I chiarimenti della Cassazione sulla giurisdizione per condotte transfrontaliere contrarie alla correttezza professionale

Le Sezioni Unite Civili, con l’ordinanza n. 28675 del 15 dicembre 2020, hanno fornito delle coordinate ermeneutiche sul corretto radicamento della giurisdizione rispetto a delle controversie transfrontaliere sorte a seguito di comportamenti ritenuti contrari agli standard di correttezza professionale.

Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione è stata adita per effetto di un regolamento di giurisdizione proposto da due società tedesche chiamate in giudizio innanzi al Tribunale di Torino da parte di una società offerente servizi tecnologici e da tre dei suoi amministratori con i quali la ricorrente aveva intrattenuto un rapporto contrattuale pluridecennale per lo sfruttamento economico di brevetti in materia di alta tecnologia nel settore radio e teletrasmissioni. Il conflitto è sorto a seguito della sottoposizione da parte della società convenuta di dati falsi riguardanti l’effettiva reddittività dei brevetti concessi in licenza proprio in occasione dei rinnovi o degli aggiornamenti dei testi contrattuali regolanti i rapporti tra i titolari dei brevetti e l’intermediario professionale preposto alla loro gestione. Ciò al fine di pattuire un compenso forfettario più favorevole per i controricorrenti per lo sfruttamento delle tecnologie brevettuali onde evitare la soluzione più remunerativa rappresentata dalla retribuzione a percentuale, così lucrando ingentissimi profitti, quantificati in ben diverse centinaia di milioni di euro. In proposito, i controricorrenti sostenevano che tale condotta sarebbe sussumibile nell’ambito della responsabilità extracontrattuale in quanto esulerebbe dagli obblighi espressamente previsti dal contratto disciplinante i rapporti tra le parti, essendo applicabile l’art. 7, n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, che attribuisce la competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. In tal modo si sarebbe potuta radicare la giurisdizione nel territorio italiano, in considerazione del fatto che la società convenuta avrebbe patito un danno in Italia per la sua notorietà nel suddetto territorio. Diversamente, le ricorrenti riconducevano la fattispecie in discorso sotto l’ombrello della responsabilità contrattuale , dalla quale conseguirebbe l’applicabilità della proroga di competenza, di cui all’art. 25 del Regolamento in questione, in favore del Tribunale tedesco indicato nelle svariate pattuizioni intervenute tra le due parti in causa. Secondo la prospettazione delle ricorrenti la condotta illecita integrerebbe l’inadempimento di precisi obblighi informativi che avrebbero dovuto essere assolti durante l’esecuzione del contratto per l’ottenimento della licenza, discendenti dall’obbligo di buona fede oggettiva, ex artt. 2 Cost. e 1175 c.c. Invero, le informazioni sulle potenzialità reddituali del brevetto erano funzionali alla rinegoziazione dei termini del rapporto nel corso della sua vita ed in vista del suo periodico rinnovo. La Suprema Corte ha accolto la teoria proposta delle ricorrenti, ritenendo che non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda avente ad oggetto la responsabilità della società convenuta dal momento che essa ha natura di responsabilità contrattuale e, per gli effetti, occorre dare attuazione alla clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero prevista per tutte le controversie sorte tra i contraenti. Siffatta interpretazione è altresì conforme all’ acquis communautaire in ambito europeo, sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea espresso nel caso Tacconi causa C-334/00 che esclude l’applicabilità della disciplina dell’illecito aquiliano in tutte le fattispecie in cui tra le parti sussiste un vincolo contrattuale o comunque un’obbligazione specificamente assunta.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 17 novembre – 15 dicembre 2020, n. 28675 Presidente Di Iasi – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. Le società Institut fur Rundfunktechnik GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung d'ora in avanti anche solo IRT e BRMedia GmbH cioè Bayerische Rundfunk Media, indicata dapprima come Ente di diritto pubblico d'ora in avanti anche solo BRM ricorrono, con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata addì 08/10/2019, per regolare la giurisdizione su numerose domande nei loro confronti dispiegate davanti al Tribunale di Torino sezione specializzata in materia di impresa - dalla Società italiana per lo sviluppo dell'elettronica - S.I.Sv.El. spa, con atto di citazione del 04/07/2017 ed intervento adesivo della società AudioMPEG Inc. del 13/07/2017, iscritta al n. 16042/17 r.g. - da D.R., con atto del 19/07/2017, iscritta al n. 17910/17 r.g. - da d.S.G., con atto del 27/07/2017 anche nei confronti della stessa S.I.Sv.El. spa, iscritta al n. 18555/17 r.g. - da C.P., con atto del di 08/08/2017, iscritta al n. 19299/17 r.g. 2. Con tali domande, nel contesto di un pluridecennale rapporto tra intermediari fra imprenditori nel campo della tecnologia di alto livello e titolari di diritti sulla proprietà intellettuale che intendano sfruttarli economicamente mediante concessione di licenze, ciascuno degli attori ha chiesto, in estrema sintesi - l'accertamento negativo di ogni loro responsabilità in relazione ai fatti per i quali era stata proposta precedente domanda di conciliazione in Germania, fallita e seguita dall'instaurazione di giudizio davanti al Landgericht Mannheim non prima del 18/07/2017 in particolare, in relazione a condotte prospettate dalla convenuta come a vario titolo scorrette o illegittime, anche in collusione con dipendenti o collaboratori degli enti tedeschi, volte a conseguire, mediante la sottoposizione di dati inesatti o incompleti sull'effettiva redditività di quei brevetti in termini meramente descrittivi e pertanto inevitabilmente approssimati o anche imprecisi, quelli connessi al sistema - o standard di compressione dati - mpeg3, notoriamente di diffusione mondiale ed in occasione dei rinnovi o degli aggiornamenti dei testi contrattuali regolanti i rapporti tra i titolari dei brevetti e l'intermediario professionale nella loro gestione, la pattuizione in via forfettaria del corrispettivo di un contratto di sfruttamento di brevetti in materia di alta tecnologia nel settore radio e teletrasmissioni, in luogo della più remunerativa modalità a percentuale, così lucrando ingentissimi profitti, quantificati in diverse centinaia di milioni di Euro - l'accertamento dell'illegittimità delle condotte di diffamazione o denigrazione o di sleale concorrenza poste in essere dalle controparti tedesche, che quei presunti e negati illeciti avevano posto a base di una campagna di stampa o comunque su organi di informazione anche telematica in lingua tedesca, oltre che di iniziative giudiziarie, fortemente lesive della reputazione in un settore altamente specializzato come la gestione dei brevetti in materia di tecnologia della trasmissione con contestuale domanda di condanna generica al risarcimento del danno così loro arrecato. 