, infatti, non garantisce alle coppie, cui viene diagnosticato un quadro clinico di sterilità o infertilità irreversibile, il proprio diritto alla vita privata e familiare, e il proprio diritto di identità e di autode terminazione. Come è stato osservato da questo Tribunale in composizione monocratica con l’ordinanza di remissione del 21.10.2010 la decisione da parte delle coppie sterili o infertili di far uso della procreazione artificiale riguarda, infatti, la sfera più intima della persona, incidendo direttamente sulla stessa libertà di autodeterminarsi ma tale diritto, inevitabilmente, è condizionato dai limiti determinati dalla patologia di cui le coppie stesse soffrono, trovandosi, in presenza del divieto di donazione dei gameti, nell’impossibilità di poter fondare una famiglia e quindi di poter costruire liberamente la propria vita ed esistenza”. Vi è, infine, il contrasto con l’articolo 32 Cost Infatti, non vi è dubbio che le tecniche di PMA siano da considerarsi come rimedi terapeutici sia in relazione ai beni che ne risultano coinvolti cfr. Corte Cost. numero 559/1987 e numero 185/1998 sia perché implicano un trattamento da eseguirsi sotto diretto controllo medico, coperto da SNN e diretto a superare una causa patologica che impedisce la procreazione. Il divieto posto dalla l. 40/2004, dunque, impedirebbe, irragionevolmente, la cura di una patologia acclarata di cui la coppia è affetta. Quanto al profilo del coinvolgimento, in ogni vicenda relativa alla c.d. fecondazione eterologa, di diritti di terzi, non affrontato dall’ordinanza del 21.10.2010, ma evidenziato dalla recente pronuncia della Grande Camera, il Collegio ritiene di optare per una soluzione differente rispetto a quella fatta propria dal Giudice dell’ordinanza reclamata. I terzi i cui diritti vengono in rilievo nel caso di accesso alla fecondazione eterologa sono la madre genetica, la madre biologica e il nascituro. Al riguardo, questo collegio non ritiene, in primo luogo, possa ravvisarsi un profilo di rischio alla salute fisica o mentale per la madre biologica per l’impianto di un gamete da essa non prodotto dal momento che non risulta, allo stato delle attuali e condivise conoscenze mediche, non soltanto alcuna certezza di un reale pericolo in tal senso ma neppure l’esistenza di alcuna casistica negativa che abbia una qualche incidenza statisticamente apprezzabile di danni di alcun genere in assenza di autorevoli e condivisi rilevamenti e/o studi scientifici che possano in qualche modo confermare tale pericolo, potendosi, tutt’al più, ipotizzare di trovarsi di fronte ad una mera e soggettiva presunzione di pericolo suggerita, forse, dalla novità e particolarità della situazione e dalle questioni etiche poste, presunzione, però, non suffragata da adeguato, attendibile e condiviso supporto scientifico. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla salute della donatrice chiamata, secondo alcuni, in ipotesi, a stressare il proprio fisico per l’eventuale commercializzazione dei gameti. Questo pericolo è evitato, invero, dal divieto della l. 40/2004 di commer cializzazione degli ovuli ed è, comunque, comune ad altre e ben più rilevanti ipotesi, eticamente e socialmente ampiamente approvate, di donazione di tessuti, organi o parti di essi tra viventi. Questo collegio non ritiene, infine, sussistano i presupposti per pregiudi care il diritto della coppia a fronte del presunto diritto del nascituro alla consape vo lezza della propria provenienza genetica. Giova, infatti, richiamare al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 1975 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente articolo 546 del codice penale che puniva chi cagionava l’aborto di donna consenziente , nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse venire interrotta allorquando l'ulteriore gestazione implicasse danno, o pericolo, grave, medical mente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. In essa è pur vero che il Giudice delle leggi ha affermato che la tutela del concepito che già viene in rilievo nel diritto civile articolo 320, 339, 687 c.c. ha fondamento costituzionale nell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione che impone espressamente la protezione della maternità e, più in generale, nell'articolo 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito, ma è anche vero che ha, tuttavia, affermato che questa premessa che di per sé giustificava l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali andava accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'inte resse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godono pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed, invero, a tutelare il diritto della madre non venne dalla Corte ritenuta sufficiente la scriminante