Protezione internazionale e difetto di comparizione dell’interessato: il giudice deve decidere nel merito

Anche nel procedimento di merito in unico grado inerente all’opposizione contro il decreto di espulsione del cittadino straniero si applica il principio in base al quale, in caso di difetto di comparizione dell’interessato, il giudice deve decidere nel merito.

Così si è espressa la Suprema Corte nell’ordinanza n. 29117/20, depositata il 18 dicembre. L’attuale ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma contro il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto. Tenendo conto che all’udienza nessuno era comparso per il medesimo, il Giudice di Pace disponeva la cancellazione della causa dal ruolo . Il cittadino straniero impugna la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, contestando il fatto che il Giudice avesse disposto la cancellazione della causa dal ruolo per l’asserita necessaria partecipazione delle parti all’udienza in camera di consiglio. Gli Ermellini dichiarano il motivo di ricorso fondato , osservando come per costante giurisprudenza debba ritenersi che in materia di riconoscimento della protezione internazionale, qualora alla prima udienza non compaia la parte interessata, il giudice è tenuto a decidere nel merito dopo avere verificato la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, c.p.c. ed escludendosi la possibilità di una pronuncia di improcedibilità a causa del disinteresse alla definizione ovvero al rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere. Tali principi, secondo la Suprema Corte, si applicano anche nell’ambito del procedimento di merito in unico grado vertente sull’opposizione contro il decreto di espulsione ex art. 18, d.lgs. n. 150/2011, come nel caso di specie. Per questa ragione, i Giudici accolgono il ricorso, cassano la decisione impugnata e rinviano gli atti al Giudice di Pace.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 25 giugno – 18 dicembre 2020, n. 29117 Presidente Di Virgilio – Relatore Besso Marcheis Premesso che 1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, D.B. proponeva opposizione al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Roma, con contestuale ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale. All’udienza del 20 giugno 2019 nessuno compariva per il ricorrente. Il Giudice di pace, con provvedimento depositato il medesimo giorno, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. 2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione D.B. va precisato che la procura conferita al difensore è valida, dovendosi ritenere - a fronte del riferimento nel corpo dell’atto alla corretta data di deposito dell’ordinanza impugnata - che l’indicazione dell’11 agosto 2018 quale data della procura vada considerata quale mero errore materiale . Gli intimati Ministero dell’interno, Prefettura di Roma U.T.G. e Questura di Roma non hanno proposto difese. Considerato che 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 13-bis del Testo Unico immigrazione e dell’art. 127 c.p.p. , per avere il Giudice di pace disposto la cancellazione della causa dal ruolo, avendo erroneamente ritenuto necessaria la partecipazione delle parti all’udienza in Camera di consiglio. Il motivo al di là dell’erroneo riferimento all’art. 127 c.p.p., essendo il procedimento, per quanto non specificamente disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, regolato dal rito sommario di cognizione di cui al codice di procedura civile è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere da ultimo Cass. n. 6061/2019 . I medesimi principi devono trovare applicazione - seguendo quanto stabilito da questa Corte per l’opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nel testo modificato dalla L. n. 189 del 2002 v. Cass. 27392/2006 - anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18. 2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.