3. All'immediata contestazione della giurisdizione del giudice italiano sono seguiti la riunione delle quattro cause ed il rinvio per la definizione della relativa questione ma poi, disposta invece l'assunzione di prove testimoniali anche su questioni prospettate come incidenti su di essa, le convenute si sono indotte a proporre il presente regolamento, articolato su almeno nove differenti questioni, cui è seguita la sospensione ex art. 367 c.p.c. da parte del giudice del merito. 4. In particolare, le ricorrenti negano la giurisdizione del giudice italiano - quanto alla domanda di S.i.sv.el. spa e di AudioMPEG inc. di accertamento negativo, invocando la clausola - da qualificarsi esclusiva, nulla in contrario avendo pattuito le parti - di proroga della competenza giurisdizionale in favore del giudice tedesco ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 1215 del 2012 dovendo l'azione definirsi di natura contrattuale, siccome incentrata nella negazione di qualsiasi omessa informativa sull'effettiva remunerazione o di ogni scorrettezza nella gestione del contratto anche sotto il profilo di un generale dovere di agire secondo buona fede inoltre, ove si fosse inteso limitare l'accertamento ad eventuali responsabilità precontrattuali od extracontrattuali, sarebbe stato necessario applicare la nozione autonoma di materia contrattuale rilevante ai fini del richiamato regolamento tanto è confermato dall'identità dell'azione, a parti invertite, in Germania e per di più iniziata per prima, dovendo a tal fine considerarsi la fase conciliativa, benchè fallita inoltre, la clausola di proroga va interpretata secondo il diritto sostanziale tedesco, che ne offre una lettura ampia e comprensiva anche della fattispecie in esame, mentre non giova alle controparti la non estensibilità della clausola alle cause contro intese anticoncorrenziali, difettando in questo caso la non ragionevole prevedibilità della controversia infine, non vi è alcuna limitazione temporale degli accordi di proroga, ricadendo sotto il vigore o dell'art. 23 del Regolamento n. 44/2001 o dell'art. 25 del 1215/2012, già adottato, benchè non ancora efficace, al tempo iniziale di operatività dell'ultimo dei contratti - quanto alla domanda di accertamento positivo dell'illegittimità della condotta e a contenuto essenzialmente risarcitorio dispiegata dalla S.i.sv.el. spa, per l'infondatezza del riferimento al centro di interessi della società, che, per la giurisprudenza della Corte di giustizia, non può dirsi sic et simpliciter coincidente con la sede, contando invece il luogo dove la reputazione commerciale è più solida, soprattutto quando la maggior parte delle attività è svolta in Stato diverso dalla sede statutaria e, nella specie, le condotte illecite sono prospettate soprattutto in Germania e all'estero, con articoli in tedesco, sicchè i danni paventati riguardano il mercato tedesco d'altra parte, per la diffamazione a mezzo stampa internazionale bisogna riferirsi al luogo dove la pubblicazione è stata distribuita ed a quello dove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti, non bastando il domicilio dell'attore, nè qualunque luogo in cui si possono avvertire le conseguente negative dell'evento dannoso ed argomentando su nove ragioni, non ultima quella del luogo di registrazione dei brevetti, per la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco - comunque invocando, al terzo motivo di regolamento, la litispendenza internazionale e, di conseguenza, l'art. 31 Reg. 1215/2012 e la sua ratio di neutralizzazione delle tattiche processuali scorrette in sostanziale superamento della precedente disposizione dettata dal Regolamento 44/2001, per la necessità del contrasto alle cosiddette Italian Torpedo Actions , applicabile perchè già adottato, sia pure non in vigore, al momento della decorrenza dell'ultimo accordo, se non pure in ragione del tempo di proposizione della domanda - quanto alla domanda di D.R. di accertamento negativo di condotte illecite sue quale amministratore della società fino al 2003 e poi di fatto dell'intero gruppo e della S.i.sv.el., perchè quegli è domiciliato in Svizzera, la sua mera adesione alla domanda di S.i.sv.el. non ne muta la natura contrattuale, l'eventus damni della sua condotta si è verificato comunque in Germania, non essendo stato neppure allegato che gli obblighi informativi violati dovessero adempiersi in Italia risultando pure irrilevanti le perquisizioni a suo danno in Italia e, soprattutto, la considerazione del foro societario per le azioni di responsabilità da parte di terzi contro gli amministratori sicchè, occorrendo riferirsi al foro generale del convenuto o in alternativa a quello dove egli ha svolto effettivamente le sue prestazioni e neppure parendo mai prospettata un'azione di responsabilità contro l'amministratore, nessun elemento di collegamento sussiste con la giurisdizione italiana - quanto alla domanda di D.R. di accertamento dell'illecito diffamatorio ai suoi danni, poichè quegli risiede in Svizzera, Paese ove rimane il suo centro di interessi, mentre è tardiva e generica la sua deduzione, in memoria ex art. 186 c.p.c., comma 6, n. 1, che pregiudizi egli avrebbe patito a carico della sua società Metroconsult in Italia - quanto alla domanda di d.S.G. già Executive di S.i.sv.el. International sa Luxembourg, controllante di S.i.sv.el. spa e già CEO di AudioMPEG Inc., controllata da S.i.sv.el. spa , poichè quegli risiede in Svizzera e nessun nesso vi è tra le vicende che lo riguardano e l'Italia, nè è stato nemmeno allegato che S.i.sv.el. abbia prospettato una domanda risarcitoria nei suoi confronti e non potendo applicarsi l'art. 8 n. 1 del Regolamento n. 1215/2012, non essendovi una domanda proposta nei confronti di S.i.sv.el. e società tedesche, per assenza di collegamento così stretto tra le domande da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica - quanto alla domanda di d.S.G. di accertamento dell'illecito diffamatorio ai suoi danni, poichè quegli risiede in Svizzera e non ha mai nemmeno adeguatamente allegato di aver patito un danno alla propria immagine in Italia - quanto alla domanda di C.P. già amministratore di S.i.sv.el. dal 2008 al 2014 di accertamento negativo di condotte illecite sue e della S.i.sv.el., per l'insussistenza di condotte illecite e responsabilità verso S.i.sv.el. e IRT, mentre il luogo dell'eventus damni negato è in Germania e luogo del presunto illecito è dove si sarebbe verificato l'inadempimento delle obbligazioni informative, cioè nella sede delle società tedesche, destinatarie di quelle informazioni - infine, quanto alla domanda di C.P. di accertamento dell'illecito diffamatorio ai suoi danni, per l'insufficienza della comunicazione dell'avvio della procedura conciliativa presso una società di Bergamo del cui consiglio di amministrazione era vicepresidente, nemmeno essendo stato allegato che l'atto di contestazione delle società tedesche sia stato letto da altri del resto, il fatto illecito del dipendente o collaboratore infedele di IRT K. in concorso con S.i.sv.el. ed i suoi amministratori è stato commesso in Germania, lì sono stati percepiti i proventi illeciti, lì hanno sede le società danneggiate e gli editori/inserzionisti. 5. Hanno notificato separati controricorsi la S.i.sv.el. spa, D.R., d.S.G. e C.P., tutti - con diversa ampiezza - contestando le tesi delle ricorrenti ed invocando il riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano, non mancando il D. di articolare altresì almeno quattro distinte questioni da sottoporre con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea e comunque analoghe istanze formulando anche altri fra i controricorrenti. 