Lavori in condominio, moglie separata obbligata a un finanziamento bancario: legittimo l’assegno divorzile a carico dell’ex marito

Assolutamente attuale la vicenda presa in esame dai giudici, i quali hanno tenuto in considerazione le maggiori entrate dell’uomo, legate alla locazione di un immobile, e la difficoltà della donna, costretta a ricorrere a un finanziamento bancario per sostenere le spese previste dal condominio. Se ne deduce una sproporzione tra le possibilità di vita degli ex coniugi, e quindi la legittimità di un contributo, seppur contenuto, da parte dell’uomo.

Nuove entrate provenienti da immobili dati in locazione, da un lato, e un finanziamento bancario da onorare assolutamente, dall’altro come cambiano le vite e le condizioni economiche delle persone Sembra la ‘fotografia’ dell’Italia attuale, è invece la ‘fotografia’ di una coppia separatasi da poco E queste evoluzioni non possono non essere tenute in considerazione anche dalla giustizia Cassazione, sentenza n. 21977, sezione Prima Civile, depositata il 6 dicembre . Assegno in bilico Pomo della discordia è la cifra, molto contenuta, riconosciuta dai giudici, a favore di una donna, a corredo della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio . Per la precisione, l’assegno divorzile, previsto a carico dell’uomo, ammonta ad appena 220 euro. E, per giunta, in Appello il quantum stabilito in primo grado viene completamente azzerato nessun sostegno a favore dell’ex moglie. Quest’ultima, però, rivendica poi un contributo, alla luce del peggioramento delle proprie condizioni economiche e del miglioramento di quelle dell’ex marito ella deve fronteggiare condizioni di salute precarie, accresciuta difficoltà di reperire un’occupazione lavorativa e, soprattutto, un mutuo aperto per sostenere le spese previste per alcuni lavori in programma nel condominio dove abita egli, invece, si ritrova col possesso di alcune proprietà, ereditate in precedenza e che ora ha finalmente potuto cedere in locazione . Secondo l’ex moglie vi è ora una sproporzione evidente rispetto alle possibilità di vita dell’ex marito. E questa tesi viene accolta anche dai giudici, che, sia in primo che in secondo grado, riconoscono alla donna un assegno divorzile, seppur di soli 100 euro. Economia reale. Seppur obbligato a un versamento comunque minimo, l’ex marito decide comunque di proporre ricorso in Cassazione, contestando la pronunzia emessa in Appello e criticando le valutazioni compiute dai giudici rispetto alle presunte differenze delle condizioni economiche dei due ex coniugi. Più in particolare, l’uomo sostiene che la acquisizione del possesso di un immobile ereditato era già stata conosciuta precedentemente, quando l’assegno divorzile a suo carico era stato azzerato. E, allo stesso tempo, pone in evidenza che l’onere economico, sull’ex moglie, legato ai lavori in condominio, era assolutamente temporaneo, non tale, quindi, da legittimare l’imposizione, a tempo indefinito, di un assegno divorzile . Per i giudici di Cassazione, però, è necessario fare maggiormente attenzione ai dati che emergono dalla economia reale della coppia, dati che portano a confermare l’assegno divorzile così come stabilito in Appello. Tutto ciò perché, innanzitutto, il dato rilevante è non l’acquisizione del possesso dell’immobile, da parte dell’uomo, ma il fatto che esso produca reddito attraverso la locazione. Eppoi, viene sottolineato, per comprendere le difficoltà economiche della donna è stato tenuto in conto non l’esborso costituito dall’importo complessivo della quota dei lavori condominiali ma l’esposizione debitoria contratta a tale scopo dalla donna con l’acquisizione di un finanziamento bancario .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 giugno - 6 dicembre 2012, n. 21977 Presidente Fioretti – Relatore Bisogni Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Belluno con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso fra B.G. e C D.V. poneva a carico del primo un assegno divorzile per l'ammontare di 220 Euro ma la Corte di appello di Venezia, accogliendo l'appello del B. , dichiarava non dovuto alcun assegno. 2. Con ricorso del 28 maggio 2007 C D.V. ha chiesto il ripristino dell'assegno adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche condizioni di salute, accresciuta difficoltà di reperire un'occupazione lavorativa, necessità di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel fabbricato condominiale in cui è ubicata la sua abitazione cui aveva fatto fronte con un mutuo e il miglioramento di quelle del B. entrato finalmente in possesso di alcune proprietà ereditate in precedenza che aveva potuto cedere in locazione . 3. Il Tribunale di Belluno ha accolto parzialmente il ricorso e ha imposto al B. l'obbligo di versare un assegno mensile di 100 Euro a decorrere dall'agosto 2008 e con rivalutazione a partire dall'anno successivo. 4. La Corte di appello di Venezia ha respinto il reclamo del B. e quello della D.V. . 5. Ricorre per cassazione G B. affidandosi a tre motivi di ricorso. 6. Si difende con controricorso C D.V. . Motivi della decisione 7. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello fatto malgoverno dei principi in materia di giudicato sostanziale e di preclusione del dedotto e del deducibile. Il ricorrente imputa alla Corte di appello di aver qualificato erroneamente come sopravvenienza fattuale un evento già verificato al momento della precedente statuizione della stessa Corte di appello che aveva negato l'assegno divorzile riferendosi all'acquisito possesso di un immobile già ereditato in precedenza. Rileva infatti che tale acquisizione del possesso era già intervenuta nel 2004 e cioè precedentemente alla citata sentenza del 29.11.2004/22.2.2005. 8. Il motivo è infondato perché la circostanza che costituisce una variazione della posizione reddituale degli ex coniugi consiste nella percezione del reddito da tale immobile e non dalla sua semplice acquisizione. 9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione quanto al collegamento fra un aggravio una tantum delle condizioni economiche della ex moglie e l’imposizione a tempo indefinito di un assegno divorzile a carico del ricorrente. 10. Anche questo motivo è infondato perché è stato preso in considerazione non l'esborso costituito dall'importo complessivo della quota dei lavori condominiali ma l'esposizione debitoria contratta a tal fine dalla D.V. con l'acquisizione di un finanziamento bancario. 11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa e insufficiente motivazione, per aver la Corte di appello ricollegato ai riscontrati fatti nuovi l'imposizione a tempo indefinito di un assegno in assenza di rinnovata valutazione comparativa circa le situazioni economiche degli ex coniugi. 12. Il motivo appare formulato in modo del tutto generico ed erroneo perché la rappresentazione di specifici fatti nuovi tali da poter costituire il presupposto per il ripristino di un assegno non impone al giudice di riesaminare l'intera posizione economica dei coniugi in difetto di deduzioni specifiche e relative a fattori modificativi della situazione presistente. 13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi 2.500 Euro di cui 200 per spese.