La Cassazione sugli oneri di allegazione del richiedente protezione umanitaria

I Giudici di legittimità enunciano nuovi principi di diritto in materia di protezione umanitaria, soffermandosi, in particolare, sulla valutazione concernente la condizione di vulnerabilità dell’istante e sugli oneri di allegazione di quest’ultimo.

Questo l’oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 2039/21, depositata il 28 gennaio. La Corte d’Appello di Torino rigettava la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino nigeriano. Quest’ultimo propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’accoglimento della sua richiesta, riguardanti la grave violazione dei diritti umani a cui si troverebbe esposto qualora facesse ritorno nel Paese d’origine, tenendo conto del buon grado di integrazione raggiunto in Italia. La Suprema Corte rigetta il ricorso enunciando i seguenti principi di diritto Nel regime normativo precedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. nella L. n. 132 del 2018 , se i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non essendo tra loro sovrapponibili , i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori , rientrando, invero, nei poteri di qualificazione giudiziale dei fatti la possibile riconduzione all’una o all’altra forma di protezione degli stessi. Ne consegue che, nel giudizio comparativo da svolgersi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto , ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’ integrazione del richiedente nel paese di accoglienza e L’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza dovrà, tuttavia, proiettare - per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza - un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti nè rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente, in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. L’assolvimento del predetto onere allegatorio innesca, come necessaria conseguenza, l’ obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per l’approfondimento di quelle condizione del paese di provenienza, incidenti sulla condizione di vulnerabilità allegate dal richiedente protezione .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 dicembre 2020 – 28 gennaio 2021, n. 2039 Presidente Scotti – Relatore Amatore Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Torino, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da O.J. , cittadino nigeriano. L’appellante aveva affermato di essere vissuto nell’Imo State con la famiglia composta da sei fratelli e sei sorelle e di aver fatto parte di un gruppo che combatteva per l’indipendenza del Biafra aveva altresì raccontato che - stante la decisione del governo di espropriare nel 2014 i terreni della sua famiglia - aveva organizzato, anche a seguito dell’omicidio della sorella, azioni dimostrative culminate nell’uccisione di poliziotti, del re locale e del figlio del commissario di polizia era stato così costretto a fuggire perché in pericolo di vita. 2. Il Tribunale aveva rilevato notevoli contraddizioni tra quanto dichiarato davanti la Commissione e quanto riferito in Tribunale, in particolare in relazione alla natura del movimento politico, ritenuto prima coinvolto in fatti di sangue e successivamente, invece, pacifico e non violento. La Corte territoriale ha confermato il giudizio di non credibilità in ragione delle macroscopiche contraddizioni tra le due narrazioni ha aggiunto che sussisterebbe comunque la condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale tipica, per essere l’appellante accusato di delitti comuni di sangue D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 10 e 16. La Corte di merito ha, altresì, escluso che la Nigeria sia un paese privo di controllo statale e soggetto a violenza generalizzata, e ciò attraverso la consultazioni di fonti aggiornate, specificamente riportate, così da non riconoscere anche la tutela protettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c . In ordine alla domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di particolari rischi o pregiudizi fuori dell’ambito della protezione internazionale anche in considerazione dell’insussistenza di una situazione di effettiva instabilità politica in Nigeria in ordine alla documentazione relativa al grado d’integrazione raggiunta, è stato rilevato che la maggiore o minore integrazione dello straniero non comportava alcuna situazione di vulnerabilità ma esclusivamente l’apprestamento di misure di accoglienza ha evidenziato che le attività svolte ed anche quelle di lavoro subordinato sono finalizzate a garantire un livello di vita attiva in pendenza della procedura ed in vista del futuro accoglimento della domanda, ma non integrano un autonomo titolo di riconoscimento della protezione umanitaria. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. Con ordinanza interlocutoria datata 22.7.2020 la Prima Sezione di questa Corte ha rinviato la causa alla trattazione in pubblica udienza in relazione alle questioni prospettate nel secondo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e art. 14, lett. c , ed il difetto di motivazione per essere stata esclusa la protezione sussidiaria sulla base di informazioni parziali ed inattuali. 2. Il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria, per non avere preso in esame - nonostante le specifiche allegazioni al riguardo - la grave violazione di diritti umani cui si troverebbe esposto il ricorrente al rimpatrio a fronte di un buon grado d’integrazione raggiunto nel nostro paese. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Il primo motivo è inammissibile. 3.1.1 Sul punto, giova ricordare, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c , denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , che - alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , - la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE Grande Sezione, 18 dicembre 2014 C-542/13, par. 36 C-285/12 C465/07 , deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018 . 3.1.1 Ciò posto, il motivo - articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, - è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria Imu State , giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata - sul punto qui in discussione - in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata. 3.2 Il secondo motivo è invece infondato. 