Richiesta di protezione internazionale: in quali casi il giudice è tenuto a disporre l’audizione del richiedente?

In tema di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente se nel ricorso vengono dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda oppure se ritiene necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente. Infine, deve essere disposta l'audizione se il richiedente ne abbia fatto istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26124/20, depositata il 17 novembre. A seguito del rigetto della richiesta di protezione internazionale , un cittadino della Liberia proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Cagliari, il quale però rigettava l’impugnazione. Secondo il Giudice il racconto del ricorrente non era credibile, inoltre il transito dalla Libia non giustificava la richiesta di permesso umanitario non essendo allegate le ipotetiche conseguenze negative sulla sua salute. Il richiedente ha proposto ricorso in Cassazione dolendosi per l’ omessa audizione in sede giudiziale , posto che la Commissione territoriale non aveva reso disponibile la copia della videoregistrazione dell’audizione. Il Collegio coglie l’occasione per chiarire se e a quali condizioni, in assenza della videoregistrazione del colloquio, sussista l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente in sede giurisdizionale. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul tema, la pronuncia giunge ad affermare che il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione territoriale, deve fissare l’udienza di comparizione ma non ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente salvo che a nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda b il giudice ritenga necessaria l’ acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza , precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile . Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito limitandosi ad affermare che sarebbe stato suo diritto. La censura si manifesta dunque generica e dunque inammissibile. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 settembre – 17 novembre 2020, n. 26124 Presidente Campanile – Relatore Tricomi Fatti di causa S.K.V.D.M. , cittadino della [], impugnò innanzi al Tribunale di Cagliari il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, con ricorso che fu rigettato con decreto emesso l’8.3.18. Il Tribunale osservò che il racconto del ricorrente non era credibile, come ben motivato dalla Commissione il transito in Libia non giustificava il rilascio del permesso umanitario, non essendo state neppure allegate, in conseguenza di ciò, ipotetiche durature conseguenza negative sulla salute del ricorrente. Il richiedente ha proposto ricorso in cassazione formulando sei motivi ed ha depositato memoria fuori termine in vista dell’adunanza camerale dell’1/07/2019. Il Ministero ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 13/09/2019 è stata disposta la trattazione della controversia in pubblica udienza, in relazione alla questione dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione per essere la causa definibile sulla base degli atti già a disposizione. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.L. n. 40 del 2017, art. 6, comma 3 undecies, lett. c , commi 1 e 5, art. 8, lett. g e artt. 3, 24, 111 e 10, Cost., in relazione all’art. 6 Cedu e all’art. 342 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo. In particolare, il ricorrente - premesso che la Commissione non aveva reso disponibile la copia della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente e pur dando atto che la causa era stata fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore fol. 2 del ricorso - si duole che il Tribunale non abbia disposto la nuova audizione del ricorrente in sede giudiziale che, a suo dire, sarebbe obbligatoria per il solo fatto della suddetta mancata trasmissione della videoregistrazione e non già rimessa alla valutazione del giudicante circa la necessità o meno, non trattandosi di prova afferma anche di averla espressamente richiesta nel primo grado. Nega quindi di avere rinunciato - in primo grado - alla domanda di protezione internazionale per le ragioni rappresentate dinanzi alla CT e di avere omesso di contestare la decisione del suddetto Organo e trascrive i relativi passi del ricorso di primo grado fol. 6 del ricorso . Sostiene che la mancata audizione, con l’assistenza del difensore, ha leso il diritto di difesa non consentendogli di rappresentare compiutamente le sue ragioni. 1.2.1. L’esame della censura non può prescindere da una sorta di actio finium regundorum dei limiti del presente giudizio premesso che non è dubitabile che il giudice del merito abbia la facoltà, in virtù dei principi generali nella specie accentuati dall’obbligo di cooperazione , di disporre l’audizione del richiedente, si tratta di stabilire, come suggerisce l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, se ed eventualmente, a quali condizioni in assenza della videoregistrazione del colloquio, sussista l’obbligo di procedere all’effettuazione di tale incombente. 