6. Il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria, con richiesta di declaratoria della giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande ed in particolare ritenendo extracontrattuale anche la natura dell'oggetto della prima di quelle, nonchè reputando assorbite le questioni di inammissibilità del regolamento e di litispendenza internazionale. 7. Disposta la trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. g , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, dapprima per il 09/06/2020 e poi per il 17/11/2020, per ognuna di tali adunanze ciascuna parte deposita memorie ai sensi del comma 2 di tale disposizione ed è prodotta - tra l'altro copia, con traduzione, della sentenza pronunciata dai giudici tedeschi nel settembre 2019 sulla domanda delle odierne ricorrenti contro S.i.sv.el. spa mentre con comunicazione pervenuta a mezzo p.e.c. il difensore delle ricorrenti chiede lo stralcio della seconda memoria depositata dal controricorrente C., prospettandone l'inammissibilità poichè in replica alle conclusioni del P.G. e delle altre parti. Ragioni della decisione A Definizione del thema decidendum e questioni preliminari. 1. Va preliminarmente esclusa la ritualità di motivi o argomenti diversi da quelli proposti con gli atti introduttivi del presente procedimento, attesa la loro immutabilità o inemendabilità con atti successivi in base a principi generali del giudizio di legittimità estensibili quindi anche al regolamento di giurisdizione e sui quali, per tutte, v. da ultimo Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691 e precisato che la memoria prevista dall'art. 380-ter c.p.c. è consentita di certo una sola volta, ma pur sempre in relazione all'adunanza fissata per la decisione e quindi anche in caso di rifissazione di quella pertanto, pur non ammettendosi una contromemoria o memoria di replica per la medesima adunanza, nulla pare ostare a che nella memoria per una successiva adunanza si tenga conto, fermo il limite dell'immodificabilità o immutabilità di quanto sostenuto con gli atti introduttivi, di quanto comunque accaduto nelle more. 2.Sempre in via preliminare, va disattesa l'istanza di trattazione del presente regolamento in pubblica udienza, per di più in invocata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 380-ter c.p.c., che quella modalità di trattazione non prevede espressamente per il regolamento di giurisdizione, neppure quando si tratta di giurisdizione del giudice italiano rispetto a quello straniero, benchè possa prospettarsi in questo caso sempre e per definizione la risoluzione di questioni di particolare importanza. 3.Pur non occorrendo forzare l'interpretazione della norma processuale per la celebrazione di un regolamento di giurisdizione in pubblica udienza poichè la fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento di competenza in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anzichè nelle forme del prescritto rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, configurerebbero mera irregolarità Cass. Sez. U. 08/04/2008, n. 9153 , a questa Corte rimane riservata un'amplissima discrezionalità nella scelta del rito da applicare Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14437 , per l'equipollenza, ai fini della tutela del contraddittorio, delle due modalità disegnate dalla riforma del 2016 entrambi conformi alla Costituzione ed alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, secondo quanto già riconosciuto dalle sezioni semplici, rispettivamente, da Cass. ord. 10/01/2017, n. 395, nonchè da Cass. ord. 22/02/2017, n. 4541 . 4.E, nella specie, nonostante l'effettiva complessità e la rilevanza delle questioni da affrontare, l'ampiezza delle difese di tutte le parti rende evidente come ogni esigenza di tutela del diritto di difesa sia stata adeguatamente rispettata anche con il rito camerale non partecipato di cui va riconosciuta la piena ed appagante sufficienza, in relazione all'indubbia consistenza e delicatezza delle numerose questioni agitate, con conseguente esclusione di qualsiasi ragione per non applicare alla lettera la norma sul procedimento del regolamento di giurisdizione che impone la trattazione camerale. 5.Tutto ciò posto, va allora individuato il molteplice oggetto del presente regolamento, articolato su nove diversi motivi, culminanti nell'invocazione della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano a il primo sulla domanda di accertamento negativo delle condotte illecite di S.i.sv.el., dispiegata da questa con intervento adesivo di AudioMPEG Inc. nei confronti della Irt e della BRM b il secondo sulle domande risarcitorie di accertamento dell'illecito lato sensu diffamatorio o denigratorio o di scorrettezza professionale e di condanna generica al risarcimento del danno di cui ai nn. 2 e 3 dell'atto di citazione dispiegate dalla S.i.sv.el. e con intervento adesivo di AudioMPEG Inc. nei confronti della IRT e della BRM c il terzo su tutte le domande di S.i.sv.el., in ragione della litispendenza davanti al giudice tedesco, considerato adito per primo per rilevare a tal fine l'istanza di conciliazione d il quarto sulla domanda di accertamento negativo delle condotte illecite di S.i.sv.el. e di D.R., come dispiegata dalla prima e fatta propria dal secondo nei confronti della IRT e della BRM di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del primo motivo e il quinto sulle domande risarcitorie di accertamento dell'illecito lato sensu diffamatorio o denigratorio o di scorrettezza professionale e di condanna generica al risarcimento del danno come dispiegate dalla S.i.sv.el. e fatte proprie da D.R. nei confronti della Irt e della BRM di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del secondo motivo f il sesto sulla domanda di accertamento negativo delle condotte illecite di S.i.sv.el. e d.S.G., dispiegata da questi nei confronti tanto della IRT che della medesima S.i.sv.el. di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del primo motivo g il settimo sulle domande risarcitorie, di accertamento dell'illecito lato sensu diffamatorio o denigratorio o di scorrettezza professionale e di condanna generica al risarcimento del danno, dispiegate da d.S.G. nei confronti quanto meno della IRT di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del secondo motivo h l'ottavo sulla domanda di accertamento negativo delle condotte illecite di S.i.sv.el. e di C.P., dispiegata da questi nei confronti della IRT di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del primo motivo i il nono sulle domande risarcitorie, di accertamento dell'illecito lato sensu diffamatorio o denigratorio o di scorrettezza professionale e di condanna generica al risarcimento del danno causato a C.P., dispiegate da questi nei confronti della IRT di oggetto sostanzialmente coincidente con quello del secondo motivo . 