Scappa dalla povertà e mira a procurare il sostentamento alla famiglia: riconosciuta la protezione umanitaria

Respinte le obiezioni proposte dal Ministero dell’Interno. Riconosciuto in via definitiva il diritto di uno straniero originario del Bangladesh ad ottenere protezione umanitaria in Italia. Fondamentale la constatazione che l’espatrio è stato giustificato da una situazione di povertà assoluta, tale da compromettere la sopravvivenza dello straniero e dei suoi familiari.

Sacrosanta la protezione umanitaria per lo straniero che scappa dalla povertà estrema vissuta in patria e vuole così trovare un contesto in cui riuscire a reperire adeguati mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia. Cassazione, ordinanza n. 23718/20, depositata il 28 ottobre . Riflettori puntati sulla storia diuno straniero, originario del Bangladesh. A lui, approdato in Italia, viene riconosciuto in Tribunale il diritto alla protezione umanitaria. Fondamentali le ragioni addotte dal migrante , poiché considerato il contesto di gravissima povertà dello Stato di provenienza, lo straniero è emigrato per procurare i mezzi di sostentamento alla famiglia . Sulla stessa linea anche i Giudici d’Appello, i quali respingono l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, rilevando l’esistenza in Bangladesh di un quadro di insicurezza diffusa e scarsa protezione, a cui si aggiunge una condizione di estrema povertà di tutto il Paese . Ciò che conta, però, è che il migrante, ove rimpatriato in un simile contesto – dal quale si era allontanato in ragione dell’estrema povertà in cui versava tutta la sua famiglia ed al fine di procacciare i mezzi di sostentamento all’intero nucleo familiare, essendo l’unico soggetto in grado di provvedervi –, avrebbe visto lesi i diritti fondamentali della persona , in quanto sarebbero venute meno, per lui e l’intera sua famiglia, le condizioni minime necessarie per vivere . Inutile l’ulteriore azione compiuta dal Ministero dell’Interno, ossia il ricorso proposto in Cassazione. Secondo l’Avvocatura dello Stato i Giudici d’Appello hanno compiuto un errore, riconoscendo la protezione umanitaria a fronte di presupposti, quali la situazione di povertà del Paese di provenienza e la scelta di vita dello straniero di recarsi all’estero, che non rientrano tra quelli previsti dall’ordinamento e costituiscono circostanze comuni a tutti i migranti economici . Invece, in secondo grado, osserva l’Avvocatura dello Stato, si sarebbe dovuto verificare la sussistenza nel Paese di origine di un rischio specifico per lo straniero di significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili , facendo riferimento non alla situazione complessiva del Paese di origine, ma alla vicenda personale del migrante . Dal Palazzaccio difendono la valutazione compiuta in secondo grado, poiché, viene evidenziato, si è partiti da un’ampia disamina delle condizioni in cui versa il Bangladesh, individuandovi un quadro di insicurezza diffusa e di scarsa protezione, da considerare in uno con la condizione di estrema povertà del paese , ma si è poi proceduto alla valutazione della vicenda personale del migrante, tenendo conto del contesto in cui il rimpatrio sarebbe avvenuto. E in questa ottica si è appurato che lo straniero è espatriato da anni per procacciare i mezzi di sostentamento a sé e ai congiunti, in considerazione dell’estrema povertà in cui versa tutta la famiglia ed essendo egli l’unico soggetto in grado di provvedervi . Correttamente, osservano dalla Cassazione, si è giunti alla conclusione che un eventuale rimpatrio avrebbe leso i diritti fondamentali della persona del migrante, venendo egli e la sua famiglia privati delle condizioni minime necessarie per vivere . Tirando le somme, non ci si trova di fronte ad una situazione di difficoltà economica e sociale, anche estrema, in cui versa normalmente un migrante economico , bensì di fronte ad una condizione di vulnerabilità personale tale da compromettere tanto le condizioni minimali di sussistenza, personali e familiari, quanto il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, vedendo egli irrimediabilmente compromesse in tale contesto le proprie possibilità di procurare i mezzi di sostentamento ai congiunti . Sacrosanta, quindi, la protezione umanitaria in caso di espatrio giustificato da una situazione di povertà assoluta e inemendabile , tale da compromettere la stessa sopravvivenza , e, come detto, in questo caso lo straniero è scappato dal proprio Paese di origine per tutelare l’esistenza del nucleo familiare , essendo lui l’unico in grado di procurare i mezzi di sostentamento per i congiunti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 28 ottobre 2020, n. 23718 Presidente Tria – Relatore Pazzi Rilevato che 1. il Tribunale di Trento, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del 6 ottobre 2016, rigettava il ricorso presentato da Sh. Sh., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria prevista dagli artt. 2 e 14 D.Lgs. 251/2007 il primo giudice riconosceva però al migrante la protezione umanitaria, ai sensi degli artt. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008 e 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 in ragione delle motivazioni addotte dal migrante, in quanto, considerato il contesto di gravissima povertà dello Stato di provenienza, il ricorrente era emigrato per procurare i mezzi di sostentamento alla famiglia 2. la Corte d'appello di Trento, con sentenza del 11 gennaio 2018, respingeva l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno rilevando - sulla base di quanto riportato dai report internazionali rispetto al contesto politico sociale e ai conflitti interni, caratterizzati anche a numerosi episodi di violenza - l'esistenza in Bangladesh di un quadro di insicurezza diffusa e scarsa protezione, a cui si aggiungeva una condizione di estrema povertà di tutto il paese il migrante, ove rimpatriato in un simile contesto - dal quale si era allontanato in ragione dell'estrema povertà in cui versava tutta la sua famiglia ed al fine di procacciare i mezzi di sostentamento all'intero nucleo familiare, essendo l'unico soggetto in grado di provvedervi -avrebbe visto lesi, a giudizio della Corte di merito, i diritti fondamentali della persona, in quanto sarebbero venute meno, per lui e l'intera sua famiglia, le condizioni minime necessarie per vivere 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno prospettando un unico motivo di doglianza l'intimato Sh. Sh. non ha svolto difese Considerato che 4. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 D.Lgs. 25/2008 e 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, in quanto la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto la protezione umanitaria a fronte di presupposti, quali la situazione di povertà del paese di provenienza e la scelta di vita dell'intimato di recarsi all'estero, che non rientrerebbero tra quelli previsti dall'ordinamento e costituirebbero circostanze comuni a tutti i migranti economici la Corte di merito avrebbe invece dovuto verificare la sussistenza nel paese di origine di un rischio specifico per il ricorrente di significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, facendo riferimento non alla situazione complessiva del paese di origine, ma alla vicenda personale del migrante 5. il motivo è inammissibile la critica in esame assume che 1 la Corte d'appello ha preso in considerazione principalmente la situazione di povertà del Paese di origine e la scelta dell'odierno intimato di emigrare 2 la pronuncia in epigrafe sembra rinvenire le condizioni per il permesso umanitario in circostanze comuni a tutti i migranti economici che siano riusciti a raggiungere il territorio italiano occorreva invece verificare se il richiedente sia realmente esposto, oltre alle difficoltà economiche proprie di tutti i migranti economici che siano rimpatriati nel proprio Paese di origine, a un accertato grave rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili simili censure mal si attagliano al contenuto del provvedimento impugnato la Corte di merito ha si preso le mosse da un'ampia disamina delle condizioni in cui versa il Bangladesh, individuandovi un quadro di insicurezza diffusa e di scarsa protezione da considerare in uno con la condizione di estrema povertà del paese , ma non si è a ciò limitata, giacché subito dopo ha proceduto alla valutazione della vicenda personale del migrante tenendo conto del contesto in cui il rimpatrio sarebbe avvenuto in questa prospettiva la Corte - nella consapevolezza che per il riconoscimento della protezione umanitaria non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine cui non si accompagni l'indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità - è passata poi al vaglio della storia personale del ricorrente, che era espatriato da anni per procacciare i mezzi di sostentamento a sé e ai congiunti, in considerazione dell'estrema povertà in cui versa tutta la famiglia ed essendo egli l'unico soggetto in grado di provvedervi da ciò il collegio d'appello ha tratto la convinzione che un eventuale rimpatrio avrebbe leso i diritti fondamentali della persona del migrante, venendo egli e la sua famiglia privati delle condizioni minime necessarie per vivere il provvedimento impugnato ritiene quindi che la fattispecie posta al suo vaglio consistesse non nella situazione di difficoltà economica e sociale, anche estrema, in cui versa normalmente un migrante economico, ma in una condizione di vulnerabilità personale tale da compromettere tanto le condizioni minimali di sussistenza, personali e familiari, quanto il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, vedendo egli irrimediabilmente compromesse in tale contesto le proprie possibilità di procurare i mezzi di sostentamento ai congiunti in altri termini, posto che una cosa è l'emigrazione che intenda perseguire un miglioramento delle condizioni economiche, altra è l'espatrio giustificato da una situazione di povertà assoluta e inemendabile, tale da compromettere la stessa sopravvivenza, la Corte di merito ha ritenuto che l'espatrio, alla luce della vicenda personale rappresentata e del contesto del paese di provenienza, integrasse ben altro che un tentativo di implementazione delle condizioni economiche e fosse giustificato dall'intenzione di tutelare l'esistenza del nucleo familiare e il ruolo in esso esercitato dal richiedente asilo, unico in grado di procurare i mezzi di sostentamento la doglianza in esame trascura la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non si correla con il suo contenuto, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare ne discende, giocoforza, la sua inammissibilità invero la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d' ufficio Cass. 20910/2017 6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile la mancata costituzione in questa sede del richiedente asilo intimato esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.