Come padre e figlia, legittima la richiesta di aggiungere il cognome del proprio magister

La domanda di una donna finalizzata a dimostrare i legami spirituali e professionali con l’uomo che l’aveva aiutata a crescere. Il diniego del Ministero, che aveva suggerito di ricorrere all’adozione, viene cancellato per il giudice amministrativo l’aggiunta del cognome è legittima.

Come magister e discipulus , un rapporto umano prima e professionale poi, cresciuto nel tempo, tanto da rendere i legami affettivi e di lavoro sempre più vicini, quasi sovrapposti. E che può essere sancito, simbolicamente, dalla scelta del discipulus di aggiungere al proprio cognome quello del magister . Scelta strana, forse, ma assolutamente legittima. Come ha sancito il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con una pronuncia choc – numero 57, depositata il 13 gennaio –, ma che in realtà richiama un precedente lontano nel tempo, datato aprile 1988. Nel nome del padre. A presentare la domanda è una donna - rappresentata dagli avvocati Giuseppe Inglese e Leonardo Russo -, che vuole aggiungere al proprio cognome quello dell’uomo che, per lei, ha rappresentato una guida umana e professionale. Qualche esempio? L’ha accolta nella propria famiglia, occupandosi della sua istruzione e della sua crescita umana e professionale e dimostrandole una cura e un affetto pari, in tutto e per tutto, a quelli di un padre . E, poi, le ha dato l’opportunità di portare avanti attività di ricerca e di studio. Per la donna, quindi, l’attribuzione del cognome del proprio magister può essere letta come un segno della continuità del lavoro comune e come una conferma della identificazione nella donna della propria figlia spirituale e professionale . Tutto ciò ha anche permesso di colmare una lacuna importante nella vita della donna, ovvero la mancanza di contatti col padre biologico, senza dimenticare che i rapporti con la madre sono stati travagliati e conflittuali . Le ragioni del cuore. Eppure la richiesta, nonostante un parere favorevole della Prefettura, viene rigettata dal Ministero dell’Interno, perché le ragioni addotte sono ritenute generiche ed estranee ai principi del diritto e dell’ordinamento civile e non è considerata accettabile la trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela . Ma la battaglia non si chiude lì Perché la donna, spinta da sentimenti di riconoscenza e di affetto per quello che considera il proprio padre putativo, sceglie di chiedere una pronunzia del Tar Liguria, ribadendo le proprie motivazioni e contestando la pronuncia del Ministero che aveva addirittura suggerito di ricorrere, piuttosto, all’adozione . Ebbene, in questo caso, il giudice amministrativo valuta come legittima la richiesta, alla luce delle ragioni affettive e di gratitudine manifestate dalla donna e confermate dall’uomo che per lei è vero punto di riferimento. E questa decisione è anche fondata su un precedente importante, sempre del Tar Liguria – pronuncia numero 287 dell’11 aprile 1988 –, in cui era stato affermato che non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l’interessato all’aggiunta del cognome e il titolare del cognome da aggiungere . Cancellata, quindi, la risposta negativa del Ministero – condannato anche a pagare le spese del giudizio –, e legittima la richiesta avanzata dalla donna.

TAR Liguria, sez. I, sentenza 12-13 gennaio 2011, n. 57 Presidente Balba - Estensore Morbelli Fatto Con ricorso notificato il 7 maggio 2010 al Ministero dell'interno e depositato il successivo 14 maggio 2010 la sig.ra O.C., ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe. Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 84,85, 86, 87 e 88 del d.p.r. 396/00, in relazione all'art. 6 c.c., violazione dell'art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per sviamento, sproporzione, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta difetto di presupposto, travisamento, contraddittorietà illogicità manifesta irragionevolezza. La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2012 il ricorso è passato in decisione. Diritto Il ricorso è rivolto avverso il decreto con cui è stato negato alla ricorrente di aggiungere al proprio cognome quello di L. . Il ricorso è fondato. La ricorrente ha chiesto di poter aggiungere al proprio cognome quello del dott. A. L. psicologo che si è occupato della sua istruzione nonché della sua crescita umana e professionale ospitandola in casa. La ricorrente, inoltre, svolge la propria attività professionale insieme al dott. L Quest'ultimo ha espresso il desiderio che la dott. ssa O. possa aggiungere il proprio cognome al suo. L'amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto che le ragioni addotte dalla ricorrente siano generiche e estranee ai principi del diritto e dell'ordinamento civile, potendo eventualmente ricorrere all'adozione di persone adulte, ma non alla trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela. Il, Collegio osserva come la sussistenza della ragioni affettive e di gratitudine evidenziate dalla ricorrente sono state confermate dal dott. L Quanto poi al divieto di trasmettere il proprio cognome a persone non legate a vincoli di parentela la sezione in un remoto precedente aveva già espresso l'inidoneità di un tale ordine di argomentazioni affermando che non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato all'aggiunta del cognome e il titolare del cognome da aggiungere T.A.R. Liguria, 11 aprile 1988, n. 287 . Per completezza occorre evidenziare come la ricorrente si limiti a chiedere l'aggiunta del cognome L. al proprio onde neppure possono evidenziarsi pericoli di generare confusione. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3000, 00 tremila/00 oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.