Disoccupazione di lei non dimostrata, ma lui non ottiene nessuno sconto

Madre impossidente e disoccupata. Non fornisce i documenti in giudizio, ma non perde 1 euro di assegno.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15160/2012 depositata l’11 settembre, dichiara inammissibile il ricorso di un padre che chiede uno sconto sull’assegno di mantenimento da versare. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava la paternità naturale di un uomo, affidando il figlio alla madre e disciplinando il diritto di visita del padre, nonché il dovere di versare 400 euro mensili per il mantenimento del piccolo. Inoltre, sempre il Tribunale, condannava l’uomo a pagare oltre 12mila euro di rimborso spese sostenute dalla donna nei primi 5 anni di vita del bambino. Uno sconticino? L’uomo propone appello al fine di ottenere una riduzione dell’assegno mensile. Sconto che non arriva e la questione passa nelle mani dei giudici della Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente, i giudici avrebbero dovuto valutare diversamente, ai fini della revisione della misura del contributo al mantenimento del minore, l’omessa produzione, da parte della donna, di documenti concernenti la sua situazione economico-patrimoniale. Ma il risultato non cambia il ricorso viene dichiarato inammissibile. Documenti non prodotti perché impossidente e disoccupata. I giudici di merito hanno affermato che l’omessa produzione, da parte della controricorrente, delle proprie dichiarazioni dei redditi è coerente con le circostanze di impossidenza e di disoccupazione della stessa .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 luglio – 11 settembre 2012, n. 15160 Presidente Luccioli – Relatore Di Palma Fatto e diritto Ritenuto che dall'unione di G L.R. e di C.G.C. nacque, in data omissis , F L.R. che il Tribunale per i minorenni di Catania, con la sentenza n. 75/08 del 19 luglio 2008, dichiarò che G.C C. è padre naturale di F L.R. , affidò il figlio minore alla madre, disciplinò il diritto di visita del padre e stabilì che quest'ultimo contribuisse al mantenimento del figlio con la somma mensile di Euro 400,00, condannandolo altresì a pagare alla madre la somma di Euro 12.500,00, a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per il mantenimento del figlio dal febbraio 2003 che avverso tale sentenza - nella sola parte concernente le disposizioni di carattere economico propose appello il C. , chiedendo, tra l'altro, che detto contributo mensile fosse ridotto che la Corte d'Appello di Catania, sezione per i minorenni, in contraddittorio con la L.R. - la quale chiese la conferma della sentenza impugnata, deducendo che essa era priva di redditi e di occupazione lavorativa -, dopo aver invitato le parti a documentare la loro rispettiva situazione economico-patrimoniale, con la sentenza n. 861/10 del 12 luglio 2010, ha rigettato l’appello che, in particolare, la Corte di Catania, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che a come già ritenuto dal Tribunale, occorre sottolineare che, nella specie, si tratta di un bambino di pochi anni, che il padre svolge attività lavorativa essendo anche proprietario di immobili e che lo stesso non ha altri obblighi di mantenimento, circostanze che non sono state minimamente contestate dal C. b quest'ultimo, pur criticando la decisione del Tribunale, non ha poi fornito neanche in questo grado del giudizio utili e concreti elementi per la revisione dell'ammontare del contributo che su di lui grava. Ed invero, l'ordinanza della Corte [11 novembre 2009] che invitava le parti a documentare la propria situazione economico - reddituale ha trovato, da parte del C. , un'ottemperanza meramente apparente, per la semplice ed evidente ragione che sono stati versati in atti prospetti concernenti la situazione reddituale dell'appellante, costituiti da copie informali verosimilmente semplici minute di provenienza informatica , del tutto prive non solo dell'attestazione di ricezione dei competenti uffici finanziari, ma anche della sottoscrizione del dichiarante e/o del compilatore professionista abilitato, c.a.f., etc. ed in quanto tali, quindi, assolutamente privi di attendibilità e comunque non identificabili come dichiarazioni fiscali, di cui nella specie non sussistono i requisiti minimi” c quanto alla situazione economico-patrimoniale della L.R. Le valutazioni del primo decidente trovano [ .] piena conferma in questa sede di gravame, essendo sufficiente, al riguardo, aggiungere soltanto che il suindicato quadro di riferimento non appare suscettibile di diverso apprezzamento per la sola circostanza che l'appellata non abbia a sua