Quando il figlio può dirsi economicamente indipendente? La percezione di un’ingente somma a titolo di risarcimento danni non basta!

La liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configura una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo, tale da determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento che grava sul genitore con cui il figlio non convive.

Con il decreto in commento, il Tribunale di Catania ha affrontato un’interessante questione relativa all’indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni. La vicenda. Una coppia di coniugi divorzia. Successivamente il marito, propone ricorso ex art. 9, L. n. 898/70 per ottenere la revisione delle sentenza di divorzio relativamente all’obbligazione posta a suo carico di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne. Secondo il ricorrente, il motivo idoneo a giustificare la revoca dell’obbligazione posta a suo carico sarebbe costituito dalla liquidazione in favore del figlio di una ingente somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. Tale circostanza sarebbe idonea – a dire del padre – a rendere il ragazzo economicamente indipendente. La madre e il figlio non sono dello stesso avviso e, pertanto, resistono in giudizio evidenziando come la liquidazione della somma di denaro, seppur cospicua, non fosse idonea a garantire l’indipendenza economica del figlio. Il ragazzo, infatti, a causa dell’incidente si sarebbe dovuto sottoporre a cure molto costose. Inoltre, il denaro ricevuto sarebbe stato utilizzato per sostenere le spese universitarie, in quanto l’obiettivo del giovane era quello di proseguire gli studi. Indipendenza economica del figlio? Un concetto che va ben oltre la percezione di un’ingente somma a titolo di risarcimento danni La domanda proposta dal padre non viene accolta. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, il figlio non avesse raggiunto un’autosufficienza economica. La liquidazione di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni, infatti, non configura una situazione di raggiunta indipendenza economica del figlio, tale da determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore non convivente. e che coincide con la capacità di guadagno derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa. I giudici etnei hanno ricordato come, secondo l'orientamento già espresso dalla Corte di cassazione, per autosufficienza economica deve intendersi una capacità di guadagno derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata corrispondente alla professionalità acquisita. Una volta che si provi l'inizio di detta attività retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella riguardante l'esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l'assegno. Nel caso concreto, infatti, non si può parlare di indipendenza economica in quanto il ragazzo avrebbe dovuto sostenere ingenti spese, non solo per le cure mediche, ma anche per raggiungere una, anche parziale, autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. In via conclusiva il Tribunale di Catania, sulla base delle suesposte motivazioni, con decreto del 20 aprile 2012 ha rigettato il ricorso.

Tribunale di Catania, sez. I Civile, decreto 20 aprile 2012 Presidente Morgia - Giudice est. Vitale Letti gli atti del procedimento numero 226/11 R.V.G. e il ricorso depositato in data 28.01.11 con cui AA chiede la revisione, ex articolo 9 della legge numero 898/70, della sentenza numero 824/08 del Tribunale di Catania relativamente all’obbligazione posta a suo carico di contribuzione al mantenimento del figlio Osserva Sostiene il ricorrente, in seno al ricorso introduttivo, che sono sopraggiunti motivi atti a giustificare la revoca dell’obbligazione posta a suo carico con la citata sentenza di contribuire al mantenimento del figlio *** nato il **** 92 nella misura di euro 350,00 al mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT . All’uopo deduce quale situazione sopravvenuta atta a giustificare la chiesta revoca la circostanza che il figlio, a seguito del grave incidente stradale subito che ha determinato la perdita dell’uso delle gambe , percepisce una pensione di invalidità ed ha inoltre ottenuto, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 900.000,00. Costituitisi in giudizio BB e *** chiedono il rigetto della domanda, deducendo che la liquidazione della somma di euro 900.00,00 in favore del secondo non consente di affermare che il medesimo abbia raggiunto l’autosufficienza economica, specie a fronte dell’elevato costo delle cure cui egli dovrà ancora sottoporsi e della sua intenzione di proseguire gli studi iscrivendosi all’Università. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che è rimasto accertato, siccome incontestato, che *** a seguito del tragico incidente in cui è rimasto coinvolto ha ottenuto a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 900.000,00, mentre non risulta provato che il predetto sia percettore di pensione d’invalidità e/o indennità d’accompagnamento gli odierni resistenti, sentiti in sede istruttoria, lo hanno escluso sostenendo che l’INPS non ha ancora provveduto sulla domanda e il ricorrente non ha offerto prova del contrario , occorre stabilire se la percezione da parte del AA della somma suddetta a titolo risarcitorio sia tale da giustificare la revoca dell’assegno posto a carico del padre per il suo mantenimento. Ritiene il Collegio che la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configuri una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo tale da determinare la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configuri una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo tale da determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore con cui il figlio non convivela cessazione dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore con cui il figlio non convive, ove si consideri che per autosufficienza economica” va intesa –secondo la condivisibile interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità- una capacità di guadagno derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata corrispondente alla professionalità acquisita, laddove, una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito incensurabile in cassazione se motivata quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno vedi, ex multis , Cass.numero 4555/12, in senso analogo Trib.Modena del 27.01.11 . Va pertanto rigettata la domanda principale formulata dal ricorrente, non sussistendo nella specie una condizione di indipendenza economica del figlio intesa nel senso sopra indicato, tanto più in rapporto alla concreta situazione in cui lo stesso versa caratterizzata dalla necessità di sostenere ingenti spese per ulteriori e costose cure ma anche quelle attuali e future che saranno necessarie per raggiungere una, anche parziale, autosufficienza dagli altri nel compimento dei comuni atti di vita quotidiana, di relazione e di studio e/o lavoro adattamento della propria abitazione alle sue ridotte capacità, dotazione di adeguati mezzi di trasporto etc. , nonché per gli studi universitari che intende intraprendere vedi Cass.numero 19589/11 secondo cui l’accertamento relativo al raggiungimento da parte del figlio maggiorenne dell’indipendenza economica non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, oltre che alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione . Va parimenti rigettata la domanda formulata dal ricorrente in via subordinata all’udienza del 15.11.11 di riduzione dell’importo dell’assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio per asserito mutamento in peius della propria condizione economica, avendo il ricorrente dedotto ma non provato siffatto mutamento ed avendo, per contro, ammesso di avere incassato, a titolo di risarcimento dei danni morali patiti in conseguenza dell’incidente occorso al figlio, la somma di euro 150.000,00. Stante la natura della controversia, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti. P.T.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, rigetta il ricorso proposto da AA Compensa interamente tra le parti le spese processuali.