Anche se il patto fiduciario riguarda beni immobili, la forma scritta non è richiesta ad substantiam

Per il patto fiduciario con oggetto che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1604/21, depositata il 26 gennaio che riprende e ribadisce quanto statuito dalla pronuncia resa da SS.UU. n. 6459/2020. L’attore, premesso che i propri congiunti avevano acquistato con i suoi soldi un compendio immobiliare e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, chiedeva che il Giudice dichiarasse l’ interposizione reale e di conseguenza, gli trasferisse i beni immobili in questione. In corso di causa l’attore e due dei convenuti transigevano la lite disponendo il trasferimento degli immobili in capo al fiduciario tenuto, a sua volta, a rimborsare agli stessi una certa somma di denaro. Il Tribunale adito, relativamente alla posizione tra l’attore e la terza convenuta, accoglieva integralmente la domanda e pertanto, la convenuta proponeva gravame obiettando che la scrittura con la quale i convenuti, secondo l’assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l’interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili. Inoltre, l’appellante proseguiva affermando che, alla data della scrittura di chi si è detto, il diritto dell’appellato si era prescritto e l’appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione. La Corte di Appello adita confermava integralmente la statuizione resa in primo grado. L’appellante proponeva quindi, ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale. Gli Ermellini hanno ritenuto fondato solo uno dei tre motivi di ricorso proposti dalla ricorrente con il quale quest’ultima denunciava l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 5 c.p.c La Corte distrettuale, infatti, secondo la ricorrente, non aveva preso in considerazione una seconda scrittura privata intervenuta tra le parti soltanto pochi giorni dopo il patto fiduciario e con la quale il fiduciante, con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiarava di aver versato a uno dei suoi congiunti – il quale a sua volta, si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri congiunti -, l’ammontare degli affitti tutti indebitamente percepiti nel corso di quindici anni. Un tale documento, specificava la ricorrente, era stato più volte segnalato nel contraddittorio, all’attenzione del Giudice e ove fosse stato esaminato, avrebbe, a suo dire, certamente smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario tra le parti. I Giudici di legittimità, con ordinanza interlocutoria, rimettevano gli atti al Primo Presidente il quale, a sua volta, assegnava alle Sezioni Unite la questione ritenuta di massima importanza e concernente ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario . In particolare, le SS.UU. enunciavano i seguenti principi di diritto a Per il patto fiduciario con oggetto che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario b La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando ai sensi dell’art. 1988 c.c. un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio , dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria . In conseguenza dei principi enunciati dalle SS.UU. con sentenza n. 6459 del 6.3.2020, il Collegio di legittimità, investito del ricorso ha ritenuto fondato, come già detto, il terzo motivo di ricorso poiché, secondo quest’ultimo, la circostanza che il fiduciante, a distanza di pochi giorni dalla scrittura avente ad oggetto il patto fiduciario, avesse, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato a uno dei suoi congiunti, sottoscrittore del patto fiduciario, l’ammontare degli affitti indebitamente percepiti per quattordici anni, costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificatamente, essendo necessaria, nella specie, l’interpretazione del Giudice al fine di sciogliere l’apparente antinomia derivante dal confronto tra le due scritture private. In particolare, sottolineano i Giudici di legittimità, la seconda scrittura privata, pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi, la persona per conto della quale l’acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo alcuno, aveva riscosso i canoni locativi. I Giudici concludono affermando che nel caso di specie, in relazione all’accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 ottobre 2020 – 26 gennaio 2021, n. 1604 Presidente San Giorgio – Relatore Grasso Fatti di causa 1. D.B. , premesso che il proprio fratello A. e la di lui coniuge, P.P. , nonché M.V. , vedova di altro fratello, avevano acquistato, con denaro dell’esponente, un compendio immobile e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, aveva chiesto che il giudice dichiarasse l’interposizione reale e trasferisse all’attore i beni immobili in parola. In corso di causa l’attore e i convenuti D.A. e P.P. transigevano la lite, disponendo il trasferimento degli immobili in capo a B. , tenuto a rimborsare la somma di Euro 25.000,00. Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, insorgeva M.V. , lamentando che - la scrittura del 28/3/2002, con la quale i convenuti, secondo l’assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l’interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili - la transazione non vincolava l’appellante poiché inter alios - alla data della scrittura di cui detto il diritto dell’appellato si era prescritto e l’appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, confermava la statuizione di primo grado. Avverso quest’ultima sentenza M.V. ha proposto ricorso, esponendo quattro motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria. L’intimato resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Il processo, trattato all’adunanza camerale del 20/3/2019, veniva rimesso alla pubblica udienza. In vista di quest’ultima il D. depositava ulteriore memoria. Con ordinanza interlocutoria del 5/8/2019 gli atti venivano rimessi al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle S.U., in relazione a questione di massima importanza concernente ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario. Le S.U. pronunciavano la sentenza n. 6459 del 6/3/2020. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 1, n. 2, artt. 1418, 1324 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, esponendo quanto segue. La Corte locale aveva scomposto la scrittura del 28/3/2002 in tre distinte parti a nella prima veniva riconosciuta la proprietà degli immobili in capo al B. , sibbene acquistati dalla M. nel a nome proprio e poi completati dal primo b nella seconda si riconosceva che il B. aveva effettuato i lavori di restauro e rimborsato spese e tasse alla congiunta c nella terza, l’intestataria si era impegnata a trasferire a semplice richiesta gli immobili al B. o a persona da lui indicata. Da ciò la sentenza aveva ricavato che, in presenza d’interposizione reale l’alienante vendette effettivamente al fratello e alle cognate dell’attore , il patto fiduciario, equiparato al contratto preliminare, avrebbe dovuto rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e poiché una tale forma non risultava essere stata rispettata un tale patto non poteva che essere nullo. Dopo aver chiarito che l’atto ricognitivo, avente valore confessorio, non era idoneo a provare la proprietà sui beni immobili, il Giudice di secondo grado, a parere della ricorrente, era andato incontro a un salto logico, tanto grave, da pregiudicare radicalmente l’essenza della giustificazione motivazionale, e, comunque, in evidenti errori giuridici, in quanto aveva assegnato alla terza parte della scrittura il valore di una dichiarazione unilaterale, con la quale la M. si era assunta l’obbligo di trasferire la propria quota immobiliare al B. , senza avvedersi che di un tal negozio mancava la causa giuridica, che non avrebbe potuto essere identificata nell’esistenza di un previo cioè anteriore all’acquisto patto fiduciario, esistenza che la stessa Corte locale aveva prima negato. 2. Con il secondo motivo la M. prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1174 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente, pur tenendo conto dell’orientamento di legittimità cita la sentenza n. 10633/014 di questa Corte che valorizza la natura di scopo dell’accordo fiduciario, tanto da giungere a reputare non indispensabile che esso rivesta la forma scritta, anche ove abbia ad oggetto beni immobili, esclude che nel caso in esame a un tale accordo avrebbe potuto darsi esecuzione in forme equivalenti a quanto previsto dall’art. 2932 c.c., poiché il bene non risultava essere stato puntualmente individuato con l’espressione riconosco che mio cognato D.B. è l’unico proprietario dell’intero complesso immobiliare sito in omissis nè avrebbe potuto sopperire l’atto pubblico di acquisto, stante che l’impegno a trasferire preso dalla M. non poteva di certo concernere il bene indiviso intestato a più soggetti, ma solo la corte pertinenziale e i locali cantinati con conseguente esclusione di tutte le altre 12 unità immobiliari dal regime della comproprietà tra le quali le 4 unità di proprietà esclusiva della M. , distinte e autonome da quelle in proprietà esclusiva al D.A. . In ogni caso, poiché l’acquisto aveva riguardato il solo terreno sul quale era edificato un immobile allo stato semirustico, l’atto non riportava gli estremi catastali dei beni di esclusiva proprietà della M. alla data del 28/2/2002, cioè al momento dell’assunzione dell’impegno a trasferire. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Riferisce la M. che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione la scrittura privata del 22/3/2002 quindi pochi giorni dopo l’altra del 28/2/2002 , con la quale il B. , con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiara di aver versato al fratello A. , il quale si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli G. marito della M. e R. , l’ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall’ omissis . Un tal documento, più volte segnalato, nel contraddittorio, all’attenzione del giudice, ove esaminato, avrebbe smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario. 4. Con il quarto motivo viene allegata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, L. n. 47 del 1985, art. 40 e art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nell’atto del 1984 risultava trasferito uno stacco di terreno con un rustico, edificato con licenza edilizia del 1973 e successive varianti del 1975. Al momento dell’atto di compravendita i titoli edilizi erano ampiamente decaduti e sarebbe occorsa una nuova concessione. In ogni caso, il trasferimento giudiziale non avrebbe potuto essere disposto senza l’esatta indicazione dei titoli edificatori. 5. Le S.U., con la sentenza n. 6459 del 6/3/2020 enunciavano i seguenti principi di diritto a Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario b La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria . In conseguenza di tale enunciazione la sentenza di questa Corte a S.U. rigettava i primi due motivi del ricorso, rimettendo alla Sezione il vaglio del terzo e del quarto. 6. Il terzo motivo è fondato. La circostanza che il B. , a distanza di pochi giorni dalla scrittura del 28/2/2002, ritenuta ricognitiva del patto fiduciario, abbia, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato al fratello A. , il quale si era assunto l’obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri fratelli G. marito della M. e R. , l’ammontare degli affitti indebitamente percepiti dall’ omissis , costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificamente, essendo necessaria l’interpretazione del giudice al fine di sciogliere l’apparente antinomia derivante dal confronto fra i due scritti, il secondo dei quali pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi la persona per conto della quale l’acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo, aveva riscosso i canoni locativi. 7. Il quarto motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità non constando che della questione sia stata investita la Corte territoriale, la doglianza è nuova. 8. In relazione al accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, altra sezione.