Residenza, la stabile permanenza regge anche se si lavora e si studia in un altro Comune

Riprende vigore la richiesta presentata da una donna e respinta dall’ente locale per la sua mancata presenza in casa in occasione dei controlli a sorpresa. I Giudici si soffermano anche sulle verifiche della polizia locale impensabile concordare un appuntamento, ma va tenuta presente l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni. Quindi il cittadino deve indicare, fornendo adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli nei periodi residui.

Rivoluzione ad opera della Cassazione in materia di riconoscimento della residenza nei Comuni italiani. Per i magistrati sono fondamentali l’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo per un periodo prolungato apprezzabile e l’intenzione di abitarvi stabilmente, anche se la persona lavora o svolge altre attività fuori dal Comune di residenza Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3841/21 depositata il 15 febbraio . All’origine della querelle giudiziaria, che coinvolge una cittadina italiana , il Comune di Courmayeur e il Ministero dell’Interno, c’è la richiesta della donna di ottenere la residenza nel territorio della nota località alpina, richiesta che viene respinta poiché ella è risultata assente dalla propria abitazione in occasione di plurimi controlli effettuati dal personale addetto del Comune. A smentire l’ente locale provvede però il Tribunale di Torino, accogliendo nel gennaio del 2013 la richiesta presentata dalla donna e condannando l’amministrazione locale ad iscriverla immediatamente nelle proprie liste anagrafiche . I Giudici del Tribunale si spingono addirittura ad affermare il principio secondo cui esiste un diritto assoluto di ogni cittadino all’ iscrizione nelle liste elettorali comunali a prescindere dal requisito della dimora abituale . Di parere diverso sono invece i Giudici della Corte d’appello di Torino, i quali ribattono che l’accertamento del diritto a fissare liberamente la propria residenza non può prescindere dalla verifica dell’esistenza del requisito della dimora abituale, richiesto dall’art. 19 dpr. 223/1989 . A essere in discussione in Cassazione è la condanna del Comune di Courmayeur ad iscrivere la donna nelle sue liste . Su questo fronte il legale della donna osserva che i Giudici di secondo grado, avendo giustificato il diniego della residenza con l’accertata assenza della sua cliente dalla propria abitazione in occasione di cinque accessi , hanno erroneamente identificato la dimora abituale nel Comune prescelto per la propria residenza anagrafica con la presenza in casa, così del tutto travisando il significato della legge, che consente temporanei allontanamenti dal comune di dimora abituale . Anzi, secondo il legale, i cosiddetti controlli a sorpresa sono assolutamente contrari alla lettera ed alla ratio della legge anagrafica , e in questa ottica egli rileva che la richiesta di concordare le visite con la Polizia locale era stata formulata non per eludere l’obbligo di dimora abituale, ma per contemperare l’esigenza di accertamento degli uffici comunali con una persona che studia o lavora e deve attendere in linea generale alle proprie occupazioni quotidiane . Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici della Cassazione ribadiscono che la residenza di una persona, secondo la previsione dell’art. 43 cod. civ., è determinata dall’ abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali e aggiungono che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere un’altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali . Queste considerazioni, precisano poi i Giudici, assumono una valenza ancor più pregnante nell’epoca attuale che è caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali, da una più agevole e rapida possibilità di spostamento da una località all’altra alta velocità ferroviaria, accesso low cost al trasporto aereo, etc. e da nuove e alternative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come lo smart-working, già in atto e diffuso ben prima dell’emergenza COVID-19, anche se non nelle ragguardevoli dimensioni che ha raggiunto a causa dell’emergenza stessa , che non impongono più al lavoratore di recarsi necessariamente ogni giorno nella sede di lavoro, pur conservando in tal modo uno stabile collegamento con la sede stessa. Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno svolgimento dell’attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc. , ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile cosiddetto elemento oggettivo , ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell’ intenzione di stabilirvisi stabilmente cosiddetto elemento soggettivo , rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest’altro elemento sussiste allorquando un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive . Tale ragionamento vale, chiariscono dalla Cassazione, non soltanto quando la persona già risulti iscritta nella lista dei residenti di una determinata località, ai fini della conservazione della residenza, ma anche quando essa chieda di ottenere l’iscrizione per la prima volta . Difatti, per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza, non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo . I Giudici riconoscono che lo spostamento della residenza anagrafica può prestarsi a qualche abuso, soprattutto nelle località aventi una spiccata vocazione turistica, essendo notorio che il requisito della residenza attribuisca indubbi benefici economici fiscali ove si tratti anche di un proprietario di immobile ,ma per evitare una tale eventualità occorre controllare , affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località, soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui può fruire delle proprie ferie o vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio in questi termini, il periodo di permanenza deve essere almeno di durata apprezzabile , essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed affettive . Per quanto concerne poi la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un Comune , essa è demandata all’ ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai corpi di Polizia municipale . Ovviamente, allo scopo di accertare che la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato Comune non risponda ad altre finalità, estranee rispetto a quella di fissare in un determinato luogo la propria dimora abituale, è del tutto legittimo che la verifica in concreto di tale requisito sia posta in essere dagli organi a ciò addetti tramite controlli non previamente concordati – diversamente si vanificherebbe la ratio della norma – purché le modalità concrete con cui avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con l’esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il lavoro o lo studio che, come detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo o comunque nelle sue adiacenze in cui si è deciso di stabilire la propria residenza. Quindi è evidente che i controlli non debbano aver luogo nei momenti della giornata in cui è presumibile che il richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale . Di conseguenza, affinché siano contemperate, da un lato, l’ esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo più idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall’altro, quella del cittadino di poter attendere serenamente alle proprie occupazioni, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall’ onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli a sorpresa in quelli residui . Per maggiore chiarezza, poi, i Giudici osservano che se, da un lato, è condivisibile l’assunto della cittadina, secondo cui rientra nella nozione di residenza la possibilità da parte di un soggetto di potersi allontanare dalla propria per periodi temporanei, anche di una certa significatività, occorrenti per poter attendere pienamente alle proprie occupazioni, dall’altro, palesemente erroneo è il convincimento che l’unica modalità con cui il Comune possa esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo degli accessi con il richiedente , poiché la verifica deve essere seria e deve consentire all’amministrazione locale di accertare che la scelta di un cittadino di fissare in un determinato luogo la propria residenza non risponda a ragioni di comodo, qualunque esse siano . Tirando le somme, dalla Cassazione fissano due principi di diritto . In primo luogo, secondo la previsione dell’art. 43 cod. civ., la nozione di residenza di una persona – rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l’iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato Comune – è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile , anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo cosiddetto elemento oggettivo , e dall’ intenzione di abitarvi stabilmente , rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive cosiddetto elemento soggettivo . Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni lavorativi o di studi e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali . In secondo luogo, la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all’art. 19 DPR 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l’ esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l’ onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui . Di questi due principi di diritto dovranno tenere i Giudici d’Appello di Torino, chiamati a prendere nuovamente in esame la richiesta presentata dalla donna, richiesta corroborata, peraltro, anche da alcuni documenti , cioè bollette, atto notarile attestante la proprietà della casa, etc. , e dalla comunicazione al Comune da parte della donna in merito a impegni di studio in altra località .

Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 25 novembre 2020 – 15 febbraio 2021, n. 3841 Presidente Genovese – Relatore Fidanzia Fatti di causa Il Tribunale di Torino, con sentenza del 10.1.2013, in accoglimento della domanda proposta da Gi. Po. - che aveva preliminarmente chiesto la disapplicazione dell'atto amministrativo con cui il Comune di Courmayeur le aveva negato il cambio di residenza nel suo territorio sul rilievo che la stessa era risultata assente dalla propria abitazione in occasione di plurimi controlli effettuati dal personale addetto - aveva condannato l'amministrazione locale ad iscrivere immediatamente l'attrice nelle proprie liste anagrafiche. Il Tribunale di Torino, nell'affermare il principio secondo cui esisteva un diritto assoluto di ogni cittadino all'iscrizione nelle liste elettorali comunali a prescindere dal requisito della dimora abituale, aveva, inoltre, condannato alla rifusione delle processuali non solo il Comune di Courmayeur, ma anche, in solido, il Ministero dell'Interno, che era stato chiamato in causa in conseguenza dell'eccezione sollevata dallo stesso Comune di difetto di legittimazione passiva, per avere il sindaco agito, in quella vicenda, quale Ufficiale del governo centrale. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 15.4.2015, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno, ha eliminato la condanna alle spese di lite pronunciata dal predetto Tribunale a carico della stessa Amministrazione, osservando che quest'ultima, non essendo stata a sua volta condannata all'iscrizione nelle liste comunali, non era legittimata ad impugnare un capo della sentenza cui risultava estranea, capo, peraltro, che doveva ritenersi passato in giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Comune di Courmayeur, unico legittimato passivo per essere stato il Ministero dell'Interno secondo il Tribunale di Torino un mero interveniente adesivo. La Corte territoriale ha affermato l'erroneità del sopra illustrato principio di diritto affermato dal giudice di primo grado, osservando che l'accertamento del diritto a fissare liberamente la propria residenza non può prescindere dalla verifica dell'esistenza del requisito della dimora abituale, richiesto dall'art. 19 D.P.R. 223/1989. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gi. Po Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con controricorso. L'amministrazione centrale ha, altresì, proposto ricorso incidentale, con cui ha dedotto che erroneamente la Corte d'Appello aveva ritenuto definitiva la statuizione di condanna del Comune di Courmayeur ad iscrivere la ricorrente nelle liste anagrafiche, per non avere l'ente locale proposto impugnazione, e ciò sul rilievo che, coincidendo la posizione del sindaco quale ufficiale di governo con quella del Ministero dell'Interno, a scongiurare il passaggio in giudicato di tale capo era stato sufficiente l'appello proposto dal Ministero dell'Interno. Ragioni della decisione 1. Prima di illustrare i motivi del ricorso principale, è opportuno esaminare, per una questione di priorità logica, il ricorso incidentale proposto dal Ministero dell'Interno, al fine di verificare se la statuizione con cui il giudice di primo grado ha condannato il Comune di Courmayer ad iscrivere l'odierna ricorrente principale nelle proprie liste anagrafiche sia o meno passata in giudicato, rilevando tale decisione anche ai fini di individuare il thema decidendum ancora in discussione. 2. Il ricorso incidentale è fondato. Va osservato che la Corte d'Appello ha osservato pag. 9 sentenza impugnata che il Ministero dell'Interno non avrebbe potuto ottenere, con l'impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, la riforma della statuizione di condanna del Comune ad iscrivere la ricorrente nelle proprie liste, atteso che l'ente pubblico si è limitato a richiedere la assoluzione dello stesso da ogni proposta nei suoi confronti da parte di Po. Gi. e poiché l'unica domanda di quest'ultima, accolta nei confronti del Ministero, è solo quella di condanna alle spese ed è solo rispetto a quest'ultima che può ipotizzarsi una riforma della sentenza impugnata . In realtà, dal semplice esame delle conclusioni dell'atto di appello del Ministero, riportate nell'intestazione a pag. 2 della stessa sentenza impugnata, emerge che l'Ente pubblico non si è affatto limitato a domandare la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, avendo chiesto in totale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'infondatezza della domanda di iscrizione nel registro anagrafico proposta in primo grado dalla odierna appellata Po. Gi. e, per l'effetto, assolversi l'Amministrazione dell'Interno da ogni domanda formulata nei suoi confronti . La Corte d'Appello ha verosimilmente ritenuto che la domanda dell'istante di iscrizione nel registro anagrafico non avesse come destinatario il Ministero dell'Interno sul rilievo che la sig.ra Po. aveva convenuto in giudizio solo il Comune di Courmayer, nei cui confronti era stata emessa la condanna, ma non ha considerato che, in materia di anagrafe della popolazione residente, il sindaco agisce quale Ufficiale di Governo, a norma dell'art. 3 L. n. 1228/1954, ed anche l'operato degli organi comunali che allo stesso sindaco sono da supporto non è in alcun modo riconducibile all'Ente locale, ma è direttamente imputabile al Ministero dell'Interno, che ne risponde come ente preponente vedi Cass. n. 15199 del 06/08/2004 vedi anche Cass. n. 7210/2009 Cass. 26691/2005 . Correttamente quindi il Ministero ha ritenuto di essere il legittimo contraddittore della cittadina che lamentava il proprio mancato inserimento nell'anagrafe comunale e, pertanto, lo stesso Ministero, nel chiedere nell'atto di appello di accertarsi l'infondatezza della domanda di iscrizione nel registro anagrafico proposta in primo grado dall'odierna appellata , ha così impedito il formarsi del giudicato sul capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la condanna all'iscrizione della Po. nel registro anagrafico. Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio non è limitato alla sola statuizione sulle spese di lite cui il Ministero dell'Interno è stato condannato in solido, ma, tuttora, coincide con il thema decidendum del primo grado di giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata nella parte in cui ha ritenuto come definitiva ed irrevocabile la statuizione di condanna del Comune di Courmayer ad iscrivere la Po. nelle sue liste. 1. Esaminando, a questo punto, il ricorso principale, con il primo motivo la sig.ra Po. ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, ovvero, in subordine, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'omessa comunicazione da parte del comune di Courmayeur dell'avvio di procedimento. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che è un condivisibile principio consolidato della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ma è tenuto ad indicare o allegare gli elementi fattuali e valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento Consiglio di Stato, sez V, 5 giugno 2018 n. 3399 . Nel caso di specie, la ricorrente, pur dando atto di conoscere tale orientamento, non ha indicato in che misura l'omesso avviso dell'avvio del procedimento avrebbe influito sulla decisione del comune di Courmayeur in ordine al cambio di residenza, limitandosi a far genericamente riferimento a quanto esposto nel secondo motivo, in cui si duole, tuttavia, di altra e diversa violazione, quella dell'art. 10 L. 241/1990, che disciplina i diritti dei partecipanti al procedimento . 3. Con il secondo motivo, infatti, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 L 241/1990 sui diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo, o in subordine, l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1., n. 5, cod. proc. civ Lamenta la ricorrente di aver eccepito sin dall'atto introduttivo del giudizio che il Comune non aveva riscontrato la propria precedente comunicazione, così come aveva ignorato la propria richiesta di concordare gli orari di visita in modo tale che i controlli avvenissero in modo compatibile con le esigenze di cura e di studio. Tale richiesta era stata anzi respinta con l'illegittima motivazione che l'esito della domanda di residenza doveva basarsi solo sui controlli a sorpresa. 4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 10 L. n. 241/1990, il diritto dei partecipanti consiste nel diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Nel caso di specie, le censure del ricorrente sono, in primo luogo, estremamente generiche e come tali inammissibili in ordine all'inadempimento da parte del Comune dell'obbligo di consentire la visione degli agli atti del procedimento, non essendo state minimamente indicate le date in cui sarebbe stata eventualmente inoltrata la richiesta di accesso, né è stato precisato se via sia stata un'unica o più istanze, di talché le doglianze della ricorrente non consentono minimamente di comprendere in che termini si sarebbe concretata la violazione lamentata. Inoltre, la ricorrente si duole di aver dedotto sin dall'atto introduttivo che il Comune avrebbe ignorato la sua richiesta di concordare gli orari di visita per i controlli di cui all'art. 18 bis D.P.R. n. 223/1989, doglianza, tuttavia, che è completamente estranea al diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini sopra illustrati. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento di diniego della residenza per difetto di motivazione, la violazione degli artt. 3, comma 1., e 3., e 21 septies L. n. 241/1990, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente di aver eccepito la mancanza della motivazione sin dall'atto introduttivo del giudizio e di aver fatto espresso richiamo nell'atto di appello alle singole eccezioni contenute nelle difese di primo grado. Nonostante, peraltro, il Ministero avesse preso posizione su tale questione, la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione. 6. Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte, anche recentemente, ha statuito che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo Cass. S.U. n. 13195 del 25/05/2018 . In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado Cass. n. 20451 del 28/08/2017 . Ad avviso di questo Collegio, il generico richiamo , non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole eccezioni contenute nelle difese di primo grado e non esaminate in quanto assorbite - - non è idoneo a manifestare in modo esplicito e preciso la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante vedi Cass. n. 15003/2011 . Nel caso di specie, il motivo difetta, altresì, di autosufficienza, in quanto proprio perché la volontà di riproporre le eccezioni non esaminate in primo grado deve risultare in modo espresso, preciso ed inequivoco, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso un estratto significativo di quanto dedotto sul punto nell'atto di costituzione in appello, indicando le modalità esatte con cui il richiamo asseritamente svolto alle eccezioni sollevate in primo grado tra cui il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo era concretamente avvenuto, onde consentire a questo Collegio di valutare se potesse evincersi o meno l'espressa e precisa volontà di riproposizione delle precedenti eccezioni, senza la necessità di accedere per tale riscontro ad altre fonti ed atti del processo vedi Cass. n. 1926 del 03/02/2015 . 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 2 L. n. 1228/1954 in combinato disposto con l'art. 3 D.P.R. n. 223/1989. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, avendo giustificato il diniego della residenza con l'accertata assenza della stessa dalla propria abitazione in occasione di cinque accessi, ha erroneamente identificato la dimora abituale nel comune prescelto per la propria residenza anagrafica con la presenza in casa, così del tutto travisando il significato dell'art. 3 legge cit., che consente temporanei allontanamenti dal comune di dimora abituale. Espone che è i cc.dd. controlli a sorpresa sono assolutamente contrari alla lettera ed alla ratio della legge anagrafica, rilevando che la richiesta di concordare le visite con la polizia locale era stata formulata non per eludere l'obbligo di dimora abituale, ma per contemperare l'esigenza di accertamento degli uffici comunali con una persona che studia, o lavora e deve attendere in linea generale alle proprie occupazioni quotidiane. 8. Il quarto motivo è fondato, nei termini che saranno illustrati. Va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011 vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986 . In particolare, questa Corte, nell'ultima pronuncia sopra riportata, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le argomentazioni sopra enunciate assumono una valenza ancor più pregnante nell'epoca attuale che è caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali, da una più agevole e rapida possibilità di spostamento da una località all'altra alta velocità ferroviaria, accesso low cost al trasporto arereo, etc. e da nuove e alternative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come lo smart working, già in atto e diffuso ben prima dell'emergenza COVID '19, anche se non nelle ragguardevoli dimensioni che ha raggiunto a causa della stessa , che non impongono più al lavoratore di recarsi necessariamente ogni giorno nella sede di lavoro, pur conservando in tal modo uno stabile collegamento con la medesima. Di fronte alla presenza di variegate situazioni che possono verificarsi nella vita di ogni giorno svolgimento dell'attività lavorativa in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc , ciò che rileva ai fini della individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è dunque la permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile cd. elemento oggettivo , ma tale che non debba essere necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, dell'intenzione di stabilirvisi stabilmente cd. elemento soggettivo , rivelata dalle proprie consuetudini di vita e dalle proprie relazioni familiari e sociali. Quest'altro elemento sussiste allorquando - come già evidenziato da questa Corte - un soggetto, pur non soggiornando permanentemente in un luogo, in relazione ai plurimi impegni che possono caratterizzare la sua vita, vi ritorna non appena può, instaurando ivi le proprie più significative relazioni sociali ed affettive. Tale ragionamento vale non soltanto quando la persona già risulti iscritta nella lista dei residenti di una determinata località, ai fini della conservazione della residenza, ma anche quando essa chieda di ottenere l'iscrizione per la prima volta. Sul punto, questa Corte ha già statuito in tempo risalente, ma con argomentazioni ancora attuali, che, per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza, non è necessario che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post di stabilirvisi in modo non temporaneo Cass n. 4525 del 06/07/1983 . Può accadere che lo spostamento della residenza anagrafica possa prestarsi a qualche abuso, soprattutto nelle località aventi una spiccata vocazione turistica, essendo notorio che il requisito della residenza attribuisca indubbi benefici economici fiscali ove si tratti anche di un proprietario di immobile . Per evitare che una tale eventualità possa concretamente verificarsi, il criterio da applicarsi è proprio quello testé enunciato. In particolare, occorre controllare, affinché possa ragionevolmente sostenersi che un soggetto abbia realmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località, soprattutto se avente una vocazione turistica, che costui non vi si rechi solo nei periodi dell'anno in cui può fruire delle proprie ferie/vacanze, o in cui il soggiorno si caratterizzi come più appetibile sotto il profilo climatico, ma - come sopra già anticipato - vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gli impegni lavorativi o di studio in questi termini, il