Paga il funerale del marito: obbligazione naturale od accettazione tacita dell'eredità?

Provvedere alla sepoltura del congiunto costituisce un dovere morale e familiare e non può essere ricondotto all’adempimento di un peso ereditario.

Il decreto emesso lo scorso 31 ottobre dal Tribunale di Varese, sez. volontaria giurisdizione, pone un peculiare dubbio provvedere alla sepoltura del congiunto rientra nelle ipotesi di accettazione tacita dei suoi beni? Il GS, analizzando le due contrapposte opinioni giurisprudenziali, lo ha escluso. Il caso. Una vedova rifiutava l’eredità del marito, ma si accollava il costo delle esequie. Non essendoci altri successori noti, era stato nominato un curatore. Ritenendo il comportamento del coniuge incompatibile con la rituale rinuncia, adiva il giudice delle successioni per la sua declaratoria. Questi, però, ha sancito il non luogo a provvedere ai sensi degli artt. 474 e 476 cc. Brevi riflessioni sull’accettazione dell’eredità. Un vecchio brocardo recita semel heres, sempre heres una volta accettata l’eredità non si può più rinunciare ad essa. Al contrario chi la rifiuta, può sempre accettarla,espressamente od in modo tacito, entro dieci anni del decesso del de cuius e della relativa apertura della successione. È questa la fattispecie su cui si dibatte. Accettazione tacita dell’eredità. Due sono gli elementi da cui desumerla uno oggettivo l’aver posto in essere un atto riservato all’erede l’altro soggettivo, la volontà di accettare . Varia è la casistica in tal senso effettuare visure sui suoi beni, il loro accatastamento e/o vendita, esperire azioni a loro tutela possessorie e petitorie e la mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo contro lo stesso ex multis CDA Torino 30/10/89, Cass. 10796/09, 18534/07, 6574 e 16595/05 . Il saldo dei debiti o la riscossione dei crediti, l’assolvimento degli oneri fiscali, la mera denuncia di successione e la richiesta di pubblicazione o di registrazione del testamento, però, non implicano tale volontà Tribb.Venezia 4/1/82, Firenze 20/3/03, Parma 6/12/05 Cass. 5327/81 . Pagare la sepoltura è accettazione per facta concludentia? Sul punto ci sono due tesi contrapposte l’una la considera indice della descritta volontà e l’altra, accolta dal Tribunale, la qualifica come assolvimento di un’obbligazione naturale. Per la prima esegesi, le spese funebri rientrano tra i i pesi ereditari che gravano sul successore o sui successori chi eredita deve saldarle. In breve si trasmettono iure successionis , perciò è impossibile pensare che vengano sostenute da un soggetto diverso dall’erede. Tale atto rispetta gli elementi sopra indicati perché rivela una chiara ed inequivocabile intenzione di subentrare in tutti i suoi doveri e facoltà Cass. n 13738/05 . No, è un dovere familiare. L’altro orientamento, prevalente e suffragato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, invece, esclude che nella fattispecie possano ravvisarsi i suddetti criteri. È piuttosto espressione del desiderio di obbedire ad un dovere morale. Si tratta di assolvere ad un’obbligazione naturale, rectius ad un dovere familiare. Si fonda sui vincoli di sangue e di solidarietà tra coniugi e parenti art. 74 e 143 ss cc e nella pietas verso i defunti, diritto universale costituzionalmente garantito e la cui violazione è punita penalmente es. vilipendio di cadavere . Si ricordi che i popoli antichi avevano un vero e proprio culto per gli ares , gli antenati, retaggio che ci è stato trasmesso, tanto che la civiltà di una nazione si determina dal rispetto dei morti. Se esso manca c’è la condanna e l’emarginazione sociale, perché è un atto contro l’etica ed il costume della comunità. A conferma di ciò, questa voce rientra tra quelle rimborsabili quale danno patrimoniale per l’esistenza di un onere morale e sociale a provvedervi, senza distinguere se esso gravi su un congiunto od un terzo, per quanto sinora esplicato Cass. n. 4185/98 e conformi, CDA Roma 4/6/92 . Il principio di diritto. Alla luce di tutto ciò il GS ha stilato la seguente massima il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti degli artt. 474, 476 c.c. .