3.2.1 Occorre in primis chiarire che, come già correttamente indicato nell’ordinanza interlocutoria sopra indicata in premessa, il punto di partenza dell’approfondimento richiesto a questo Collegio è rappresentato dall’arresto della giurisprudenza di vertice della Corte espresso nella sentenza n. 29459/2019, secondo cui verbatim In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato . Tale approdo interpretativo costituisce la conferma del precedente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla nota sent. n. 4455/2018, secondo la quale il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza . Orbene, ritiene la Corte che i menzionati principi disciplinanti la richiesta di protezione umanitaria costituiscano il punto di approdo di un approfondito dibattito sulla natura e funzione della tutela protettiva di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che non possono essere più messi in discussione proprio in ragione dell’intervento della giurisprudenza di vertice di questa Corte , rappresentando, peraltro, il punto di partenza del ragionamento posto alla base dell’intervento nomofilattico auspicato nella sopra ricordata ordinanza interlocutoria. 3.2.2 Come osservato nel provvedimento da ultimo citato, i principi sopra esposti sono stati univocamente applicati in relazione all’insufficienza della mera allegazione del percorso d’integrazione al fine di configurare una condizione qualificata di vulnerabilità cfr. ord. n. 15611/2020, cit. sopra . Tuttavia, si avverte nell’ordinanza interlocutoria una diversità di opinioni in ordine al contenuto degli oneri allegativi in capo al ricorrente in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, precisando la stessa che occorrerebbe chiarire se l’allegazione di una situazione generale di violenza indiscriminata, nella quale si deducono, sulla base di reports prodotti, anche gravi violazioni di diritti umani, sia sufficiente o meno per integrare l’obbligo allegativo ove si deduca, allo stesso tempo, un idoneo percorso integrativo. Più precisamente, l’ordinanza interlocutoria evidenzia l’esistenza di un contrasto interpretativo tra le affermazioni contenute in alcune pronunce Cass. 21123 del 2019 7622 del 2020 - ove è stata ritenuta necessaria l’allegazione di fatti specifici e diversi rispetto a quelli posti a base delle protezioni tipiche, a sostegno della protezione umanitaria - e quelle contenute in altra pronuncia n. 13079 del 2019 , ove, invece, era stato affermato che la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione . In quest’ultima pronuncia verrebbe, dunque, esclusa la necessità di un’allegazione specifica ed ulteriore di vulnerabilità, quale l’appartenenza a particolari categorie o l’esposizione a rischi già oggetto di protezioni tipiche quali la schiavitù, la tratta etc., ritenendo sufficiente che si possa procedere, ancorché caso per caso, al giudizio comparativo tra la condizione d’integrazione del cittadino straniero e la situazione cui, con giudizio prognostico, il richiedente sarebbe esposto nel paese di origine in relazione alla sussistenza delle condizioni minime di rispetto dei diritti umani. 3.2.3 Ritiene la Corte che se è vero, da un lato, che non sussistono particolari problemi esegetici in ordine al contenuto dell’onere allegatorio riguardante il profilo del percorso di integrazione del richiedente per la qualificazione e la dimostrazione della condizione di vulnerabilità del richiedente da valutare nell’ambito del giudizio comparativo cui si è fatto sopra cenno, è altrettanto vero che, dall’altro lato, occorre effettivamente procedere ad un ulteriore approfondimento interpretativo sull’opposto versante, riguardante, cioè, il contenuto dell’onere allegativo del profilo della violazione dei diritti umani e della possibile situazione generale di violenza nel paese di provenienza, sempre al fine del corretto giudizio di comparazione di cui qui in discussione. 3.2.3 Sul punto, è stato affermato, da un parte dalla giurisprudenza di questa Corte, che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria, se per un verso, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione , per altro verso comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. maggiore Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21123 del 07/08/2019 . Questo orientamento non può essere condiviso, per le ragioni qui seguito precisate. 3.2.4 Occorre ricordare che, come sopra accennato, questa Corte ha già affermato, più volte, che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale ex multis, in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019 Sez. 1, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019 . È stato ulteriormente precisato, sempre attraverso gli interventi interpretativi di questa Corte, che la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione v. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019 . 3.2.5 In realtà, le condizioni di vulnerabilità non coincidono con quelle caratterizzate da una situazione di concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o compressione della libertà individuale, nei termini richiesti per ottenere il rifugio ovvero la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dovendosi ritenere che i motivi di carattere umanitario possano positivamente apprezzarsi ove, all’esito di una valutazione individuale della vita privata del richiedente nel paese di accoglienza, comparata alla situazione personale che egli aveva vissuto prima della partenza e alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, presupposto indispensabile quest’ultimo per una vita dignitosa così, in motivazione Cass., sez 1 n. 4455 del 23/02/2018 . 