6. Deve poi respingersi l'eccezione preliminare di inammissibilità del regolamento, siccome proposto prima dell'assunzione delle prove costituende invocate dalle parti ed ammesse pure sulla questione di giurisdizione. E' vero - infatti - che il regolamento di giurisdizione va dichiarato inammissibile in dipendenza dell'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende, ma a tal fine occorre comunque contemperare i pure evidenti limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto Cass. Sez. U. ord. 20/11/2018, n. 29879, in applicazione dei principi enunciati a partire da Cass. Sez. U. 25/07/2001, n. 10089, seguita - tra le altre - da Cass. Sez. U. ord. 28/03/2006, n. 7035 sicchè già si è statuito che l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione deve essere stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, neppure essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile. 7. La stessa esigenza di coordinamento impone che, ai fini dell'inammissibilità del regolamento per non ancora espletata attività istruttoria, questa debba avere ad oggetto circostanze rilevanti ai fini della decisione della questione di giurisdizione sicchè il non espletamento di quelle attività istruttorie non è di ostacolo all'ammissibilità del regolamento tutte le volte in cui la questione di giurisdizione può essere risolta in base ad argomenti ed elementi diversi e sui quali l'esito di quelle attività istruttorie non ancora espletate non è in grado di influire, come nel caso in cui esse abbiano ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della giurisdizione ciò che, per quanto si verrà esaminando, si verifica appunto per ognuna delle questioni di giurisdizione qui agitate, con la conseguenza che queste non sono pregiudicate, se non altro nella specie, dall'addotto mancato espletamento di quelle attività istruttorie e che, pertanto, il proposto regolamento è ammissibile, sotto questo profilo. B. La normativa Eurounitaria applicabile. 8.Giova, a questo punto e prima di esaminare i singoli motivi di regolamento, non solo puntualizzare che non è certamente consentito alla Corte di cassazione italiana statuire su quale sia il giudice straniero munito di giurisdizione tanto non potendo rientrare nelle sue istituzionali attribuzioni, cui l'ordinamento dei giudici stranieri resta ovviamente del tutto estraneo , ma solo se quello italiano ne sia provvisto oppur no Cass. Sez. U. ord. 18/03/2019, n. 7621 , ma soprattutto richiamare i testi normativi Eurounitari suscettibili di trovare applicazione nella specie e, precisamente, del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rifusione , che, tra l'altro, prevede - al suo art. 7, alle prime due lettere del comma 1 Articolo 7. Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro 1 a in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio b ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto c la lett. a si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. b 2 in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - al suo art. 24 della sezione 6, intitolata Competenze esclusive Articolo 24 Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro 1 2 in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede. Al fine di determinare tale sede l'autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato - al suo art. 25 nella sezione 7, intitolata proroga di competenza art. 25 1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere a concluso per iscritto o provato per iscritto b in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o c nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza. 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido. - ai suoi artt. 29 e 30 della sezione 9, intitolata litispendenza e connessione art. 29 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell'art. 32. 3. Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima. Art. 30 1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento. 2. Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione. 3. Ai fini del presente articolo si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata. . C. La litispendenza Eurounitaria. 9. In via logicamente preliminare, va ora esaminato il terzo dei motivi sopra riassunti al punto 5 - e quindi sub 5.c - e relativo all'interferenza, coi giudizi intrapresi davanti al Tribunale di Torino, delle iniziative giudiziarie civili delle convenute società tedesche ma ogni questione relativa alla litispendenza internazionale esula dall'ambito del regolamento di giurisdizione, riguardando una questione di applicazione di norma processuale e non l'astratta titolarità della giurisdizione in capo al giudice adito. 10. Infatti, già Cass. Sez. U. 22/12/2017, n. 30877 tra le altre confermata da Cass. Sez. U. 13/05/2019, n. 12638 , ha superato la contraria impostazione di Cass. Sez. U. ord. 08/06/2011, n. 12410, per ritornare all'orientamento precedente su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. 28/04/1999, n. 274 , sicchè va negata la stessa astratta configurabilità di una questione di giurisdizione in caso di mancato riconoscimento della litispendenza internazionale, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, nemmeno convertibile, per non essere quello ammesso contro provvedimenti che la sospensione neghino, nel regolamento di competenza c.d. improprio Cass. Sez. U. 29/01/2001, n. 37 . 11. Ne deriva l'inammissibilità del relativo motivo e di ogni questione ad esso connessa, con conseguente devoluzione al giudice del merito cui sarà riconosciuta spettare la giurisdizione anche di ogni potestà decisionale sulla questione della litispendenza internazionale a tanto consegue poi il difetto di rilevanza in questa sede della relativa questione di interpretazione delle norme del Regolamento che si chiede sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con conseguente reiezione della corrispondente richiesta. 12. Neppure rileva in questa sede l'eventuale connessione almeno parzialmente soggettiva e in larga parte oggettiva per interdipendenza di causae petendi e di petita - tra le controversie pendenti in Italia e nella Repubblica federale tedesca è vero che l'art. 30 del Regolamento UE 1215/12 consente la sospensione del procedimento da parte dell'autorità giurisdizionale adita successivamente in caso di cause connesse ma, poichè anche ogni relativa questione atterrebbe all'applicazione di norme sul procedimento e non sulla giurisdizione, non è dato in questa sede rilevarla, restando riservato il suo apprezzamento al giudice del merito munito di giurisdizione. 13. In altri termini, il concreto thema decidendum devoluto col presente regolamento preventivo di giurisdizione non solo esclude di verificare di ufficio altri profili di interferenza tra le due azioni sotto profili diversi dalla litispendenza già qualificata come irrilevante in questa sede, ma soprattutto non esime questa Corte dalla verifica della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano sulle domande originariamente proposte a questo, beninteso impregiudicata la valutazione, ad opera di quella tra le autorità giurisdizionali che dovesse ritenersi successivamente adita, dell'opportunità di sospendere il proprio procedimento in applicazione della richiamata norma Eurounitaria. 14. Tanto non è contraddetto dalla recente Cass. Sez. U. 13/05/2019, n. 12638, per la quale non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente a controversie in cui sussista un'ipotesi di litispendenza o connessione. 