generale di cui all'articolo 54 c.p. stato di necessità che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non é sempre immediato. Peraltro, aggiunse la Corte, la scriminante dell'articolo 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora” concluse la Corte, non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare”. Analogamente, nel caso che ci occupa, ritenuto che la soluzione dei pro blemi riproduttivi mediante la procreazione medicalmente assistita ai quali la stessa legge numero 40 del 12004 intende porre rimedio è una situazione imme diatamente ricon du ci bile nell’alveo del diritto fonda mentale alla maternità/pa ter ni tà, non par dubbio che il bilanciamento tra interessi diritti costituzionalmente protetti alla creazione di una famiglia che costituisce un diritto fondamen tale, oltre che interesse pubbli co, riconosciuto e tutelato ex articolo 2 e 31 Cost. come affermato dalla Corte Costituzionale C. Cost. numero 46 del 1993 facenti capo alla coppia e cioè a soggetti esistenti persone in senso tecnico , e dall’altro ad una entità embrione, feto che soggetto nel senso pieno di persona ancora non è, non sembra possa ragionevolmente risolversi in favore del secondo. Invero, anche a volere attribuire al nascituro una assai ampia tutela che, come vedremo, la stessa legge numero 40/2004 in effetti gli riconosce , allo stato, esso non sembra, comunque, potersi pienamente equiparare, né giuridicamente né nella comune percezione sociale, alla persona già nata. In proposito, se è vero che tra le finalità che la l. 40/2004 si propone vi è anche quella di tutelare il concepito, che definisce soggetto, non arriva, però , a modificare l’articolo 1 del codice civile che, com’è noto, riconosce la capacità giuridica solo al momento della nascita e subordina ad essa l’effettivo sorgere dei diritti ivi menzionati con riferimento agli articolo 462, 687 e 715 c.c. per donazione e testamento . D’altra parte, dalla lettura della legge numero 40/2004, si evince che essa ha voluto tutelare il concepito nel senso di metterlo al riparo da trattamenti disumani” cui comporta menti spregiudicati avrebbero potuto sottoporlo, quali la crioconservazione, la sperimentazione, la selezione genetica. Per altro verso, nonostante il capo III sia esplicitamente rubricato come disposizioni concernenti la tutela del nascituro” , deve rilevarsi che le disposizioni in esso contenute non riguardano la tutela diretta del concepito bensì lo stato giuridico del nato in quanto in esso si prevede che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime” articolo 8 ed ancora si prevede il divieto del disconoscimento della paternità, si esclude il diritto all'anonimato della madre ancora articolo 8 e, qualora si sia fatto comunque ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all' articolo 4 , comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall' articolo 235 , primo comma, numeri 1 e 2 , del codice civile, né l'impugnazione di cui all' articolo 263 dello stesso codice e la madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata articolo 9 . Ed ancora, sempre in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all' articolo 4 , comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi ” articolo 9, 3° comma . Tutte disposizioni, queste, che, come è evidente, tendono a tutelare co mun que e nel miglior modo possibile l’interesse del nascituro e sono idonee a realiz zare una stabilità parentale” che non sembra possa ritenersi deteriore rispetto a quel la del figlio adottivo e, per certi versi, anche migliore di quella di cui gode il figlio nato da ogni unione naturale”, soggetto, com’è noto, alle azioni di discono scimento di stato o al mancato riconoscimento da parte del padre o della madre che ha anche il diritto di non essere nominata al momento del parto, tutele a fronte delle quali, appare francamente irragionevole il manifestato timore di rendere incerta l’identità del figlio”. Inoltre, ciò che più non convince è la conseguenza cui si giungerebbe in nome dell’esigenza di rispettare il preteso diritto” del nascituro alla consape volezza della propria provenienza genetica anche perché, come poco sopra ricordato, provvidamente il 3° comma dell’articolo 9 tende in caso di fecondazione eterologa effettuata in violazione dell’articolo 4 , come nel caso dell’adozione, a recidere ogni relazione giuridica parentale del donatore di gameti con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi” . Ed, invero, paradossalmente, per essere certi che un futuro soggetto non abbia a patire tale ipotetica e soggettiva sofferenza per l’ignoranza della propria provenienza genetica, comune, peraltro, ad una non trascurabile porzione del genere umano gli si impedirebbe, in radice, il ben più rilevante almeno