3.2.6 Per altro verso, non può neanche negarsi che le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si radichino su differenti causae petendi , così che è onere del richiedente allegare i fatti specifici caratterizzanti le diverse forme di protezione invocata così, Sez. 1, Ordinanza n. 7622 del 31/03/2020 . Tuttavia, è ferma convinzione di questa Corte che se i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria debbano essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori non essendo tra loro sovrapponibili , i fatti storici posti a fondamento del positivo apprezzamento della condizione di vulnerabilità ben possano essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o il godimento della protezione sussidiaria, rientrando, invero, nei poteri di qualificazione giudiziale dei fatti la possibile riconduzione all’una o all’altra forma di protezione degli stessi v. in tal senso, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020 . È stato invero recentemente precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte v. Cass. 1104/2020 che, proprio sulla base degli insegnamenti di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019 cit. supra , i presupposti necessari ad ottenere la protezione umanitaria devono identificarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori, e che le due valutazioni non sono tra loro sovrapponibili, volendo con ciò chiarire che i fatti indirizzati ad un positivo scrutinio della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori v. sempre Cass. 8819/2020, cit. supra . Sul punto, va ricordato - quanto ai presupposti applicativi della protezione internazionale ed umanitaria - che a il riconoscimento dello status di rifugiato si radica su una condizione di individuale persecuzione fondata su uno dei motivi normativamente considerati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e , razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica , secondo le definizioni contenute nel successivo art. 7, che circoscrive la nozione di atti di persecuzione b il riconoscimento della protezione sussidiaria si fonda sul diverso paradigma del rischio effettivo di subire, per il soggetto, un grave danno, secondo le declinazioni contenute nell’art. 14, lett. a, b e c, medesima fonte normativa sopra ricordata, che individuano il rischio, rispettivamente, di una condanna a morte o dell’esecuzione della pena di morte , della tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine ovvero di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale c la concessione della protezione umanitaria richiede la sussistenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Ciò posto, risulta evidente che se i presupposti applicativi delle tre forme di protezione qui in esame, così come normativamente definiti dalle disposizioni legislative da ultimo menzionate, sono necessariamente diversi, i fatti storici che - nella loro articolazione concreta radicano le causae petendi delle diverse domande protettive avanzate dal richiedente - ben possono sovrapporsi tra loro, determinando la possibilità che, a fondamento della domanda di protezione umanitaria, possa essere allegato anche un rischio determinato da un conflitto armato a bassa intensità non rientrante nel paradigma applicativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c ovvero una violazione diffusa dei diritti umani fondamentali non prevista, per gravità e frequenza , nella definizione normativa di atto persecutorio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7. Ne consegue che non può, pertanto, condividersi l’orientamento espresso da questo stesso giudice di legittimità e già sopra ricordato Cass. 21123/2019, cit. supra, nonché Cass. 7622/2020 , secondo cui dovrebbero essere allegati, ai fini del giudizio reso in tema di protezione umanitaria, necessariamente fatti diversi da quelli dedotti per le altre forme di protezione, dovendosi al contrario ritenere rientrante nel dovere del giudice il potere di qualificazione della domanda sulla base degli stessi fatti storici allegati dalla parte istante. 3.2.7 Occorre, pertanto, accordare rilievo centrale ed ineliminabile allo scrutinio comparativo tra il grado d’integrazione effettiva del richiedente nel paese di accoglienza e la situazione soggettiva e oggettiva dello stesso nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa comportare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. 3.2.8 Se così è, occorre allora fornire risposta affermativa alla domanda, posta in limine e fatta oggetto dell’ordinanza interlocutoria più volte ricordata, se rilevi, nel giudizio comparativo, anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione delle protezioni maggiori, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza. È necessario precisare che l’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza nei termini sopra prospettati dovrà, tuttavia, proiettare - per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa più volte ricordata - un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti nè rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente, in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. 3.2.9 L’assolvimento del predetto onere allegatorio innesca, come necessario corollario, l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per l’approfondimento di quelle condizione del paese di provenienza, incidenti sulla condizione di vulnerabilità allegate dal richiedente protezione. 3.2.10 Ciò posto, osserva la Corte come in realtà il ricorrente, nel motivo di censura, non abbia in alcun modo spiegato quali fossero i riflessi individualizzanti delle condizioni generali del paese di provenienza tali da evidenziare una sua condizione di soggettiva vulnerabilità da porre in bilanciamento con il profilo dell’integrazione socio lavorativa nel paese di accoglienza, così rendendo la censura generica e non ricevibile. Occorre pertanto affermare i seguenti principi di diritto Nel regime normativo precedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. nella L. n. 132 del 2018 , se i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria non essendo tra loro sovrapponibili , i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori, rientrando, invero, nei poteri di qualificazione giudiziale dei fatti la possibile riconduzione all’una o all’altra forma di protezione degli stessi. Ne consegue che, nel giudizio comparativo da svolgersi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza . L’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza dovrà, tuttavia, proiettare - per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza - un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti nè rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente, in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. L’assolvimento del predetto onere allegatorio innesca, come necessaria conseguenza, l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per l’approfondimento di quelle condizione del paese di provenienza, incidenti sulla condizione di vulnerabilità allegate dal richiedente protezione . Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis Cass. Sez. Un. 23535 del 2019 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.