15. In primo luogo, infatti, tale conclusione è raggiunta pur sempre nel caso, assolutamente peculiare ed al quale non può in alcun modo ricondursi la presente fattispecie, di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi Paesi dell'Unione Europea ed ove il giudice straniero sia stato adito in forza di una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione preventivamente rispetto al giudice italiano, poi adito anch'esso in forza di una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione. 16. In via dirimente, comunque, non può rilevarsi di ufficio in sede di regolamento preventivo di giurisdizione una questione di connessione o litispendenza, quando non sia stata direttamente benchè, come detto più sopra, in modo inammissibile, non riguardando una questione di giurisdizione, ma di applicazione di norma processuale sulla sospensione dedotta dalla parte a sostegno esclusivo della negazione o dell'affermazione della giurisdizione cosa che nella specie accade solo quanto alla dedotta litispendenza, ma non anche per alcuna ipotesi di connessione infatti, l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione colpisce lo specifico motivo incentrato sulla prospettata insussistenza della giurisdizione per la ragione invece meramente processuale della litispendenza Eurounitaria, ma non quello che involga la sussistenza o meno della giurisdizione sulla domanda originaria in sè e per sè considerata. D L'azione di accertamento negativo di S.i.sv.el 17. Può così passarsi al merito delle altre questioni di giurisdizione, ad iniziare da quella relativa all'azione di accertamento negativo delle responsabilità di S.i.sv.el. quanto alle condotte prospettate dalla controparte tedesca come a vario titolo scorrette o illegittime, anche in collusione con dipendenti o collaboratori degli enti tedeschi, volte a conseguire, mediante la sottoposizione di dati inesatti o incompleti sull'effettiva redditività dei brevetti mpeg3 ed in occasione dei rinnovi o degli aggiornamenti dei testi contrattuali regolanti i rapporti tra i titolari dei brevetti e l'intermediario professionale nella loro gestione, la pattuizione in via forfettaria del corrispettivo di un contratto di sfruttamento di brevetti in materia di alta tecnologia nel settore radio e teletrasmissioni, in luogo della più remunerativa modalità a percentuale, così lucrando ingentissimi profitti, quantificati in diverse centinaia di milioni di Euro. 18. Al riguardo, determinante si rivela la qualificazione di quella domanda, che tutti gli originari attori qualificano come extracontrattuale, per invocare sostanzialmente l'art. 7, n. 2 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rifusione . 19. Al contrario, le originarie convenute riconducono quella domanda ad un'azione contrattuale, per invocare poi l'applicazione della clausola di proroga della competenza - in favore del Tribunale di Mannheim nel Land del Baden-Wurttemberg, RFG - adietta a ciascuna delle pattuizioni via via succedutesi tra le parti ed ai sensi dell'art. 25 del medesimo Regolamento UE n. 1215/12 . 20. Orbene, nell'atto di citazione di S.i.sv.el. cui ha pacificamente aderito AudioMPEG Inc. e precisamente alle sue pagine 17 e 18, si legge chiaramente che la causa petendi sta nell'esclusione di qualsivoglia responsabilità da inadempimento di precisi obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione dei diversi contratti che hanno nel tempo regolato l'unitario rapporto contrattuale, tra loro succedendosi l'uno all'altro e tanto configura idoneamente la controversia come relativa a quelle obbligazioni contrattuali. 21. Non vale infatti a mutarne la natura nè il riferimento, che resta apodittico o comunque contrastante con tale esplicita argomentazione, all'art. 2043 c.c., a prescindere da qualunque attività di precisazione della domanda eventualmente seguita entro il primo dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 non solo perchè tanto non viene indicato in modo chiaro ed univoco in questa sede da chi ne ha interesse cioè dalle attrici originarie, che non possono giovarsi della mera trascrizione delle conclusive richieste, prive però di quella degli argomenti a sostegno, diversi ed ulteriori rispetto a quelli della citazione , ma soprattutto per l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dell'immutazione della qualificazione degli elementi costitutivi della pretesa di ampiezza pari a quella qui prospettata. 22. In sostanza, che le condotte di inadempimento dei precisi obblighi informativi o del generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, quali funzionali alla rinegoziazione dei termini del rapporto nel corso della sua vita ed in vista del suo periodico rinnovo, si siano concretate nella collusione della S.i.sv.el. e/o di alcuni dei suoi amministratori con un dipendente o collaboratore della IRT non le tramuta da condotte vietate dal contenuto di quegli obblighi in illeciti extracontrattuali. 23. Tale conclusione vale a maggior ragione nel contesto processualcivilistico Eurounitario, che esclude l'applicabilità della disciplina sugli illeciti - invocata dall'attrice originaria - in tutte le fattispecie in cui tra le parti sussiste un vincolo contrattuale o comunque un'obbligazione specificamente assunta Corte giust. C.E. 17/09/2002, Tacconi, in causa C-334/00 . 24. E neppure possono i riferimenti alle sole conclusioni e a maggior ragione nella comparsa ex art. 183 c.p.c., comma 6 valere, oltretutto in difetto di adduzione di specifici elementi in contrario da parte degli interessati controricorrenti, a scalzare la riqualificazione imposta dalla chiara lettura delle pagine 17 e 18 dell'atto di citazione. 25. La premessa implica l'applicazione alla fattispecie delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale in favore dell'autorità giudiziaria tedesca, contenute nei singoli contratti via via succedutisi e puntualmente riprodotte nel ricorso per regolamento, tali da configurare un rapporto negoziale sostanzialmente unitario a dispetto della sua protrazione nel tempo. 26. Ed una tale proroga, alcunchè in contrario risultando dagli atti e del resto alla stregua dell'omnicomprensivo testuale tenore letterale di quelle clausole, deve aversi per esclusiva ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, come riconosciuto da questa Corte di legittimità da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 27/01/2020, n. 1717 e dalla Corte di Giustizia che, con sentenza 24 ottobre 2018, in causa C-595/17, Apple Inc., ha ammesso l'operatività della clausola anche in caso di domanda risarcitoria per presupposta violazione di altre normative Eurounitarie, come in tema di concorrenza , riferibile ad ogni tipo di controversia comunque implicante il rapporto contrattuale per cui è causa, senza necessità di verificarne la tenuta o l'ambito alla stregua del diritto sostanziale applicabile. 27. Non rilevano in contrario nè la sfumatura lessicale delle clausole, che tutte si riferiscono comunque ad ogni disputa tra le parti nel corso del rapporto contrattuale, nè l'epoca cui si riferiscono i fatti, visto che pacificamente la disputa è insorta nella vigenza del Regolamento n. 44/2001 e quanto meno per inadempimenti - al netto della prescrizione - tutti verificatisi sotto il suo regime, sicchè al contratto del cui inadempimento si tratta si applica certamente quanto meno l'art. 23 di quest'ultimo, sostanzialmente corrispondente all'art. 25 del Regolamento n. 1215/2012 ove non direttamente applicabile in ragione del tempo di proposizione della domanda . 