Tribunale di Varese, decreto 31 ottobre 2011 Giudice delle successioni Buffone Fatto e diritto S. è deceduto senza lasciare eredi che abbiano accettato l'eredità. La moglie del defunto ha rinunciato alla chiamata ereditaria con rituale dichiarazione nella Cancelleria di questo Tribunale ma, successivamente al rifiuto eliminativo del diritto successorio , ha sostenuto il costo delle spese funerarie per la sepoltura del marito il curatore segnala l'evento al giudice delle Successioni, ritenendo che l'atto de quo possa costituire una accettazione tacita. L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita art. 474 c.c. ed è tacita o cd. implicita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede art. 476 c.c. . Il legislatore tipizza, nell'art. 476 c.c., un cd. comportamento concludente in cui coesistono due requisiti imprescindibili uno oggettivo l'avere posto in essere un atto riservato all'erede uno soggettivo, la volontà di accettare. Come correttamente suggerisce il curatore, le spese funerarie rientrano tra i cd. pesi ereditari Cass. civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2002 n. 28 , cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi Cass. civ., sez. 11, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489 . La collocazione dogmatica delle spese funerarie, nell'ambito dei pesi dell'eredità, non è, però, un argomento dirimente in materia di accettazione tacita. La quaestio juris così acclarata, infatti, consente solo di affermare che colui che accetta l'eredità deve sostenere le spese del funerale, a titolo di peso trasmesso jure successionis . Non è, però, possibile escludere che le spese funerarie siano sostenute ad altro titolo è, cioè, fisiologicamente possibile che i costi de quibus vengano sostenuti da soggetto che erede non è. Si vuol dire, insomma, che il pagamento delle spese del funerale non rientra, automaticamente e univocamente, nell'ambito degli atti che il disponente non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede è sufficiente segnalare che, dove le spese funerarie siano sostenute da uno stretto congiunto nel caso di specie la moglie , si può configurare una liberalità indiretta in cui l'obbligazione è naturale, trovando linfa nei doveri morali e familiari che non si estinguono con la morte del parente e che trovano copertura costituzionale essendo, infatti, la pietà per i defunti, un valore etico-giuridico presidiato anche dalla normativa penale. La stessa Suprema Corte Cass. civ., sez. 111, sentenza 21 maggio 1977 n. 2124 , in altri arresti - seppur nel contesto di un altro principio di diritto danno indiretto ha specificamente affermato che le spese sostenute dai familiari, per sostenere il funerale o partecipare alle esequie del loro congiunto, sono normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume così, anche Cass. civ. n. 373 del 1971, mass. n. 49948 . Ebbene in questa massima di legittimità, emerge proprio il rilievo di diritto qui illustrato e, cioè, la possibilità che le spese funerarie costituiscano l'espressione di un dovere familiare piuttosto che l'adempimento di un peso ereditario. Concludendo, il pagamento delle spese funerarie è un onere per l'erede, ma non è un diritto riservato all'erede. Quanto all'elemento soggettivo, giova ricordare che, sia in Dottrina che Giurisprudenza, sussistono due letture ermeneutiche una, sposata dal curatore, secondo la quale l'accettazione tacita troverebbe riscontro astratto nell'oggettività dell'atto posto in essere l'altra, sposata da questo Tribunale, secondo la quale sarebbe, comunque, sempre necessario un accertamento sull'effettiva volontà di accettare, accertamento da concludersi in senso negativo mancanza di accettazione tacita dove l'atto intervenga dopo la rituale rinuncia all'eredità, in assenza di comportamento di tipo fraudolento e valutata la natura dell'atto stesso posto in essere. Secondo il primo indirizzo v. Cass civ. 27 giugno 2005 n. 13738 , comunque l'atto di accettazione tacita dovrebbe confluire nella volontà oggettiva di accettare alla stregua del comune modo di agire di una persona normale , ma, secondo l'id quod plerumque accidit , affrontare le spese del funerale del marito defunto, piuttosto che un fatto giuridico mirato ad ottenere diritto sull'eredità, costituisce quasi un dovere morale nei confronti del congiunto, al quale la famiglia deve garantire degna sepoltura tant'è che, il familiare che non vi provveda, è destinatario quasi di un senso di disistima sociale. E, allora, non sussiste, nel caso di specie - nemmeno aderendo al primo indirizzo - l'univocità oggettiva dell'atto. Ad ogni modo, il secondo indirizzo preferibile Cass. civ. 19 ottobre 1988 n. 5688 , valorizza l'importanza dell'animus del chiamato, ritenendo indispensabile la volontà dell'accettazione. Tale indirizzo è maggiormente coerente con la teoria generale del Diritto, in quanto si tratta pur sempre di un atto giuridico in cui, quindi, l'elemento volitivo è essenziale per la collocazione in una categoria piuttosto che un'altra. In conclusione, l'atto del disponente può costituire accettazione tacita solo ed esclusivamente se implicante univocamente la volontà di accettare l'eredità Cass. civ., Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783 . Quanto non ricorre nel caso di specie. In conclusione, questo Tribunale afferma che il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l'espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, dunque, ricondurre tout court all'adempimento di un peso ereditario. Si tratta, pertanto, di un atto che non può costituire accettazione tacita dell'eredità per gli effetti degli artt. 474, 476 c.c. P.Q.M. Visti gli artt. 474, 476 cc. NON LUOGO A PROVVEDERE sull'istanza del curatore.