Improcedibile il ricorso se la sottoscrizione dell’attestazione di conformità della fotocopia all’originale è anch’essa una fotocopia

Nel caso in oggetto la procura alle liti non solo non risultava sottoscritta digitalmente, ma l’attestazione di conformità all’originale della fotocopia della procura era stata depositata solo in fotocopia. Inevitabile, dunque, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1391/21, depositata il 22 gennaio. Un cittadino ivoriano chiedeva alla Commissione territoriale competente il riconoscimento della protezione internazionale , richiesta rigettata in prima battuta dalla suddetta Commissione e, successivamente, anche dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Lo stesso si rivolgeva allora alla Corte di Cassazione. Gli Ermellini dichiarano il ricorso improcedibile , non essendo stata allegata alcuna procura speciale in originale ma solamente una fotocopia di un documento su cui era estesa la procura alle liti, l’attestazione di conformità all’originale e la sottoscrizione del difensore del ricorrente. La Corte rileva, poi, che la sottoscrizione della procura, quella dell’autentica della firma e quella relativa all’attestazione di conformità della fotocopia all’originale non erano originali bensì fotocopie . A tal proposito, la Corte ricorda che se è consentito all’avvocato del ricorrente scansionare e sottoscrivere digitalmente il ricorso per cassazione e la procura, depositando la copia cartacea, resta pur sempre fermo l’obbligo di attestare la conformità della c.d. analogica all’originale c.d. digitale, e di farlo con una sottoscrizione autografa . Tenendo conto che nel caso in oggetto la procura non è stata sottoscritta digitalmente e che l’attestazione di conformità all’originale della fotocopia della procura è stata depositata solo in fotocopia, i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso improcedibile, a causa del mancato deposito in atti di una procura valida.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 settembre 2020 – 22 gennaio 2021, n. 1391 Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. D.S. , cittadino , chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 nel testo applicabile ratione temporis . 2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che il proprio padre, avendo scoperto che egli aveva una relazione omosessuale, minacciò di ucciderlo. 3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento D.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che la rigettò con ordinanza 9.2.2018. Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 2.9.2019. Quest’ultima ritenne con ampia motivazione che - lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile - la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c non potesse essere concessa, perché in omissis non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato - la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva non solo provato, ma - prima ancora - nemmeno allegato specifiche circostanze, legate alla sua persona, idonee a qualificarlo come vulnerabile non vi era prova di un inserimento lavorativo in Italia da parte del richiedente il racconto del richiedente non era credibile in ogni caso il suo racconto evidenziava che le ragioni per le quali aveva lasciato il Paese erano permanenti e non transeunti e che ciò impediva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari . 4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.S. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ragioni della decisione 1. È superfluo dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c Al ricorso, infatti, non è allegata alcuna procura speciale in originale, ma solo una fotocopia in larga parte illeggibile di un documento sul quale è estesa la procura alle liti, l’attestazione di conformità di essa all’originale, la sottoscrizione dall’avvocato del ricorrente. La sottoscrizione della procura, la sottoscrizione dell’autentica della firma e la sottoscrizione dell’attestazione di conformità della fotocopia all’originale non sono originali, ma fotocopie. 1.1. Orbene, se è consentito all’avvocato del ricorrente scansionare e sottoscrivere digitalmente il ricorso per cassazione e la procura, depositando la copia cartacea, resta pur sempre fermo l’obbligo di attestare la conformità della copia c.d. analogica all’originale c.d. digitale, e di farlo con una sottoscrizione autografa Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019, Rv. 654622 - 01 . Nel caso di specie, per contro, non solo la procura non risulta sottoscritta digitalmente, ma persino l’attestazione di conformità all’originale della fotocopia della procura è stata depositata solo in fotocopia. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per il mancato deposito in atti d’una valida procura. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 - 01 , salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente. P.Q.M. - dichiara improcedibile il ricorso.