Gli eredi devono liquidare pro-quota, non in solido, l’ente beneficiario

La prestazione spettante all’ente beneficiario della disposizione testamentaria non grava in solido sui debitori, ma in proporzione alla loro quota ereditaria.

Le questioni ereditarie molte volte creano liti che poi portano direttamente davanti al giudice. La fattispecie trattata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 140/2012 depositata il 9 gennaio, ha dato modo ai Supremi giudici di chiarire alcuni punti sull’istituto del legato. Il caso. Gli eredi della testatrice, secondo quanto da essa stabilito, avrebbero dovuto destinare metà del ricavato della vendita di un immobile, a un istituto degli spastici, confluito poi nella USL. La vendita avviene 7 anni dopo, ma la USL non riceve nulla. Scatta il decreto ingiuntivo, con il quale gli eredi vengono condannati a pagare, in solido, la somma di 275.000.000 di lire. Ma, il decreto ingiuntivo viene successivamente revocato dal Tribunale di Pescara. I motivi? La disposizione testamentaria è un legato in favore di un ente beneficiario che, all’epoca dell’apertura del testamento, non esisteva, pertanto il legato è inefficace. In più, la USL non ha, secondo i giudici di primo grado, legittimazione attiva, essendo il lascito diretto ad un ente diverso. Il beneficio dell’ente scaturisce dall’adempimento di un onere a carico degli eredi. Il verdetto viene ribaltato in sede di appello. L’ente è esclusivamente avente causa, sono gli eredi ad avere un onere, quello di vendere la casa e dividere, con lo stesso ente, il profitto. I giudici di appello aggiungono, in più, che il diritto di credito dell’ente poteva essere azionato solo dal momento dell’avvenuta vendita. Legato o no, l’accettazione non è necessaria. Sono gli eredi, quindi, che presentano ricorso per cassazione. La Corte Suprema, prima di tutto, ribadisce un suo stesso orientamento, secondo il quale non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di un ente . Il Collegio chiarisce altresì che la prestazione spettante all’Istituto beneficiario della disposizione testamentaria non grava in solido sui debitori, ma su ciascuno di essi in proporzione della rispettiva quota ereditaria . In definitiva, è il quinto e ultimo motivo di ricorso che la Cassazione accoglie, condannando gli eredi al pagamento delle somme dovute in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 luglio 2011 – 11 gennaio 2012, n. 140 Presidente Di Celso – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 1991, i signori Mo.An. , L. , V.F. e A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara l'U.L.S.S. di Popoli, affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo con il quale erano stati condannati a pagare in solido la somma di lire 275.000.000, in favore della predetta U.L.S.S La pretesa creditoria trovava fondamento nel testamento pubblico della signora A M. , redatto in data 24 febbraio 1979, con il quale la testatrice aveva previsto che i suoi eredi, gli opponenti, destinassero la metà del ricavato della vendita di un immobile in Pescara ad essi lasciato all'Istituto degli spastici di S. Valentino, confluito poi nella U.S.L. di Popoli. Gli opponenti, sull'assunto che la disposizione de qua fosse da qualificare come legato, ne deducevano l'inefficacia, ai sensi dell'art. 600 cod.civ., in quanto l'ente beneficiato, all'epoca dell'apertura del testamento, non esisteva, per mancato riconoscimento, eccependo, inoltre, il difetto di legittimazione attiva dell'opposto essendo stato il lascito diretto ad un ente diverso, nonché la intervenuta prescrizione del diritto all'accettazione del lascito e del diritto ad ottenere il pagamento della somma di cui era stato ingiunto il pagamento. Il Tribunale di Pescara accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Contro tale sentenza propose appello la gestione liquidatoria U.L.S.S. di Pescara. 2. - La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 30 novembre 2004, accolse il gravame, osservando che la lettura delle disposizioni testamentarie rendeva palese che nella specie non di legato si trattava, ma di modus, in quanto il previsto beneficio per il predetto Istituto sarebbe dovuto pervenire ad esso non già quale effetto diretto della disposizione testamentaria, ma attraverso l'adempimento di un onere a carico degli eredi, dei quali esclusivamente l'ente era avente causa. Ciò rendeva ultroneo l'esame della questione del difetto di legittimazione attiva della U.L.S.S. quale avente causa da un ente non riconosciuto. Del resto, la disposizione di cui all'art. 600 cod.civ. era stata abrogata dall'art. 13, primo comma, della legge n. 127 del 1997, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 