1.2.2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero Cass. n. 5973/2019 . Tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE. Tale Corte, infatti, nella sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, ha statuito che La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva . La Corte di Giustizia, ha, in particolare, evidenziato, nella sentenza sopra citata, ai punti 42, 43 e 44, che l’accertamento di una eventuale violazione dei diritti della difesa deve essere sempre condotto alla luce delle circostanze specifiche che caratterizzano la singola fattispecie, avendo riguardo alla natura dell’atto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme che regolano la materia interessata. Ne consegue che l’obbligo di esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto - previsto dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva procedure - deve essere interpretato alla luce dell’intero procedimento di esame della domanda di asilo, segnatamente con riguardo alla stretta interconnessione tra il procedimento di impugnazione e quello di primo grado davanti all’autorità amministrativa, nell’ambito del quale l’art. 14 della direttiva attribuisce al richiedente il diritto al colloquio personale. Peraltro, dato che, in caso di eventuale ricorso, il verbale dell’audizione deve essere inserito nel fascicolo e costituisce un elemento fondamentale nell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto condotto dal giudice adito, qualora il giudice ritenga di poter decidere sulla base dei soli elementi del fascicolo - come nel caso di una domanda manifestamente infondata non sussisterà in capo allo stesso alcun obbligo di ascoltare nuovamente il richiedente per espletare correttamente l’esame previsto dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva. In detto caso, un’accelerazione della procedura viene considerata rispondente all’interesse sia degli Stati membri, sia del richiedente stesso. 1.2.3. Nè, peraltro, l’obbligo del giudice investito dell’impugnazione di provvedere necessariamente ad una nuova audizione del richiedente può eventualmente affermarsi in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 marzo 2020 C-406/18, che, nel fare riferimento alla sentenza Sacko sopra esaminata, ha così ha osservato al punto 31 la Corte ha anche avuto occasione di rammentare che, in linea di principio, è necessario prevedere, nella fase giurisdizionale, un’audizione del richiedente a meno che non ricorrano determinate condizioni cumulative . In proposito, va osservato che tale affermazione è stata argomentata con il mero richiamo specifico ai punti nn. 37 e da 44 a 48 della precedente sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16 dall’esame dei quali, tuttavia, non emerge affatto il riconoscimento del diritto del richiedente di essere sempre e comunque sentito in sede giurisdizionale. Esaminando nel dettaglio tali punti, è pur vero che nel punto 37 della sentenza Sacko viene osservato che l’assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso integra una restrizione del diritti della difesa, tuttavia, al punto 38, la Corte UE aveva precisato che secondo la giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che questa rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza dei diritti garantiti . Al punto 39, la Corte Ue aveva, altresì, evidenziato che un’interpretazione del diritto di essere ascoltato - che è garantito dall’art. 47 della Carta - nel senso che quest’ultimo diritto non riveste un carattere assoluto è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, alla luce della quale deve essere interpretato il citato art. 47 posto che i suoi commi primo e secondo corrispondono all’art. 6, paragrafo 1, e all’art. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecatoresc Horatiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, Eu C2016 499, punti 40 e 41 giurisprudenza citata . . Nell’ulteriore sviluppo argomentativo, la Corte UE era poi giunta alle conclusioni già sopra illustrate punti 42, 43 e 44 , ovvero che la necessità che il giudice investito del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato dall’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva, che va, a sua volta, interpretato nel contesto dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, che è caratterizzata da una stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede. All’esito del suo articolato percorso motivazionale, la Corte ha, infine, affermato sempre al punto 44 che tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado . Infine, la Corte di Giustizia, nella predetta sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16, Moussa Sacko, nell’intento di lasciare al giudice ampia discrezionalità nell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e diritto di cui all’art. 46 direttiva, ha concluso al punto 48, che, sebbene l’art. 46 della direttiva 2013/32 non obblighi il giudice adito con ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale ad ascoltare il richiedente in tutti i casi , il legislatore nazionale non può impedire al giudice investito del ricorso di organizzare l’audizione del richiedente se lo ritiene necessario ai fini dell’esame. Nessuno spunto può quindi trarsi dalla sentenza Sacko, richiamata dalla più recente 19 marzo 2020 C-406/18, per configurare in capo al giudice l’obbligo di sentire sempre e comunque il richiedente in sede di ricorso di impugnazione. 1.2.4. Neppure la sentenza della Corte Gius. Ue del 6 luglio 2020 C-517/17, Mikiyos Addis, fornisce elementi utili per sostenere la tesi della necessaria audizione del richiedente da parte del giudice. La sentenza in esame è intervenuta in una fattispecie in cui l’autorità Amministrativa tedesca aveva rigettato l’istanza di protezione del richiedente senza il previo colloquio personale ed ha ritenuto, al punto 68, che sarebbe incompatibile con l’effetto utile della direttive procedure, in particolare con gli artt. 14, 15 e 34 che il giudice investito del ricorso possa confermare una decisione adottata dall’autorità accertante in violazione dell’obbligo di dare al ricorrente la facoltà di sostenere il colloquio personale senza procedere esso stesso all’audizione del richiedente. Al punto 69 viene quindi affermato che, in mancanza di una siffatta audizione, il diritto del richiedente ad un colloquio personale non sarebbe garantito in nessuna fase della procedura d’asilo , il che vanificherebbe una garanzia che il legislatore dell’Unione ha ritenuto fondamentale nell’ambito di tale procedura . In conclusione, anche in quest’ultima sentenza, la Corte di Giustizia, non confutando il principio in precedenza affermato della stretta connessione tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, ha ritenuto essenziale garantire al richiedente non il diritto al colloquio in ogni fase della procedura, ma almeno in una fase, che sarà quella di natura giurisdizionale, ove il diritto al colloquio non sia stato garantito in quella amministrativa o giurisdizionale come appunto avvenuto nel caso esaminato dalla sentenza Mikiyos Addis . 1.2.5. Di tutt’altro tenore sono, invece, le ulteriori pronunce della Corte di Giustizia UE sentenza del 25 luglio 2018, C-585/16, Alheto, e del 4 ottobre 2018, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekiva, C 652/16 , che hanno precisato che la locuzione ex nunc e l’aggettivo completo mettono in evidenza l’obbligo del giudice di procedere ad una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte dell’Autorità amministrativa, purché i nuovi elementi non siano stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso e siano stati presentati in maniera sufficientemente concreta per essere esaminati e siano sufficientemente distinti dagli elementi che l’autorità accertante aveva già considerato. 1.2.6. Anche alla luce di tali autorevoli decisioni comunitarie, questa Corte ha già statuito che, in considerazione della necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti , il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria Cass. n. 27073 del 23/10/2019 . 1.2.7. In particolare, è stato evidenziato dalla pronuncia sopra citata che in tal caso, non appare sufficiente a garantire la tutela del contraddittorio la mera fissazione dell’udienza di comparizione, atteso che l’esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, affermato dal citato art. 46 par. 3 della direttiva 2013/31, non può prescindere dall’audizione, sui nuovi fatti, del richiedente medesimo, se da costui sollecitata, quale necessario strumento per la realizzazione dell’effettività della tutela, affermata dall’art. 46 par. 1 della direttiva citata . . 1.2.8. Ad un tale fondamentale approdo questa Corte, nella citata sentenza n. 27073/2019, è pervenuta dopo aver condivisibilmente rilevato come l’audizione del ricorrente sui nuovi temi introdotti nel ricorso se sufficientemente distinti e significativi costituisca il momento centrale in cui si esprime il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, ove su quei temi il richiedente non sia stato sentito dalla Commissione, tenuto conto che l’audizione costituisce uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, non solo sulla base del suo contenuto, ma anche delle modalità attraverso cui esso viene riferito dal richiedente e ciò giustifica la previsione della obbligatoria videoregistrazione del colloquio D.Lgs. n. 35 del 2008, ex art. 35 bis a fronte di situazioni solitamente assai difficili da documentare o da provare compiutamente . . 