periodo di permanenza deve essere almeno di durata apprezzabile , essendo quello, e non altri, il luogo in cui esprime meglio la propria personalità, avendo instaurato o cominciato ad instaurare apprezzabili relazioni sociali ed affettive. La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune è prevista dalla legge, all'art. 19 D.P.R. 223/1989, ed è demandata all'ufficiale di anagrafe che svolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale. Non vi è dubbio che, allo scopo di accertare che la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato comune non risponda ad altre finalità, estranee rispetto a quella di fissare in un determinato luogo la propria dimora abituale, è del tutto legittimo che la verifica in concreto di tale requisito sia posta in essere dagli organi a ciò addetti tramite controlli non previamente concordati -diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma - purché le modalità concrete con cui avvengono gli accessi da parte della polizia municipale non siano, tuttavia, incompatibili con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, quali il lavoro o studio che, come detto, non necessariamente devono avere un radicamento nel luogo o comunque nelle sue adiacenze in cui si è deciso di stabilire la propria residenza. E' quindi evidente che i controlli non debbano aver luogo nei momenti della giornata in cui è presumibile che il richiedente la residenza possa essere assente dalla propria abitazione per una delle ragioni sopra indicate e nei giorni in cui, in relazione a quella stessa tipologia di impegni, egli possa essere obiettivamente lontano dal luogo in cui ha deciso di fissare la propria dimora abituale. Affinché siano contemperate, da un lato, l'esigenza del Comune di poter svolgere i propri controlli nel modo più idoneo, e anche a prevenire ogni possibile abuso, e, dall'altro, quella del cittadino di poter attendere serenamente alle proprie occupazioni nei termini sopra illustrati, vi deve essere una leale collaborazione tra i due soggetti, caratterizzata dall'onere del richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i momenti in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di programmare i propri controlli a sorpresa in quelli residui. E' in questi termini che il motivo si appalesa parzialmente fondato. Se, da un lato, è condivisibile l'assunto della ricorrente secondo cui rientra nella nozione di residenza la possibilità da parte di un soggetto di potersi allontanare dalla propria per periodi temporanei, anche di una certa significatività, occorrenti per poter attendere pienamente alle proprie occupazioni, dall'altro, palesemente erroneo è il convincimento che l'unica modalità con cui il Comune possa esercitare il proprio potere di controllo del requisito della residenza sia quella del previo accordo degli accessi con il richiedente. La verifica deve essere seria e deve consentire all'Amministrazione locale di accertare che la scelta di un cittadino di fissare in un determinato luogo la propria residenza non risponda a ragioni di comodo, qualunque esse siano. Devono quindi enunciarsi i seguenti principi di diritto 1 Secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune - è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo cd. elemento oggettivo , e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive cd. elemento soggettivo . Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni lavorativi o di studi e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali . 2 La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 D.P.R. 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui . 9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per omessa considerazione di fatti pacifici e di documenti depositati in primo grado costituenti un indizio della dimora abituale bollette, atto notarile attestante la proprietà della casa, etc e per omessa motivazione sulle prove orali richieste. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver richiesto di dimostrare, in una delle circostanze testimoniali capitolate, di aver comunicato in modo trasparente al Comune di Courmayer i propri impegni di studio in altra località, e di aver richiesto di provare, in altri capitoli testimoniali, la propria presenza presso tale località nello stesso periodo in cui sono avvenuti gli accessi della polizia municipale. 10. Il motivo è fondato. La Corte d'appello non si è neppure pronunciata sull'ammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente che, alla luce della nozione di residenza secondo l'impostazione sopra enunciata, hanno senz'altro una rilevanza decisiva ai fini della valutazione della correttezza dell'operato del Comune di Courmayer nell'esercizio dei suoi poteri di controllo. Il giudice di secondo grado è così incorso nel vizio di cui all'art. 360 comma 1., n. 5, cod. proc. civ., dovendo in tali termini qualificarsi giuridicamente l'esposta doglianza del ricorrente. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata anche con riferimento al ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, con rinvio della alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame. P.Q.M. Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione. Rigetta i restanti. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame. Così deciso in Roma il 25.11.2020