Lui ha un patrimonio immobiliare, lei deve pagare le rate del mutuo: riconosciuto il diritto all’assegno

In mancanza di prove in merito al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, può essere preso in considerazione il divario reddituale dei coniugi esistente al momento della pronuncia di separazione.

Una notevole sproporzione economica esistente tra le condizioni dei coniugi giustifica la corresponsione dell’assegno alla parte svantaggiata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21979/12, depositata il 6 dicembre. Il caso. A seguito della separazione personale di due coniugi, la Corte d’Appello, in accoglimento della richiesta della moglie, condanna il marito a corrisponderle un assegno mensile di 1.500 euro. L’uomo ricorre allora per cassazione. Una domanda tardiva? Il ricorrente lamenta anzitutto la tardività della domanda della donna e la conseguente nullità della sentenza, dal momento che la Corte di merito avrebbe ignorato la proposta eccezione di inammissibilità. A giudizio degli Ermellini, però, la censura è inammissibile in quanto l’uomo si è limitato a proporre l’eccezione quando invece sarebbe stata necessaria una specifica impugnazione sotto forma di appello incidentale. Il tenore di vita dei coniugi. Con tre successivi motivi di ricorso, il marito propone una serie di contestazioni riguardanti il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza familiare e al momento attuale, nonché il criterio con cui è stato determinato l’assegno. La S.C. ricorda prima di tutto che l’assegno deve essere idoneo a conservare – tendenzialmente - al coniuge il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale in mancanza di prove al riguardo, può essere preso in considerazione il divario reddituale dei coniugi esistente al momento della pronuncia. Secondo i giudici di merito, le risultanze provano l’esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare di proprietà dell’uomo, fonte di una notevole disponibilità di denaro dimostrata dagli estratti conto. Al contrario la moglie, in base alla dichiarazione dei redditi presentata, beneficia di un reddito mensile alquanto inferiore, al quale va sottratta la somma dovuta per l’estinzione del mutuo a seguito dell’acquisto di un’abitazione. La notevole sproporzione delle condizioni economiche dei coniugi giustifica, secondo la Cassazione, la corresponsione dell’assegno nella misura indicata dai giudici di merito per questo motivo il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 settembre – 6 dicembre 2012, n. 21979 Presidente Fioretti – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con sentenza in data 27 - 30/3/2007, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale dei coniugi Z.A. e G.G. dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla G. di addebito della separazione al marito e rigettava la sua domanda diretta ad ottenere un contributo per il mantenimento, a carico dello Z. . La G. proponeva appello, con ricorso notificato in data 03/08/2007. Si costituiva la controparte, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza in data 12/11/ - 25/01/2008, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava Z.A. a corrispondere alla G. assegno mensile di Euro 1.500,00. Ricorre per cassazione lo Z. , sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la G. . Lo Z. ha depositato memoria per l'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 166, 167, 170 c.p.c., affermando che la domanda della G. era tardiva, non avendo rispettato la relativa memoria il termine di cui all'art. 167 c.p.c. di venti giorni prima dell'udienza. Con il secondo motivo, egli sostiene la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di merito avrebbe del tutto ignorato l'eccezione proposta di inammissibilità della domanda. I due motivi, attinenti alla tardività della domanda della G. , possono trattarsi congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili. Non era sufficiente infatti - come invece afferma l'odierno ricorrente - proporre l'eccezione in comparsa di risposta in appello, ma, al contrario, sarebbe stata necessaria una specifica impugnazione da parte dello Z. sotto forma di appello incidentale , laddove egli si è limitato a chiedere la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 cpc e 2697 c.c., in ordine al reddito delle parti e al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza. Con il quarto, vizio di motivazione circa le attuali condizioni economiche dei coniugi con il quinto, vizio di motivazione sul tenore di vita dei coniugi durante la convivenza famigliare con il sesto, vizio di motivazione circa il criterio con cui è stato determinato l'assegno mensile a carico del ricorrente. I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo tutti attinenti alla fondatezza della domanda di assegno. Va osservato a tal proposito che l'assegno, anche in sede di separazione, deve essere idoneo a conservare tendenzialmente al coniuge il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, e indice di tale tenore di vita, in mancanza di ulteriori prove, può essere l'attuale divario reddituale tra i coniugi tra le altre Cass. N., 2156 del 2010, seppur con riferimento all'assegno divorzile . Del resto, il ricorrente per gran parte propone profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza dalla motivazione adeguata e non illogica. Il giudice a quo non ha certo esorbitato dalle sue competenze, richiamando la CTU espletata, nonché le dichiarazione dei redditi, delle quali quelle dello Z. apparivano incomplete, le dichiarazioni delle parti all'udienza presidenziale, gli estratti conto prodotti. Secondo la Corte di merito, emerge dalle risultanze di causa l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare dello Z. come indicato dal CTU , fonte di un discreto reddito mensile di Euro 5.300,00, ma una ben più notevole disponibilità di denaro sulla base degli estratti di conto corrente . Assente infine era, nella pronuncia di primo grado - secondo la sentenza impugnata -la valutazione relativa a partecipazione societaria una quota del 75% - il 50% era stato valutato nell'anno 2000 in lire 719.000.000 da uno studio di commercialisti, come da documentazioni in atti di tale società lo Z. era amministratore . Al contrario per la moglie, il reddito mensile, sulla base delle dichiarazione dei redditi lavoro e affitti di fabbricati di sua proprietà - continua il giudice a quo - è di Euro 3.000,00, da cui dovrebbe sottrarsi la somma di Euro 786,84 per mutuo per acquisto di abitazione, risultante da piano di ammortamento bancario. Aggiunge la sentenza impugnata con, motivazione adeguata e non contraddittoria, che pur non essendo prodotto il contratto di mutuo, può presumersi la conclusione di tale contratto, che non richiede prova scritta . Quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno, chiarisce la sentenza impugnata che l'importo di Euro 1.500,00 mensile è cifra minima , in relazione alla notevole sproporzione delle condizioni economiche dei coniugi. Conclusivamente va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 per compenso ex D.M. n. 140/2012, oltre accessori di legge.