La seconda PEC determina un perfezionamento “provvisorio” del deposito telematico

Se il momento perfezionativo del deposito telematico va cronologicamente ricondotto alla ricezione della ricevuta di accettazione cd. seconda PEC , lo stesso è subordinato all’esito positivo dei controlli automatici terza PEC e manuali quarta PEC .

Così ha deciso la Cassazione Civile con la sentenza n. 1956/21, depositata il 28 gennaio. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo spiegato da una s.r.l. nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento. La società propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 16- bis del d.l. n. 179/2012 ove la sentenza impugnata ha ritenuto tardivo il deposito dell’atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, sulla base del fatto che non fosse stata prodotta la c.d. terza PEC. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza , osserva che la società non ha indicato specificatamente gli atti su cui il ricorso si fonda art. 366, n. 6, c.p.c. ribadendo Cass. sez. un., n. 5640/19 che ove sia denunciato un error in procedendo , la Cassazione è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti in causa. Tuttavia, la parte ricorrente deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale di cui si domanda il riesame. Relativamente al perfezionamento del deposito telematico , con un attento focus sul tema, i Giudici ricordano che se il momento del perfezionamento va cronologicamente ricondotto alla ricezione della ricevuta di accettazione cd. seconda PEC , lo stesso è subordinato all’esito positivo dei controlli automatici terza PEC e manuali quarta PEC . Infatti, può accadere che i controlli automatici riportino un errore bloccante, in presenza della quale la cancelleria non può forzare il deposito e dunque l’accettazione dello stesso è inibita.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 5 novembre 2020 – 28 gennaio 2021, n. 1956 Presidente Scaldaferri – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - []S.r.l. DOO BEOGRAD ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento [] S.r.l. DOO BEOGRAD nonché della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contro la sentenza del 4 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo spiegato dall’odierna ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. - Non spiegano difese gli intimati. Considerato che L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo il deposito dell’atto di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento sul rilievo che la società reclamante non avesse prodotto la c.d. terza pec. Ritenuto che 4. - Il motivo è inammissibile e con esso è inammissibile il ricorso. La società ricorrente, difatti, non ha osservato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale impone la specifica indicazione, e con ciò sia la descrizione che la localizzazione , degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda nel caso di specie la documentazione concernente l’avvenuto deposito del reclamo in questione. Nè assume decisivo rilievo la circostanza che nel caso di specie sia stato denunciato un error in procedendo, quale la violazione delle regole concernenti il perfezionamento del deposito degli atti a mezzo pec. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640 . Ciò, difatti, preclude alla Corte di verificare in concreto la fondatezza delle doglianze della ricorrente, la quale invoca il principio - in sé indubitabilmente esatto in forza del quale il momento perfezionativo del deposito a mezzo pec va ancorato, per espressa previsione normativa, al momento di rilascio della seconda pec, ossia della ricevuta di accettazione RdAC . Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di osservare, ponendo l’accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici terza pec e dei controlli manuali quarta pec , che Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda Pec e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti Cass. n. 28982 del 2019 . E cioè, vero è che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l’invocato art. 16 bis, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli automatici v. D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 13, comma 7, e Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 7 e manuali v. D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. l3, comma 7, e Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 10 , ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto o del documento nel fascicolo processuale. Il messaggio di esito dei controlli manuali , in particolare, viene inviato o/e recapitato a seguito dell’intervento dell’ufficio, e cioè dal personale di cancelleria, il quale, esaminando la busta, ha la possibilità di accettarla de plano oppure di rifiutarla, compilando un campo del proprio applicativo in cui illustrare che tipo di errore è stato riscontrato. E, nel caso in esame, è la stessa ricorrente, a pagina 15 del ricorso a narrare di una terza pec esito controlli ricevuta con indicazione ERROR il giorno successivo 15.02.2015 , parrebbe di capire per essere stato fatto il deposito presso la sezione fallimentare e non presso quella civile, sicché - aggiunge la ricorrente - la cancelleria avrebbe invitato telefonicamente a rifare il deposito presso la sezione civile insomma si sarebbe trattato di un errore non bloccante che sarebbe stato rimediato. Ma alla Corte di cassazione non risulta affatto, per il difetto di autosufficienza del ricorso, che le cose siano effettivamente andate come narrato. 5. - Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.