volta effettuato alcuna produzione concernente la sua situazione reddituale ed economica trattasi invero, in questo caso, di un atteggiamento processuale che appare pienamente coerente con la prospettazione spesa al riguardo durante l'intero corso del giudizio la L.R. ha sempre affermato di essere impossidente e senza occupazione lavorativa , non suscettibile in quanto tale di prova documentale positiva, né di particolari indagini officiose, in mancanza di contrarie allegazioni di una qualche consistenza” che avverso tale sentenza G.C C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura che resiste, con controricorso, G L.R. che il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Considerato che, in via preliminare, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché la copia di questo a lei notificata non reca la trascrizione della procura ad litem che l'eccezione non è fondata che, al riguardo, è sufficiente menzionare il condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto cfr., ex plurimis , la sentenza n. 14967 del 2007 . che, nella specie, il ricorso è certamente ammissibile sotto tale profilo, perché - conformemente a detto orientamento - deve considerarsi sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto che, con il primo motivo con cui deduce Violazione e falsa applicazione dell'art. 118 c.p.c. ” , il ricorrente critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la omessa produzione, da parte della L.R. , di documenti concernenti la sua situazione economico-patrimoniale nonostante l'ordinanza della Corte d'appello, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero dovuto valutare tale comportamento ai fini della decisione circa la revisione della misura del contributo al mantenimento del minore che tale motivo è inammissibile, perché il ricorrente non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che, infatti - posto che i Giudici a quibus hanno affermato che l'omessa produzione, da parte della controricorrente, delle proprie dichiarazioni dei redditi è coerente con le circostanze di impossidenza e di disoccupazione dalla stessa sempre dedotte e mai seriamente contestate dal ricorrente -, è del tutto evidente che quest'ultimo, anche a prescindere dall'erroneo richiamo dell'art. 118 cod. proc. civ. che riguarda non l'ordine di esibizione di documenti, di cui agli artt. 210 e seguenti cod. proc. civ., bensì l'ordine di ispezione di persone e di cose, nella specie non applicato , non ha tenuto in alcun conto tale ratio decidendi ed inoltre ha censurato, in sostanza, una valutazione probatoria operata dagli stessi Giudici a quibus con motivazione congrua e scevra da errori logico-giuridici che, con il secondo con cui deduce Mancata valutazione di una prova scritta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c. ” e con il terzo motivo con cui deduce Motivazione assente posta l'autenticità dei documenti prodotti ed il loro mancato disconoscimento ex art. 2112 c.c. ” - i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, e, sulla premessa che i documenti prodotti non sono semplici minute, ma copie delle dichiarazioni dei redditi inviate telematicamente come prescritto dalla legge, sostiene che i Giudici a quibus a non hanno considerato che dette scritture non erano state disconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 cod. civ. b avrebbero quantomeno dovuto disporre l'acquisizione officiosa delle dichiarazioni dei redditi prodotte in copia c hanno omesso di considerare che tali copie contenevano tutti gli elementi compilazione da parte di professionista abilitato, spedizione, ricezione da parte degli uffici fiscali erroneamente ritenuti mancanti ai fini della loro qualificazione come dichiarazioni dei redditi che anche tali motivi sono inammissibili per la decisiva ragione che il ricorrente - a fronte degli accertamenti in fatto, già operati dal Tribunale e ribaditi dalla Corte di Catania, secondo cui lo stesso svolge attività lavorativa, è anche proprietario di immobili e non ha altri obblighi di mantenimento, elementi dedotti dalla ricorrente [che] non risultano in alcun modo contestati dal C. ” - svolge censure meramente formali, omettendo di criticare le affermazioni concernenti detti accertamenti, e soprattutto, in contrasto con i principi di autosufficienza del ricorso e della decisività delle dichiarazioni dei redditi prodotte, omette di indicare nel ricorso a quanto ammontassero i redditi dichiarati per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, asseritamente inferiori a quelli conseguiti negli anni precedenti che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.