1.2.9. Giova, a questo punto, evidenziare che le riflessioni scaturenti dall’esame della normativa e dalla giurisprudenza comunitaria possono rivelarsi inappaganti alla luce dell’obbligo di procedere alla videoregistrazione del colloquio e della sua conseguente acquisizione agli atti della fase giudiziaria successiva a quella svoltasi davanti alla commissione, previsto dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Tale quid pluris del nostro ordinamento induce ad indagare in maniera approfondita sul rapporto fra il colloquio e la sua videoregistrazione quest’ultima costituisce, all’evidenza, un indispensabile strumento per consentire al giudice di procedere a un esame completo degli aspetti narrati dal richiedente la protezione internazionale si sono espresse in termini di videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, Cass. 17717/2018 e 2817/2019, richiamate da Cass. n. 27073/2019 . Peraltro, anche la presenza di una videoregistrazione non toglie che l’audizione dell’interessato rappresenti comunque un momento centrale per valutare la credibilità e la coerenza del racconto del richiedente, come può desumersi, invero, anche dal D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. a , che pur rimette la doverosità dell’audizione alla valutazione del giudice secondo cui È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice a visionata la registrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato . . Tuttavia, ove il giudice non ritenga doverosa l’audizione del richiedente e manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione, ad avviso di questo Collegio, se, da un lato - come è stato più volte sopra ribadito - la necessità di dar corso a tale audizione non costituisce una conseguenza automatica della fissazione dell’udienza di comparizione, in ogni caso, lo stesso giudice non’ può sottrarsi comunque a tale incombente oltre che nell’ipotesi già evidenziata di nuove allegazioni , in primo luogo, quando ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti. In una tale eventualità, anche se l’art. 35 bis, comma 10, lett. b , si limita a prevedere come doverosa la sola fissazione dell’udienza di comparizione, un’interpretazione della norma predetta, che contempli anche la necessità dell’audizione del richiedente, si impone, per garantire al richìedente il diritto ad una tutela effettiva a norma dell’art. 46 par. 1 della direttiva 2013/32, quantomeno nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti alle parti in ordine ad eventuali incongruenze e/o contraddizioni riguardanti il racconto reso dal richiedente innanzi alla Commissione Territoriale. In tali casi, ove il giudice si limitasse a richiedere ed ottenere i chiarimenti soltanto mediante allegazioni di natura cartolare, a prescindere dal rilievo che senza l’audizione dell’interessato verrebbe meno uno strumento essenziale per valutare la coerenza e credibilità del racconto, in ogni caso, si impedirebbe l’acquisizione di materiale probatorio utile per la decisione, soprattutto se favorevole al richiedente, tenuto conto che, a norma dell’art. 3, comma 5, in virtù del c.d. principio dell’onere della prova attenuato, anche le stesse dichiarazioni del richiedente possono essere poste a fondamento del diritto vantato dal ricorrente con la domanda di protezione internazionale se a il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda b tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi c le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone d il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla e dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile . . 1.2.10. Ritiene, inoltre, questo Collegio, che, in mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale, sia doverosa comunque una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto , ma anche quando quest’ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti. 1.2.11. Una tale interpretazione si impone in quanto se, da un lato, si ammette, ai fini dell’esame completo ed ex nunc della pretesa del richiedente, che il giudice sia tenuto all’audizione del richiedente che abbia svolto nuove allegazioni, ove sufficientemente circostanziate e rilevanti, dall’altro, non vi è motivo per cui il giudice debba sottrarsi al dovere di approfondimento istruttorio - soprattutto in assenza della videoregistrazione del colloquio - in relazione ai chiarimenti sollecitati dallo stesso ricorrente in ordine alle eventuali contraddizioni e/o incongruenze rilevate nel suo racconto dalla Commissione Territoriale, purché la sua istanza sia, analogamente, circostanziata e specifica. 