Multa per divieto di sosta: illegittima la cartella esattoriale se l’opposizione prefettizia non si è conclusa con una ordinanza-ingiunzione

Laddove venga proposta opposizione al verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada dinanzi al prefetto, il procedimento amministrativo deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione. Se tale provvedimento non viene emanato, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione.

Lo ha chiarito la Cassazione con ordinanza n. 24702/20 depositata il 5 novembre. Multato per divieto di sosta , il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Prefetto di Bari che, all’esito del procedimento amministrativo, dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo . Trascorsi tre anni, l’agente della riscossione gli notificava una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori. Proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace, questi la rigettava affermando che dal momento in cui la comunicazione della Prefettura che aveva reso nota l’inammissibilità della sua opposizione non era stata contestata, il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada era divenuto titolo esecutivo . Confermata anche in appello, la decisione viene impugnata dal ricorrente dinanzi la Cassazione. Ebbene, con riferimento alla lamentata inerzia del Tribunale di fronte alla sola comunicazione con cui la Prefettura aveva reso noto al ricorrente l’inammissibilità del suo ricorso perché tardivo, la Cassazione afferma il nuovo principio di diritto secondo cui l’opposizione prefettizia attraverso il verbale di contestazione di una infrazione al codice della strada deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione . Sulla scorta di tale principio, la Corte cassa con rinvio al Tribunale la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 luglio – 5 novembre 2020, n. 24702 Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Il omissis V.L. venne multato dall’amministrazione comunale di Bari per divieto di sosta. Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio V.L. propose opposizione dinanzi al Prefetto di Bari. Secondo quanto riferito nel ricorso, all’esito del procedimento amministrativo il prefetto di Bari non emanò alcuna ordinanza ingiunzione, ma si limitò a comunicare all’interessato che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Trascorsero quindi tre anni. 2. Il omissis la Equitalia ETR s.p.a., quale agente della riscossione, notificò a V.L. una cartella di pagamento avente ad oggetto l’importo dovuto per la sanzione amministrativa non versata, maggiorato degli accessori. Avverso tale cartella V.L. propose opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, dinanzi al Giudice di pace di Bari. A fondamento dell’opposizione dedusse la nullità della cartella in quanto non fondata su di un titolo esecutivo. 3. Con sentenza 29 ottobre 2011 n. 6062 il Giudice di pace di Bari rigettò l’opposizione. Il Giudice di pace ritenne che, dal momento che la comunicazione con cui la Prefettura di Bari aveva reso noto all’opponente l’inammissibilità della sua opposizione non era stata impugnata o contestata da V.L. , il verbale di contestazione della infrazione al C.d.S., era divenuto titolo esecutivo. La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Il Tribunale di Bari con sentenza 15 giugno 2017 n. 3122 rigettò il gravame. Il Tribunale fondò la sua decisione su due argomenti. In primo luogo ha osservato che, essendo tardivo il ricorso in opposizione al Prefetto proposto dall’incolpato, il Prefetto non aveva alcun obbligo di emettere un provvedimento decisorio nel merito e cioè una ordinanza-ingiunzione, nel casi di rigetto dell’opposizione, oppure un provvedimento di archiviazione della contestazione, nel caso contrario . In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che comunque l’interessato non aveva mai impugnato nè contestato la comunicazione prefettizia di ritenuta inammissibilità dell’opposizione. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.L. con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso il Comune di Bari. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza d’appello per avere il Tribunale ritenuto che egli rimase inerte a fronte della comunicazione con cui la prefettura gli aveva reso noto l’inammissibilità del suo ricorso in opposizione al prefetto perché tardivo. Deduce in contrario il ricorrente che a in primo luogo, aveva contestato con una lettera raccomandata la suddetta comunicazione b in ogni caso, il prefetto investito di una opposizione avverso il verbale di contestazione di una sanzione amministrativa per violazione del C.d.S., ha il dovere di emanare sempre e comunque una ordinanza-ingiunzione nel caso in cui confermi l’accertamento dell’infrazione. 2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Bari. Secondo l’amministrazione controricorrente, il ricorso sarebbe inammissibile perché privo sia del requisito dell’analitica descrizione dei fatti di causa, sia di quello dell’analitica formulazione delle censure. Ambedue i rilievi sono tuttavia infondati. Quanto allo svolgimento del processo, esso è descritto in modo esaustivo e sufficiente alle pagine 2-5 del ricorso. Quanto alla specificità delle censure, nessun dubbio può sorgere sulla delimitazione della questione di diritto che il ricorrente pone a questa Corte e cioè se il Prefetto, investito da un ricorso ex art. 203 C.d.S., debba comunque emettere ordinanza-ingiunzione sia quando rigetti l’opposizione nel merito, sia quando la reputi inammissibile perché tardiva. 3. Nel merito, il motivo è infondato. L’opposizione dinanzi al Prefetto avverso il verbale di contestazione d’una infrazione al C.d.S., D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, introduce un procedimento amministrativo. Qualsiasi procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo espresso. Tanto stabilisce la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 1, il quale impone secondo periodo la necessità d’un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità dell’istanza avanzata dal privato cittadino, con l’unica concessione, in questo caso, della possibilità di ricorrere ad una motivazione semplificata. Pertanto, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto dall’opposizione prefettizia D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 203, quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata nel merito, oppure inammissibile per tardività, non può che consistere in una ordinanza-ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6. Se così non fosse l’interessato non avrebbe tutela nell’eventualità in cui il prefetto, errando, dichiarasse tardivo un ricorso tempestivo in tal caso, infatti, l’interessato potrebbe venire a conoscenza della tardività del suo ricorso al prefetto dopo lo spirare del termine di cui all’art. 205 C.d.S., per l’impugnazione del verbale dinanzi al Giudice di pace, e perderebbe l’una e l’altra forma di tutela. Questa Corte, in fattispecie analoga, ha del resto già ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al C.d.S., che si fondi su un verbale di accertamento vanamente impugnato davanti al prefetto, affermando che in questi casi è sempre necessaria l’emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/2005, Rv. 584406 - 01 nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17796 del 30.8.2011 Sez. 2, Sentenza n. 22120 del 16/10/2006, Rv. 592616 - 01 . 4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al tribunale di Bari, il quale, nel tornare ad esaminare l’appello proposto da V.L. , applicherà il seguente principio di diritto l’opposizione prefettizia avverso il verbale di contestazione di una infrazione al C.d.S., deve necessariamente concludersi con una ordinanza-ingiunzione, sia quando l’amministrazione ritenga la suddetta opposizione infondata nel merito, sia quando la ritenga inammissibile, irricevibile od improcedibile per qualsivoglia causa. In mancanza dell’emanazione del suddetto provvedimento espresso, non è consentita l’emissione della cartella esattoriale sulla base del verbale di contestazione dell’infrazione . 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.