L’onere della prova nell’opposizione a precetto

Nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno, resta suo a carico l’onere di provare il collegamento con il debito azionato.

È quanto si legge nell’ordinanza n. 24693/20 della Corte di Cassazione depositata il 5 novembre. Il caso. V.M. intimava a P.C. e G.C. il pagamento di € 22.211,40 in forza di 21 cambiali. I debitori, avverso il precetto, proponevano opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bergamo dove eccepivano l’avvenuto pagamento del debito mediante assegni. V.M., tuttavia, riteneva che tali assegni si riferissero ad altre poste debitorie. Il Tribunale di Bergamo e il giudice del gravame accoglievano l’opposizione e dichiaravano nullo il precetto in base alla motivazione per la quale a fronte degli assegni prodotti dagli opponenti, sarebbe spettato al creditore opposto provare la sussistenza di altri rapporti obbligatori a cui imputare tali pagamenti. V.M. proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando una ingiustificata inversione dell’onere della prova. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. La natura giuridica dell’opposizione a precetto. Come noto, l'opposizione al precetto consiste in una species del più ampio genus delle opposizioni all'esecuzione, attraverso cui il debitore o il terzo contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. L’opposizione di cui all’art. 615bis c.p.c. costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione e precisamente un giudizio di accertamento negativo. Si tratta quindi di uno strumento mediante il quale il debitore rivesta la qualità di parte attrice sostanziale e processuale. Viceversa, l’opposto, ossia il creditore procedente, assume la qualità di parte convenuta e può contrastare le deduzioni dell’opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese. Il riparto dell’onere probatorio. Data la natura di giudizio di accertamento negativo dell’opposizione a precetto, spetta al debitore opponente, in quanto attore, l’onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. È bene precisare, al fine di non incorrere in equivoci, che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo e non anteriormente. In definitiva l’attore rectius debitore ha l’onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni dell’opposizione. In materia, costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione dell’assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” Cass., n. 3437/2007 Cass., n. 20134/2005 Cass., n. 6155/1978 . Nel caso di specie, la produzione mera degli assegni da parte di P.C. e G.C. con date ed importi non corrispondenti alle cambiali non è sufficiente all’inversione dell’onere della prova, spettando ai debitori opponenti dimostrare il collegamento tra assegni e credito precettato. Per tale ragione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del creditore V.M.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 13 luglio – 5 novembre 2020, n. 24693 Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano Rilevato che C.P. e G. proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Bergamo ai sensi dell’art. 615 c.p.c., all’atto di precetto con cui M.V. aveva loro intimato il pagamento di Euro 22.211,40 in forza di 21 cambiali dell’importo di Euro 990 ciascuna, con scadenze mensili dal omissis alla loro eccezione di avvenuto pagamento, confortata dalla produzione di una serie di assegni dal valore complessivo di Euro 34.040,00 emessi da omissis da C.P. , il creditore aveva ribattuto essere tali assegni relativi ad altre poste debitorie, diverse dalle 21 cambiali azionate, tanto da produrre dichiarazione con cui C.G. si era riconosciuto debitore nei suoi confronti di un importo totale di Euro 65.340,00 il Tribunale di Bergamo accolse l’opposizione e dichiarò nullo il precetto, ritenendo che, a fronte degli assegni prodotti dagli opponenti, sarebbe spettato al creditore opposto provare la sussistenza di altri rapporti obbligatori a cui imputare tali pagamenti avverso tale sentenza M.V. propose appello, lamentando un’inversione dell’onere probatorio e, in ogni caso, un’errata valutazione delle prove, avendo egli dimostrato l’esistenza di un ulteriore credito producendo il riconoscimento del debito di Euro 65.340,00 da parte del C. ma l’adita corte territoriale rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese il M. propone ora ricorso per la cassazione di tale sentenza del 21/08/2017, n. 1228, indicata come notificata il 28/07/2017 , affidandosi a due motivi ed illustrandoli con memoria C.P. e G. resistono con controricorso. Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., consistita nell’aver fatto la Corte d’appello erronea applicazione dei criteri legali di riparto dell’onere della prova ad avviso del M. , il giudice del gravame avrebbe errato nel porre a suo carico l’onere di provare che i pagamenti effettuati dai debitori provati da quest’ultimi mediante assegni fossero da imputare a rapporti diversi da quelli azionati con il precetto il motivo è fondato questa Corte ha, infatti, già chiarito che il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni Cass. 28/02/2012, n. 3008 Cass. 18/10/2005, n. 20134 Cass. 15/02/2007, n. 3457 Cass. 18/02/2016, n. 3194 Cass. ord. 06/11/2017, n. 26275 gravava dunque sui debitori opponenti l’onere di dimostrare con precisione e puntualità il collegamento tra il credito azionato e gli assegni da loro emessi nel caso di specie, il preteso pagamento è stato dedotto mediante produzione di assegni aventi date e importi non corrispondenti a quelli delle cambiali ma ciò non doveva essere ritenuto sufficiente per ribaltare l’onere probatorio ed accollarlo al creditore, spettando invece ai debitori opponenti dimostrare il collegamento degli assegni da loro prodotti con il credito precettato tale collegamento, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, può essere apprezzato sotto diversi profili, tra i quali si annoverano la non significativa anteriorità delle date degli assegni rispetto alla esigibilità del credito e la conformità degli importi rispetto ai titoli di credito azionati nel caso di specie, invece, la Corte d’appello afferma espressamente che spettava al M. , creditore opposto, provare il credito diverso al quale imputare i pagamenti dimostrati per mezzo degli assegni bancari pp. 11 e 12 della sentenza impugnata ma, così facendo, il giudice del gravame ha disatteso il consolidato orientamento sopracitato, peraltro richiamando erroneamente la sentenza n. 3008 del 2012 di questa Corte, la quale esprime, come detto, un principio diverso la sentenza impugnata afferma che i debitori opponenti avrebbero dimostrato l’esistenza di un collegamento ma tale collegamento è malamente circoscritto alla sola coincidenza soggettiva dell’emittente degli assegni con la avallante delle cambiali p. 11 della sentenza impugnata , mentre quello che gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare era invece di carattere oggettivo, dovendo riguardare il titolo del pagamento effettuato e la sua precisa coincidenza col credito del quale è stato intimato il pagamento con l’atto di precetto in definitiva, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento della seconda censura e rinvio alla stessa Corte di appello, ma in diversa composizione e pure per provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, affinché rivaluti le risultanze istruttorie alla stregua del seguente principio di diritto quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all’estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l’emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo l’estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni la circostanza dell’accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.