28. Ne consegue che ogni contestazione od ulteriore argomentazione al riguardo resta assorbita e che difetta la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo di condotte illecite comunque ricondotte nell'ambito di un rapporto contrattuale tra le parti. E L'azione di accertamento di S.i.sv.el. della scorrettezza professionale delle controparti. 29. Per passare poi alla questione di giurisdizione sull'azione di accertamento dell'illegittimità della condotta delle originarie convenute tedesche di diffamazione - ovvero di denigrazione o di infondata imputazione di scorrettezza professionale - deve osservarsi che essa ha la caratteristica di riferirsi alla reazione di queste avverso quelle che le medesime qualificano violazioni della complessiva autoregolamentazione di interessi trasfusa nei testi contrattuali via via susseguitisi, sostanziandosi in una veemente reazione contro quella che è presentata come una scorrettezza reazione che gli attori in Italia prospettano a loro volta come illegittima. 30. Una tale domanda - e l'accessoria di condanna generica investe, a differenza della prima, esclusivamente una condotta illecita, non riconducibile al regolamento contrattuale tra le parti se non in quanto questo ne costituisce l'occasione e ricade allora sotto la previsione dell'art. 7, n. 2, del Regolamento n. 1215/2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire . 31. Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU C 2015 37, punto 45 del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU C 2016 449, punto 28 del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, EC C 2018 533, punto 28 e giurisprudenza ivi citata e del 29 luglio 2019, Tibor-Trans Fuvarozo es Kereskedelmi Kft., C-451/18, punto 25 . 32. Ora, la stessa Corte giust. Grande Sezione del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen 00 e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB, C-194/16, invocata dalle ricorrenti, individua fori alternativi a quello della sede statutaria, ma solo se in questa non vi sia prevalente l'attività della danneggiata persona giuridica, tanto da escluderne la coincidenza con il proprio centro di interessi cosa che non solo non viene dedotto o dimostrato, ma che certamente non si verifica in un caso in cui il danno immediato si verifica in Germania con la pubblicazione in tedesco. 33. E così, restando irrilevante, per la consolidata giurisprudenza di Lussemburgo, il luogo della materiale immissione in circolazione della notizia lesiva, basti qui rilevare che la stessa dimensione globale della danneggiata, non contestata dalle ricorrenti e comunque risultante dalle caratteristiche stesse del fatto, implica che il danno si verifichi con maggiore intensità proprio nella sua sede statutaria, in difetto di prova della preminenza o prevalenza dell'attività sociale in luogo diverso con quella, cosa che nemmeno si deduce, in Italia. 34. Di conseguenza, l'azione risarcitoria di S.i.sv.el. spa rientra nella giurisdizione del giudice italiano ed il relativo motivo di regolamento è infondato. F Le domande di accertamento negativo degli amministratori. 35. Nonostante l'apparente sovrapponibilità con quelle della S.i.sv.el. delle domande di ognuno degli amministratori, la soluzione qui raggiunta per le une non può immediatamente estendersi alle altre, a cominciare da quelle di accertamento negativo di illeciti commessi dai secondi nella qualità di amministratori della prima. 36. Pur in difetto nel ricorso, se non per le domande di D.R. ed in quanto prospettate come adesive e quindi coincidenti con quelle di S.i.sv.el. spa, di specifici elementi sulla causa petendi di volta in volta azionata, è possibile ricavare che quelle domande sono state proposte da coloro nei cui confronti la controparte contrattuale della società di cui essi erano stati amministratori aveva prospettato, avviando una procedura di conciliazione in Germania ma, a quanto consta, senza dare seguito pure ad un contenzioso, a differenza che per la S.i.sv.el. , un concorso - di cui qui non rileva l'ulteriore estensione ad un dipendente o collaboratore della danneggiata - nelle condotte in cui le scorrettezze professionali della società si sarebbero concretate. 37. L'azione di accertamento negativo di tali condotte ha quindi ad oggetto la responsabilità dell'amministratore verso il terzo estraneo alla società per condotte tenute nell'esercizio della sua carica o delle sue incombenze la quale ha, per la consolidata giurisprudenza nazionale, natura extracontrattuale e - non bastando il mero inadempimento contrattuale da parte della società, ma occorrendo specifiche e personali condotte dell'amministratore per tutte e da ultimo Cass. ord. 12/06/2019, n. 15822 - può concorrere con la responsabilità contrattuale in generale Cass. Sez. U. 05/12/2019, n. 31755 anche della società verso il socio o il terzo. 38. In tale contesto, pur non potendo estendersi ad alcuno degli amministratori la clausola di proroga della giurisdizione propria del rapporto diretto tra le due società contraenti come ha precisato Corte giust. 28 giugno 2017, Leventis, soprattutto punti 33 e 35, con riferimento all'art. 23 paragrafo 1 del Regolamento n. 44/2001, corrispondente all'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento 1215/2012 , va rilevato che si tratta, in tesi, della negazione della violazione di specifici obblighi informativi o di buona fede, tale da indurre la controparte a confidare sulla convenienza di una pattuizione di corrispettivo in via forfettaria. 39. Orbene, questi avrebbero chiaramente dovuto adempiersi - in difetto, allo stato, di altri elementi sottoposti al diretto esame di questa Corte - alla sede della controparte tedesca, siccome beneficiaria delle condotte oggetto di quegli obblighi e destinataria delle relative informazioni, complete e puntuali e tali - nella sua tesi - da non rivelarsi decettive. 40. Ora, poichè si verte in materia di illecito e vanno applicati i criteri già ricordati sopra ai punti 30 e seguente, è allora con evidenza ed immediatezza esclusa l'operatività, quale criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, del luogo in cui il danno si è verificato, questo identificandosi con la sede statutaria della creditrice di quegli obblighi, dove essa ha maturato la sua determinazione di stipulare il contratto a condizioni in tesi per lei assai svantaggiose e cioè nella Repubblica federale tedesca. 41. Ma questa ricostruzione esclude pure l'operatività, quale criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, del luogo di commissione della condotta, intesa - per quanto detto - come comportamento concorrente con l'inadempimento dell'obbligo gravante ex contractu sulla società di cui erano amministratori, poichè il prospettato negato illecito non si esaurisce in alcuni soltanto degli episodi di negoziazione, ma investe appunto una complessiva condotta di concorso degli amministratori in una prospettata pluriennale sottrazione ad obblighi di buona fede. 42. D'altro lato, neppure nelle prove costituende articolate e nella misura in cui sono trascritte negli atti sottoposti direttamente e ritualmente a questa Corte, in adempimento degli oneri loro incombenti anche nel regolamento di giurisdizione con conseguente irrilevanza, ai fini dell'inammissibilità di questo, invocata dai resistenti, della circostanza del loro mancato espletamento, ma pure di ogni puntualizzazione successiva si dà conto o prospetta che quelle siano state tutte poste in essere in Italia, se non nelle sole e limitate occasioni indicate, la cui sufficienza causale neppure viene postulata dall'attore in azione di accertamento negativo, onerato quindi della relativa prova. 