1.2.12. Ritiene, infatti, questo Collegio che, non avendo il giudizio D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, natura di impugnazione in senso stretto del provvedimento amministrativo della Commissione territoriale, il richiedente, nel determinare il thema decidendum in sede giurisdizionale, così come può allegare nuovi elementi di fatto a fondamento della sua pretesa vedi Cass. n. 27073/2019, che ha richiamato Cass. S.U. n. 19393/2009 e Cass. n. 7385/2017 , altrettanto, può precisare gli elementi già dedotti in sede amministrativa - con un’eventuale diversa chiave di lettura offrendosi di fornire quei chiarimenti resisi necessari in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione territoriale nel decreto di rigetto. 1.2.13. L’obbligo del giudice di provvedere all’audizione del richiedente che abbia formulato nel ricorso un’istanza circostanziata, nei termini sopra illustrati, trova - come in caso di nuove allegazioni parimenti una giustificazione in base al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 46 par. 1 direttiva 2013/32, alla luce del quale va letto anche l’art. 16 contenuto del colloquio personale della direttiva procedure 2013/32/UE , secondo cui Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. In particolare, il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare l’eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni . 1.2.14. Esaminando il testo del predetto articolo della direttiva, va osservato che è innegabile, in primo luogo, che l’art. 16, disciplini le modalità di conduzione del colloquio personale innanzi alla sola Autorità accertante la Commissione Territoriale in Italia , non occupandosi specificamente del tema in oggetto. Tuttavia, non vi è dubbio che la stessa norma esprima un’esigenza di tutela del diritto di difesa - inequivocabile è l’espressione il richiedente deve avere l’opportunità di spiegare che deve essere garantita all’interessato non solo nella fase amministrativa, ma anche nell’ambito della procedimento di natura giurisdizionale. 1.2.15. Ne consegue che, ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto - non siano state contestate al medesimo nell’immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l’opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest’ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell’esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo Cass. 27336/2018 Cass. n. 3016/2019 Cass. n. 19197/2015 , e, dall’altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall’abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione. 1.2.16. È, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell’istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell’istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU. n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull’istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione Cass. n. 13716 del 05/07/2016 conf. Cass. 24830/2017 Cass. 6715/2013 . 1.2.17. Va, infine, osservato, a completezza del percorso argomentativo sinora sviluppato, che il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l’audizione del richiedente. Sul punto, è indubitabile che le ragioni in base alle quali il giudice così come la Commissione Territoriale può non accogliere la domanda di protezione non sono necessariamente legate alla ritenuta inattendibilità del racconto del richiedente, il quale può aver riferito circostanze che, seppur ritenute credibili dal giudice, sono valutate come estranee, come non rientranti nelle fattispecie contemplate dalla legge come fondanti le richieste di protezione internazionale o umanitaria. Oltre alle ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza della domanda, il giudice non è in alcun modo tenuto a disporre l’audizione del richiedente anche ove il ricorso sia ritenuto inammissibile per questioni di natura processuale. 1.2.18. Deve quindi formularsi il seguente principio di diritto Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda b il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente c quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile . 1.3. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi ad assumere che ciò sarebbe stato suo diritto, di talché la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020 . 1.4. Anche la statuizione con cui il Tribunale ha affermato che il richiedente non aveva reiterato a fondamento della domanda giudiziale la vicenda personale già raccontata dinanzi alla Commissione Territoriale, non risulta censurata con adeguata specificità invero nel passo dell’impugnazione trascritto nel ricorso il richiedente lamenta che non siano state adeguatamente considerate dalla Commissione le pene che questi aveva dovuto subire prima di arrivare in Italia e la vulnerabilità conseguente alle conseguenze di un rimpatrio in un Paese a rischio , ma non vi è alcun cenno al racconto ritenuto non credibile dalla Commissione, di talché l’assunto non è idoneo a smentire la statuizione impugnata. 