191 del 2000. Priva di rilievo era poi la circostanza che la U.L.S.S. non aveva provato che la signora M. avesse inteso riferirsi all'Istituto già esistente in omissis , trattandosi di circostanza che sia il Comune che il Prefetto davano per scontata. Errata, infine, era la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'avvenuta prescrizione del diritto di credito della U.L.S.S., in quanto il termine decennale sarebbe decorso dall'apertura della successione del 1979, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risaliva al 1991 non si era tenuto conto, infatti, che dal testamento scaturiva, con immediatezza, solo l'obbligo degli eredi di procedere alla vendita dell'immobile, ed, in prosieguo, di consegnare la metà del ricavato all'istituto. Quindi, il diritto di credito di quest'ultimo poteva essere azionato solo dal momento dell'avvenuta vendita, risalente al 1986. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono M.A. e V.F. e L D.G. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la U.S.L. di Pescara, già U.L.S.S. di Popoli, Gestione stralcio. L’intimato M.L. non riporta attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso, al contrario di quanto sostenuto dalla resistente, è ammissibile perché ritualmente notificato alla USL di Pescara già ULLSS di Popoli – Ndr testo originale non comprensibile ” ossia alla parte come Ndr testo originale non comprensibile in grado di appello. 1. - Deve essere esaminato prioritariamente il quarto motivo del ricorso, che solleva una questione preliminare di merito. Con esso si deduce, infatti, la violazione degli artt. 647 - 648 cod.civ. e 649 e segg. cod.civ., nonché dei principi sulla distinzione tra legato obbligatorio ed onere, e dell'art. 2935 cod.civ Si rileva che dalla clausola testamentaria in questione, comunque la si voglia qualificare, istitutiva di legato ovvero appositiva di modus, discendeva un diritto suscettibile di esercizio immediato, per la cui realizzazione l'interessato poteva agire già dall'epoca dell'apertura della successione, sussistendo già allora la possibilità legale dell'esercizio del diritto, avuto riguardo alla irrilevanza, ai fini della decorrenza della prescrizione, delle cause che provochino impossibilità di fatto, impeditiva dell'azione a difesa del diritto, tra le quali rientra l'ignoranza anche incolpevole del titolare del diritto. 2.1. - La censura è infondata. 2.2. - Come correttamente sostenuto dalla Corte di merito, il diritto di credito dell'Istituto beneficiario della disposizione testamentaria de qua si configurava solo nei confronti degli eredi della de cuius nei cui confronti non era azionabile se non dal momento della vendita, avendo ad oggetto la somma corrispondente alla metà del ricavato della stessa. E poiché la vendita ebbe luogo solo nel 1986, la decorrenza del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di cui si tratta decorreva solo da tale momento. In realtà, dalla disposizione testamentaria de qua aveva avuto origine una duplice obbligazione, quella di vendere il bene indicato nella scheda e, quindi, quella di versare la metà della somma ricavata dalla vendita in favore dell'Istituto degli spastici di OMISSIS . Correlativamente, in capo a quest'ultimo era sorto il diritto a chiedere l'adempimento rappresentato dalla vendita, e, successivamente, a riscuotere la predetta somma. Se il primo dei due diritti individuati in capo al beneficiario era suscettibile di prescrizione una volta decorsi dieci anni senza che gli eredi provvedessero alla vendita - ipotesi invece non realizzatasi, essendo la vendita intervenuta nel 1986, dopo sette anni circa dall'apertura della successione, risalente al 1979 -, il diritto alla riscossione della somma corrispondente alla metà del prezzo della stessa non poteva prescriversi se non decorsi dieci anni dalla vendita. 3. - La prima doglianza ha ad oggetto la violazione degli artt. 647 - 648 cod.civ. e 649 e segg. cod.civ., nonché dei principi sulla distinzione tra legato obbligatorio ed onere. La censura suggerisce una revisione del criterio distintivo tradizionale rappresentato dal carattere diretto nel legato, indiretto nell'onere, del vantaggio attribuito al beneficiario dalla disposizione testamentaria. Al riguardo, si richiama un'autorevole posizione dottrinale favorevole al superamento di tale criterio in favore di quello che attribuisce rilievo, quale elemento distintivo delle due fattispecie, all'interesse avuto di mira dal tastatore, nel senso che ove l'obbligo posto a carico dell'erede realizzi l'interesse del soggetto menzionato nella scheda, o determinabile nei limiti dell'art. 631 cod.civ., si esulerebbe dalla fattispecie del modus e il beneficiario dovrebbe considerasi legatario. L'adesione a tale teoria comporterebbe che, nella specie, posto che l'Istituto degli spastici di omissis era stato esplicitamente menzionato nel testamento, la disposizione testamentaria de qua debba qualificarsi come istitutiva di legato obbligatorio. 4. - Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza. Invero, nella specie, la conseguenza giuridica della diversa qualificazione della clausola testamentaria de qua invocata dai ricorrenti non sarebbe quella dagli stessi adombrata, e cioè la inefficacia del legato per non essere intervenuta entro l'anno l'istanza di riconoscimento ex art. 600 cod.civ. dell'ente beneficiato, l'Istituto per gli spastici di omissis . Al riguardo, il Collegio intende ribadire l'orientamento, già espresso da questa Corte, secondo il quale non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 cod.civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di un ente, anche se la disposizione testamentaria sia anteriore alla abrogazione della norma codicistica, perché con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, è stata estesa la rimozione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 Cass., sent. n. 24813 del 2008 . Ad analoghe conclusioni deve, pertanto, giungersi anche con riferimento alla diposizione dell'art. 600 cod.civ., abrogato dalla stessa legge n. 127 del 1997, come modificata dalla citata legge n. 192 del 2000. 5. - Le argomentazioni fin qui esposte danno conto altresì della infondatezza del secondo motivo del ricorso, che lamenta ancora la violazione degli artt. 647 - 648 cod.civ. e 649 e segg. cod.civ., nonché dell'art. 600 cod.civ., delle disposizioni abrogative di quest'ultimo e dell'efficacia temporale di esse, e che si fonda sulla considerazione della inefficacia della disposizione testamentaria ai sensi del richiamato art. 600, risalendo la stessa a vent'anni prima della sopravvenuta abrogazione dello stesso art. 600 cod.civ 6. - Per le medesime ragioni risulta infondato anche il terzo motivo, con il quale si deducono le medesime violazioni lamentate con la precedente censura, rilevandosi che, anche se qualificata come apposizione di onere, la disposizione sarebbe comunque rivolta a favore di un ente non riconosciuto, e, quindi, priva di efficacia perché non seguita entro l'anno dall'istanza di riconoscimento. 7. - La quinta doglianza ha ad oggetto la omessa pronuncia sulla deduzione degli odierni ricorrenti relativa alla mancanza di solidarietà passiva nel rapporto intercorrente fra loro, e la violazione degli artt. 662, 1295, 752 e 754 cod.civ Si rileva che la prestazione eventualmente spettante all'Istituto beneficiario della disposizione testamentaria de qua non gravava sui debitori in solido, ma su ciascuno di essi in proporzione della rispettiva quota ereditaria. 8.1. - La censura merita accoglimento. 8.2. - La prestazione cui erano tenuti gli eredi di M.A. gravava, infatti, sugli stessi in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a norma dell'art. 662, primo comma, cod.civ., non risultando che la testatrice avesse diversamente disposto, e non essendo sufficiente come vorrebbero i controricorrenti - a configurare una diversa disposizione da parte della de cuius la mera espressione Il danaro che sarà ricavate” dalla vendita dell'immobile ereditato per una metà sarà dai miei eredi assegnato all'Istituto degli spastici in OMISSIS ”, accompagnata dalla considerazione che il ricavato della vendita stessa non spettava loro pro quota, in assenza di una espressione individuabile nella scheda testamentaria direttamente ed esplicitamente volta a disporre una regolamentazione dell'onere della prestazione del legato a carico degli eredi diversa da quella prevista dal citato art. 662 cpv. cod.civ 9. - In definitiva, il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso devono essere rigettati, mentre va accolto il quinto motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto limitatamente alla condanna degli imputati di pagamento in via solidale, ferma rimanendo la statuizione dell’accoglimento dell’appello e del rigetto dell’opposizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere - nel punto carente - decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.proc. civ., con la condanna degli eredi al pagamento delle somme dovute in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Nella particolarità della controversia e nelle alterne vicende processuali le ragioni della compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, accoglie il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna M.L. , A. e V.F. e D.G.L. al pagamento della somma cui sono tenuti in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.