43. Nè, ancora, può sostenersi la sussunzione della fattispecie entro la previsione dell'art. 24, n. 2, del Regolamento n. 1215/2012 delle azioni di responsabilità del terzo nei confronti degli amministratori, attesa la chiara definizione di queste come azioni extracontrattuali concorrenti, ma a condizioni o presupposti differenti e non necessariamente coincidenti, con quelle ordinariamente spettanti alla controparte di un rapporto contrattuale con la società di recente, questa Corte Cass. Sez. U. ord. 02/03/2020, n. 5682 ha sul punto statuito che l'art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. 44. Tanto implica la piana applicabilità della disciplina dell'art. 7, n. 2, del Regolamento 1215/12 in luogo della diversa norma invocata dal controricorrente, neppure ravvisandosi, già in tesi nella prospettazione delle parti del presente giudizio, una decisione dell'organo sociale, quanto piuttosto una condotta, appunto in tesi decettiva o lato sensu scorretta, dei suoi organi amministrativi durante il corso del pluriennale rapporto contrattuale con le controparti e da ricondursi ad un inadempimento di obblighi previsti dal contratto, non a decisioni o determinazioni o formazioni di volontà sociale in senso proprio e così restando esclusa, essendo chiara la non configurabilità di dubbi interpretativi sulla norma Eurounitaria, la necessità di rimettere la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia, in reiezione della corrispondente richiesta del D 45. Ancora, non giova al qui resistente d.S. avere convenuto in unitario giudizio dinanzi al giudice italiano tanto la controparte del contratto la cui infedele esecuzione questa ha dedotto e che l'attore contesta, quanto la stessa società di cui quest'ultimo è stato amministratore. 46. A fondare la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno dei convenuti in caso di pluralità di questi, occorre pur sempre, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 1215/2012, che tra le domande nei confronti di ciascuno dispiegate vi sia un collegamento così forte da esigere una trattazione unitaria ed una decisione unica per una rassegna della giurisprudenza della Corte di giustizia e di queste Sezioni Unite, v. Cass. sez. U. ord. 18/03/2019, n. 7621, nn. 33 a 39 . 47. In particolare, l'art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012 va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste sicchè una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi indirettamente sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. 48. Pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro i due convenuti esclude che possa operare il criterio di collegamento previsto dal richiamato art. 2 - il domicilio di uno qualunque dei due convenuti, in modo tale che attragga anche la domanda contro l'altro - in caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore. 49. Al riguardo, difettano in controricorso - neppure potendo sopperire, per la già ricordata giurisprudenza di legittimità, eventuali integrazioni successive - appaganti e puntuali indicazioni nel controricorso del d.S. sulla specifica causa petendi azionata anche contro la seconda società, sicchè, per l'autonomia delle due azioni di accertamento negativo, quella relativa alla pretesa responsabilità extracontrattuale dell'amministratore verso il terzo contraente della società e quella contrattuale per l'inadempimento da parte di quest'ultima, quel collegamento non può dirsi, nella specie, esistente ed il litisconsorzio facoltativo passivo instaurato sua sponte dall'attore non può fondare la giurisdizione del giudice dello Stato di domicilio della S.i.sv.el. spa. 50. Non può affermarsi allora la giurisdizione del giudice italiano, in relazione alle domande di accertamento negativo delle scorrette condotte degli amministratori ed i relativi motivi del qui proposto regolamento il quarto, il sesto e l'ottavo vanno accolti, con la conseguente declaratoria. G Le domande risarcitorie degli amministratori. 51. Le azioni risarcitorie degli amministratori hanno lo stesso oggetto di quella dispiegata dalla S.i.sv.el. spa, cioè l'accertamento dell'illegittimità della condotta delle originarie convenute tedesche di diffamazione, ovvero di denigrazione o di infondata imputazione di scorrettezza professionale, pure nei confronti di quegli amministratori in evidente concorso con la società - e la conseguente condanna generica di quelle sicchè ad esse vanno applicati i principi in materia di art. 7, n. 2, del Regolamento 1215/2012, di cui sopra al punto 30. 52. Preliminarmente, neppure in questo caso giova all'ex amministratore d.S. la circostanza di avere convenuto contemporaneamente, oltre alle società tedesche, anche la stessa società di cui è stato amministratore l'ancora più marcata autonomia tra le due condotte oggetto dell'attività di denigrazione o diffamazione - oggetto del positivo accertamento - rende viepiù evidente l'insussistenza se non di alcuna pretesa azionabile nei confronti della società di cui è stato amministratore il cui ruolo nella domanda di risarcimento per i fatti commessi dalla sua controparte straniera risulta tuttora completamente oscuro , comunque almeno di qualsiasi collegamento tra le pretese risarcitorie verso la diffamante tedesca e qualsiasi eventuale pretesa nei confronti della propria società. 53. Così, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro le due convenute esclude che possa operare il criterio di collegamento previsto dal richiamato art. 2 - il domicilio di uno qualunque dei due convenuti, in modo tale che attragga anche la domanda contro l'altro - in caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte di quest'ultima, di valutazioni di scorrettezza delle condotte della società e dell'amministratore stesso ne consegue che non opera, in favore del d.S., l'art. 8, n. 1, del Regolamento 1215/2012 e neppure quanto a tale domanda può egli convenire in Italia la controparte tedesca. 54. Più in generale, poi, in questo caso non giova agli originari attori, a fondare la giurisdizione del giudice italiano, il luogo dove è stata posta in essere la condotta generatrice del danno, perchè tutte le attività di formulazione delle accuse ritenute ingiuste e diffamatorie si sono svolte in Germania, per di più prevalentemente in lingua tedesca o su mezzi di comunicazione diffusi in quel contesto. 55. E neppure può giovare a tutti loro il diverso luogo della verificazione del pregiudizio, questo dovendo intendersi coincidente, per la persona fisica, con il domicilio, alla stregua della giurisprudenza Eurounitaria già richiamata sopra ai punti 30 e seguente e di chiarezza ed univocità tali da escludere di dovere rimettere la relativa questione alla Corte di giustizia così disattendendosi la relativa richiesta del D. , che non consente di ricondurre alla previsione dell'art. 7, n. 2, del Regolamento 1215/2012, quale luogo del verificato illecito, luoghi ulteriori diversi dal domicilio, se non per la persona giuridica ed a meno che non siano appunto prevalenti su quello corrispondente della sede statutaria. 