2.1. Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e e art. 3, L. n. 39 del 1990, art. 1 e art. 115 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale considerato le conseguenze penali connesse al mancato pagamento del valore di una moto da lui rubata, poiché sarebbe stato denunciato per il furto, fatto di cui il Tribunale - a suo dire - non avrebbe dubitato, lamentando altresì la motivazione contraddittoria circa il procedimento penale. 2.2. Il motivo è inammissibile perché da un lato non coglie la ratio decidendi, fondata su un complessivo giudizio di non credibilità del raccónto del richiedente, dall’altro propone sostanzialmente censure di merito in quanto sollecita una rivalutazione del timore espresso per un eventuale rientro in Liberia e della situazione socio/politica ivi esistente, senza nemmeno illustrare in che termini sia stato dedotto dinanzi al Tribunale. 3.1. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, art. 6 direttiva CEE n. 115/08, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di asilo e sull’istanza di rilascio del permesso umanitario per motivi caritatevoli o di altra natura distinto da quello di cui all’art. 5 citato . 3.2. Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicché non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 Cass. n. 16362/2016 va inoltre considerato che, nello specifico, il Tribunale ha escluso in fatto l’esposizione del ricorrente al rischio di persecuzione, e tale accertamento non è fatto oggetto di idonea censura con il motivo in esame. È, inoltre, opportuno rammentare che l’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/CE contempla soltanto una possibilità - non un obbligo - per gli Stati membri di rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per ragioni caritatevoli, e che il legislatore italiano non ha ritenuto di prevedere anche il rilascio di questa tipologia di permesso di soggiorno Cass. n. 12357/2018 , oltre alle fattispecie di protezione internazionale costituite, come si è detto, dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal permesso di soggiorno per motivi umanitari. 4.1. Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Tribunale esaminato i presupposti della protezione sussidiaria in ordine al pericolo di essere arrestato per il furto della moto e per la mancanza di tutela delle Autorità locali, senza peraltro tener conto della situazione instabile della Liberia e del transito in Libia, Paese che versava in una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato. 4.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il giudizio di non credibilità del narrato concernente le ragioni di fuga e non censura la decisione del Tribunale, ma rivolge critiche direttamente avverso la decisione della Commissione territoriale. Infine, in relazione a quanto genericamente dedotto circa il passaggio in Libia, trascura di considerare che Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito nella specie la Libia si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione Cass. n. 29875 del 20/11/2018 , ove - come nel presente caso non siano state dedotte violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona Cass. n. 13565 del 02/07/2020 . 5.1. Con il quinto motivo erroneamente indicato come sesto è denunziata, in relazione al diniego della protezione umanitaria, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4, della Direttiva CEE n. 115/08, nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto anche al rischio della pena capitale o comunque di gravi sanzioni penali per il furto commesso, e ciò in contraddizione con il divieto italiano di estradizione in paesi che comminino la pena capitale. 5.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisivo giudizio di non credibilità formulato in ordine alle ragioni della fuga dalla Liberia, nè indica ulteriori e specifiche personali ragioni di vulnerabilità, limitandosi a riportare norme e precedenti giurisprudenziali. 6.1. Con il sesto motivo erroneamente indicato come settimo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in considerazione dell’instabilità della situazione interna della Liberia e per non aver tenuto conto delle precarie condizioni di salute del ricorrente, come documentate innanzi alla Commissione, anche alla luce della recente epidemia di ebola diffusasi nel Paese di provenienza. 6.2. Il motivo è inammissibile perché la censura involge valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità ed è rivolta verso la decisione della Commissione territoriale, piuttosto che verso il decreto impugnato. 7. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019 . P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00, oltre spese prenotate a debito. - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.