nel comune sentire diritto di venire al mondo , rimedio che ragionevolmente appare ben peggiore del male eventuale che gli si vorrebbe evitare. Il diritto alla vita sarebbe, dunque, pregiudicato dal diritto alla ipotetica serenità del nascituro, non certa né oggettiva ma eventuale e dipendente dalla soggettiva sensibilità individuale. Va, infine, rilevato che l’argomento che intende giusti ficare, a posteriori , il divieto della fecondazione eterologa con l’ipotetica sofferenza del nato per l’igno ranza della propria provenienza genetica appare irragionevole ed incoerente con principi ormai consolidati nel nostro ordinamento giuridico così come desunti dalla Suprema Corte di Cassazione da norme e principi costituzionali come quello che, ad esempio, nega al nascituro il diritto a non nascere ovvero a non nascere se non sano cfr. Cass. numero 14488/2004 e Cass. numero 16123/2006 , laddove appare evidente che l’ipotetica sofferenza psicologica e, dunque, superabile del nato per l’ignoran za della propria provenienza genetica non può che reputarsi un trascurabile minus rispetto alle tutt’altro che rare, spesso gravissime e non emendabili sofferenze perduranti per l’intera esistenza derivanti dalle tante malattie ereditarie e malformazioni congenite o acquisite in utero di cui sono purtroppo popolate le statistiche neonatali. Inoltre, sotto il diverso profilo dell’esigenza di tutelare il nascituro nel senso di assicurargli con certezza stabili relazioni parentali, v’è da dire che, gli studi effettuati in materia cfr., ad esempio, quelli messi a disposizione dai reclamanti hanno accertato che solo una bassa percentuale di casi i genitori biologici hanno svelato al figlio la sua provenienza genetica e, in questi casi, lo sviluppo psico-sociale del figlio non si discosta da quello dei figli nati senza l’ausilio a metodi di fecondazione eterologa. Peraltro, anche in questo caso, la nascita sarebbe preclusa dal possibile, ma non certo, pregiudizio che il figlio potrebbe subire dalla dissociazione tra maternità biologica e maternità genetica. Di contro, invece, si stagliano i diritti, costituzionalmente protetti, di soggetti esistenti che sicuramente subiranno un pregiudizio in caso si perdurante divieto alla fecondazione eterologa. Del resto, il nostro ordinamento prevede la possibilità di relazioni parentali atipiche dal momento che riconosce l’istituto dell’adozione. Questo Collegio è consapevole che i presupposti e le finalità di tale istituto sono diversi da quelli posti alla base dell’ammissibilità della fecondazione eterologa, ma non può negarsi che anche nel caso dell’adozione può, in concreto, venirsi a creare, nell’adottato, una situazione di disagio psicologico – forse anche maggiore per la non coincidenza tra maternità biologica ovviamente compren siva di quella genetica e maternità affettiva, disagio forse anche maggiore rispetto alla qui temuta dissociazione tra maternità biologica e affettiva e maternità genetica laddove, in questo caso, alla maternità meramente affettiva si assomma anche il profondo legame della maternità biologica dato da quella profonda compenetrazione di corpo, di sangue e di nutrimento che lega, comunque, l’embrione prima ed il feto poi alla donna che lo tiene in grembo e dalle cui viscere, alfine, il neonato verrà alla luce. E, certamente, nessuno ha mai sostenuto che la sofferenza che l’adottato possa, in futuro, patire per la mancata conoscenza del genitore naturale possa costituire un ostacolo all’adozione. Del pari non sembra ragionevolmente potersi sostenere che la sofferenza che il nato da fecondazione eterologa possa, in futuro, patire per la eventuale conoscenza della mancata coincidenza tra la sua madre biologica e la sua madre genetica in fondo un minus rispetto alla totale estraneità della madre adottiva possa trovare brutale e paradossale rimedio nella negazione della vita stessa del nascituro. Da quanto premesso, si deve trarre la conseguenza della perdurante necessità, anche alla luce della decisione della Grande Camera, che la Corte Costituzionale si pronunci in merito alla violazione ad opera della legge 40/2004 degli articolo 2, 3, 31, e 32 Cost. come già disposto dal giudice del Tribunale di Catania con ordinanza del 21.10.2010. P.Q.M. Visto l’articolo 23 della legge 11.3.1953 numero 87 ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, e dell’articolo 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole in violazione del divieto dell’articolo 4, comma 3” e dell’articolo 12, comma 1,della legge numero 40/2004, per contrasto con gli articolo 2, 3, 31 e 32, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui impongono il divieto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla, sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.