Il genitore straniero rimane in Italia se l’interesse del figlio minore lo richiede

La temporanea autorizzazione della permanenza sul territorio nazionale del genitore del minore, ex art. 31 T.U. immigrazione, va concessa in tutti i casi in cui l’allontanamento possa recare un danno effettivo e obiettivamente grave all’equilibrio psico-fisico del giovane.

Il caso. Un cittadino albanese proponeva ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze, chiedendo l’autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 alla permanenza temporanea sul territorio nazionale nell’interesse del figlio minore residente con i genitori nel capoluogo toscano. In seguito al rigetto dell’istanza da parte del Tribunale, il ricorrente proponeva reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che disponeva la conferma del decreto opposto. Veniva allora proposto dal padre ricorso per cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, T.U. immigrazione, in relazione alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Uomo del 1989 ONU , ratificata dall’Italia con l. n. 176/91, nonché all’art. 2729 c.c La Cassazione accoglie il ricorso, dopo aver esaminato i motivi congiuntamente. No all’interpretazione restrittiva. La Suprema Corte, prendendo le mosse dall’esegesi delle norme che fondano il ricorso, stabilisce che la Corte territoriale ha proposto una motivazione carente sulle ragioni per le quali è stato esclusa la possibilità di un danno concreto alla stabilita psico-fisica del minore in conseguenza dell’allontanamento dal padre. La lettura dell’art. 31 T.U. immigrazione, coordinato con la citata Convenzione a tutela anche dei diritti del fanciullo, non consente di svolgere l’interpretazione restrittiva proposta dal Tribunale e confermata in appello i gravi motivi che consentono in deroga la permanenza del genitore sul territorio nazionale, connessi allo sviluppo psico-fisico del figlio minore, non corrispondono a situazione di carattere straordinario ed eccezionale. Al contrario, l’allontanamento dal genitore e lo sradicamento dall’ambiente scolastico e sociale nel quale il minore è inserito possono avere effetti di grave pregiudizio nei casi in cui cagionino un qualsiasi danno effettivo, concreto e percepibile alla salute mentale e fisica del minore, tenuto conto dalla sua età in questo senso si sono espresse le SS.UU. della Cassazione, sentenza n. 21799/10 . Sì all’accertamento in concreto. Al fin di evitare che l’allontanamento del genitore nella fattispecie il padre sia causa di eventi traumatici per il minore, che trascendano il normale disagio dovuto al distacco da un familiare o dall’ambiente sociale in cui sono cresciuti, spetta al giudice minorile accertare se in concreto vi sia questo rischio. Nel caso in esame tale accertamento non era stato compiuto e risultava mancante anche la verifica - pregiudiziale – dell’esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale. Dato che nemmeno la Corte territoriale risulta avere eseguito tali necessari accertamenti, il decreto impugnato viene annullato dalla Cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze – Sez. minorenni per il riesame dei motivi di appello alla luce dei principi esposti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 12 giugno 2012, n. 9535 Presidente Luccioli – Relatore Cultrera Svolgimento del processo Il cittadino albanese L.A. , con ricorso proposto in data 6.3.2008 innanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze, ha chiesto di essere autorizzato ai sensi dell'art. 31 del T.U. sull'Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del d.lgs. n. 286 del 1998 nell'interesse del figlio minore D. nato il XXXXXXXX residente in Firenze con entrambi i genitori. Il Tribunale adito ha disposto il rigetto dell'istanza con decreto 10.2.2009 contro cui il L. ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello di Firenze che, con decreto n. 10091 depositato il 28 ottobre 2009 e comunicato il 6 aprile 2009 ne ha disposto la conferma. Avverso tale pronuncia A L. ha infine proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi. L'ufficio del p.g. non ha svolto difese. Motivi della decisione Il ricorrente 1.- col primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, e Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Uomo approvata dall'assemblea dell'ONU il 20.11.89 e ratificata dall'Italia con legge n. 176/1991. Il denunciato errore si ravviserebbe nell'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sofferenza del minore conseguente al suo allontanamento non sarebbe diversa da quella di qualsiasi altro minore allontanatosi dal genitore, dal momento che la norma considerata non tutelerebbe un insistente diritto del minore a crescere normalmente nel nostro paese, ma il diritto a non essere privato del genitore straniero allorquando in circostanze contingenti ed eccezionali non sia possibile il suo trasferimento all'estero. La Corte del merito avrebbe travisato il concetto di gravi motivi postulandone la coincidenza con situazioni di carattere straordinario e contingente nell'ottica indicata, non allegate né sotto il profilo della salute del piccolo D. , né sotto altro profilo. 2.- col secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 31 del dlgs n. 286/1998 e correlato vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi motivi, connessi con lo sviluppo psicofisico, l'età e le condizioni di salute del minore, che avrebbero giustificato la deroga prevista dall'art. 31 del menzionato d.lgs n. 286 del 1998. Le critiche esposte nei motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi logicamente, s'incentrano fondatamente sul vizio di motivazione, non risultando adeguatamente giustificato dal giudice d'appello l'effetto derivante in danno del minore dall'allontanamento dal padre nonché dall'ambiente scolastico e sociale nel quale è inserito da tempo, con grave ed irreparabile pregiudizio per la sua stabilità psico-fisica rilevano altresì ancora fondatamente l'omessa considerazione che l'interpretazione restrittiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 collide con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. A tal riguardo le sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 21799 del 2010, nel risolvere un contrasto della propria giurisprudenza sull'interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, hanno enunciato il principio di diritto, secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso minore, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto, dovendo tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità le quali, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare . Il giudice minorile è per l'effetto tenuto ad accertare pregiudizialmente l'esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psico-fisico del minore. Questi accertamenti non risultano eseguiti dalla Corte territoriale che ha ritenuto di applicare esegesi restrittiva, per cui l'autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per lo stesso minore, senza esaminare né i concreti ed effettivi rapporti del piccolo D. con i propri genitori e con l'ambiente sociale, specificamente scolastico, in cui la stessa è inserito, né se e quale pregiudizio allo stesso sarebbe derivato dall'espulsione del padre. Il decreto impugnato deve per l'effetto essere annullato con rinvio alla stessa sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello del ricorrente uniformandosi al su ribadito principio di diritto ed effettuando i conseguenti accertamenti, nonché a regolare le spese del presente grado del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze, sezione per i minorenni, in diversa composizione.