Inammissibile il ricorso per cassazione quando la procura contenga espressioni incompatibili con la proposizione del gravame

In materia di protezione internazionale, il ricorso per cassazione è inammissibile ove la procura ad esso relativa, anche se rilasciata su foglio congiunto allo stesso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi elementi idonei ad identificare quest’ultimo, non essendo soddisfatto il requisito della specialità richiesto a tal fine.

Questa l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22/21, depositata il 5 gennaio. La competente Commissione territoriale rigettava l’istanza di un cittadino nigeriano vertente in via principale sul riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata sul riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente sussidiaria, sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A seguito di impugnazione, tanto il Tribunale di Bologna quanto, successivamente, la Corte d’Appello dello stesso luogo confermavano il provvedimento della Commissione territoriale. Il cittadino nigeriano, dunque, si rivolge alla Corte di Cassazione. In via preliminare, i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile, poiché la procura ad esso relativa contiene espressioni non compatibili con la specialità richiesta dall’art. 35- bis , comma 13, d.lgs. n. 25/2008, in base al quale la procura alle liti in vista della proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato , a pena di inammissibilità del ricorso. A tal proposito, la Corte rammenta che è essenziale che la procura speciale venga conferita in un momento anteriore alla notificazione del ricorso, che investa espressamente il difensore del potere di proporre il medesimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla decisione impugnata. Ciò ribadito, gli Ermellini osservano che nella materia specifica della protezione internazionale , è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali . In tal senso, è necessaria l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e di altri elementi idonei ad identificarlo, come, ad esempio, il numero cronologico o la data del deposito o della comunicazione. Ora, la Corte rileva che nel caso di specie il mandato è contenuto in foglio congiunto all’atto, recante data successiva al deposito del provvedimento oggetto di impugnazione, e non contiene alcun riferimento a quest’ultimo, non indicando alcun elemento da cui possa desumersi il conferimento consapevole dell’incarico al difensore ai fini della proposizione del giudizio di legittimità. Essendo dunque la procura priva del requisito di specialità e recando indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 9 settembre 2020 – 5 gennaio 2021, n. 22 Presidente Tria – Relatore Lorito Rilevato che A.B.O. cittadino nigeriano, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis la Commissione Territoriale rigettava l’istanza avverso tale provvedimento proponeva, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne disponeva il rigetto tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su tre motivi il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che 1.In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2 contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 - secondo cui la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato - apparendo dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali in linea generale, con riferimento alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione cfr. Cass. 17/3/2017 n. 7014 con specifico riferimento al tema della protezione internazionale, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi è fasi processuali vedi Cass. 18/2/2020 n. 4069 con riferimento ad ipotesi di apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, Cass. 3/2/20 n. 2342, Cass. 5/11/2017 n. 18257 Cass. 21/3/2005 - n. 6070 non possono, quindi, tralasciarsi di considerare gli approdi ai quali è pervenuta da ultimo questa Corte, alla cui stregua il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in base al quale la data della procura speciale a ricorrere in cassazione deve essere espressamente certificata dal difensore, determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. cfr. Cass. 16/7/2020 n. 15211 e proprio questa è l’ipotesi qui scrutinata, in cui il mandato contenuto in foglio congiunto all’atto, ancorché recante una data successiva al deposito del provvedimento impugnato, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata ma si riferisce ad una procura conferita all’avv. Davide Ascari nella presente procedura e nelle eventuali fasi successive conferendogli tutti i poteri di cui agli artt. 83 e 84 c.p.c. nonché quella di transigere, rinunciare agli atti del presente giudizio, di proporre reclami e compiere quant’altro necessario con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima la procura non contiene, quindi, alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o un grado rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero va infine emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto cfr. già Cass. 21/9/2015, n. 18577, Cass.9/12/2019 n. 32008 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Davide Ascari, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.