56. Tanto esclude che per il D. e per il d.S. sussista almeno tale criterio di collegamento con la giurisdizione del giudice italiano, identificandosi pacificamente il domicilio di entrambi in Svizzera e non rilevando che il danno di cui parrebbero dolersi ma con specificazione che non provano adeguatamente di avere operato entro il termine di cui all'art. 183, comma 5, o - a tutto concedere e ricorrendone i presupposti - comma 6, n. 1 c.p.c. si sia prodotto esclusivamente o prevalentemente in Italia in dipendenza di importanti attività economiche da loro svolte in questa Nazione. 57. Difetta invero la dimostrazione, non oggetto neppure delle prove costituende ammesse ma non ancora espletate di cui a questa Corte è stata data rituale contezza con conseguente irrilevanza, ai fini dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione invocata dai resistenti, della proposizione di questo prima della loro assunzione , del carattere prevalente del corrispondente centro di interessi in Italia rispetto al luogo della loro residenza quali persone fisiche. 58. Il medesimo principio implica però che almeno per C.P., domiciliato in Italia, sussista la giurisdizione del giudice italiano quanto alla domanda risarcitoria di accertamento dell'illecito ed a quella di condanna generica ciò che impone il rigetto del corrispondente motivo del presente regolamento di giurisdizione, con la relativa declaratoria, con soluzione diversificata opposta rispetto alle domande del D. e del d.S H Conclusioni. 59. In definitiva, inammissibile il terzo motivo di regolamento, va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano soltanto quanto alle domande di accertamento dell'illegittimità della condotta - di diffamazione o denigrazione o di sleale concorrenza - delle originarie convenute straniere e di condanna generica al risarcimento del danno dispiegate dalla S.i.sv.el. spa e da C.P. proposte in uno alle domande principali di accertamento negativo dell'illegittimità della condotta degli attori, iscritte ai nn. 16042/17 e 19299/17 del r.g. del Tribunale di Torino - sezione specializzata in materia di impresa , con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le altre, vanno adottate le conseguenti declaratorie, in applicazione dei seguenti principi di diritto è inammissibile, in sede di regolamento di giurisdizione, ogni questione in materia di litispendenza internazionale, anche alla stregua del Regolamento n. 1215/2012, questa non configurando una questione di giurisdizione neppure in caso di mancato o negato riconoscimento di detta litispendenza, nè potendo convertirsi quel regolamento in quello di competenza c.d. improprio, mai consentito contro i provvedimenti che la sospensione non dispongano ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento negativo della responsabilità contrattuale da inadempimento di precisi obblighi informativi e da violazione del dovere di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto, dovendosi quella qualificare di natura contrattuale, in presenza di clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice straniero di tutte le controversie relative ad una serie di contratti, succedutisi nel tempo, regolanti un rapporto sostanzialmente unitario tra il titolare di brevetti nel settore dell'alta tecnologia delle comunicazioni e l'intermediario professionale per la gestione delle relative licenze di utilizzo in tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012 va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste pertanto, la diversità ontologica tra le domande proponibili contro i due convenuti esclude l'operatività del criterio di collegamento per entrambi del domicilio di uno qualsiasi di loro sia nel caso di azione di accertamento negativo della propria condotta illecita quale concorrente nell'inadempimento di obbligazioni derivanti da un contratto con un terzo stipulato dalla società di cui l'attore è stato amministratore, sia nel caso di azione di accertamento dell'illegittimità delle condotte di divulgazione, da parte della controparte di quest'ultima, di valutazioni di scorrettezza delle condotte della società e dell'amministratore stesso poichè l'azione di accertamento dell'illegittimità di una condotta, idonea a causare pregiudizio professionale, di diffusione di valutazioni di sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale ha ad oggetto un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Regolamento n. 1215/2012 a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire ed alla stregua della chiara e costante interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sussiste la giurisdizione del luogo in cui si è concretizzato il danno in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, a quello dell'evento generatore di tale danno e coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, tranne che quivi non ne sia prevalente l'attività, tanto da escluderne la coincidenza con il proprio centro di interessi pertanto, restando irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva, sussiste la giurisdizione del giudice italiano solo quando in Italia il danneggiato abbia il proprio domicilio o, se persona giuridica, la sua sede statutaria, a meno che non si provi che il centro di interessi effettivo sia appunto in Italia . 60. Va precisato, per quanto possa occorrere, che in tal senso risultano assorbite, tanto da non dovere essere compiutamente e separatamente esaminate, tutte le questioni sulle quali le parti abbiano inteso o sottinteso sollecitare la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in quanto dette questioni sono evidentemente, quand'anche per implicito, incompatibili con i principi di diritto appena enunciati, qui confermati quali espressione di giurisprudenza chiara ed univoca di quella Corte o corrispondenti alla piana applicazione di strumenti normativi Eurounitari, ciascuno dei quali qualificabile senza meno come acte claire. 61. Infine, quanto alle spese del presente procedimento, la particolare complessità e la novità, nei precisi termini, delle singole questioni di diritto trattate, se non pure la soccombenza reciproca anche in quanto solo parziale, di certo integrano i presupposti per la totale compensazione tra tutte le parti. 62. Da ultimo, non integrando il regolamento preventivo di giurisdizione un'impugnazione in senso tecnico, non sussistono i presupposti per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sull'obbligo di versamento, da parte dell'impugnante interamente soccombente, di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'impugnazione. P.Q.M. Dichiarato inammissibile il terzo motivo del presente regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulle domande di accertamento dell'illegittimità della condotta delle originarie convenute straniere e di condanna generica al risarcimento del danno dispiegate dalla S.i.sv.el. spa e da C.P. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le altre domande. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.