Concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari: la condizione di vulnerabilità del richiedente

Decidendo sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22528/20, ha fatto chiarezza sulla valutazione comparativa oggetto del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare attenzione alla condizione di vulnerabilità del richiedente.

Lo straniero propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello respingeva la domanda di protezione internazionale e sussidiaria, nonché la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari , lamentando, in particolare, la mancata valutazione della situazione del suo Paese d’origine. Nell’accoglimento della doglianza riferita al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto - il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva del richiedente nel nostro Paese, la sua vulnerabilità e la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, dei diritti fondamentali della persona al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale - la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione . A tal fine, chiarisce la Suprema Corte a. non si può trascurare la necessità di collegare la norma che prevede la specifica fattispecie art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 ai diritti fondamentali che l’alimentano b. le relative basi normative sono a compasso largo l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 CEDU, promuove l’ evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema , capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione c. a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda , la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 giugno – 16 ottobre 2020, n. 22528 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Ritenuto Che 1. N.F. , proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nonché, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale. 2. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dal proprio Paese in quanto era perseguitato dalla madre che si era resa protagonista di efferati episodi di stregoneria, dopo essere stata designata dal nonno per l’adorazione di un feticcio che si era manifestato con i segni dello spirito . 2.1 Ha raccontato che aveva rifiutato la proposta di prendere il suo posto del villaggio una volta che fosse morta e che era fuggito perché a causa dello stesso diniego un fratello era rimasto ucciso in circostanze ignote anche lui, dopo una prima fuga in Libia, seguita da un rientro in patria, aveva subito una feroce aggressione della madre che lo aveva colpito con un machete ad un piede ferendolo gravemente. Quindi era stato costretto nuovamente ad allontanarsi dal Paese di origine ed era giunto in Italia dopo essere transitato per la Libia. 3. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione. Considerato Che 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deduce la nullità della sentenza per errata motivazione sulla protezione umanitaria. 1.1 Assume che la statuizione della Corte territoriale era fondata sull’errato presupposto che egli non fosse credibile lamenta, al riguardo, che la motivazione della sentenza era riferita ad una storia non corrispondente alla sua persona proveniente, oltretutto, da un Paese diverso da quello di origine da lui dichiarato e che, per tale ragione, la motivazione resa era viziata in quanto fondata su fatti e persone non attinenti alla vicenda da lui narrata. 2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed una errata valutazione sulla sua credibilità. 2.1 Assume che la valutazione articolata dalla Corte territoriale del suo racconto era generica e non teneva conto della cultura e della realtà africana, nonostante che la narrazione fosse stata molto dettagliata e avesse dato conto di tutti gli episodi che avevano giustificato il suo allontanamento dalla madre. 3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 7, art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. 3.1 Assume, al riguardo, la svalutazione della condizione di persecuzione esistente in Ghana e l’assenza di una approfondita indagine sulla realtà socioeconomica ivi esistente. 4. Con il quarto motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riconoscimento della sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria anche in relazione alla mancata valutazione della situazione del suo Paese di origine. 5. Il primo ed il quarto motivo devono essere congiuntamente esaminati, in quanto riguardano entrambi il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La quarta censura è fondata ed assorbe la prima. 5.1 La Corte territoriale, infatti, in punto di protezione umanitaria, ha affermato che, vista la inattendibilità del racconto del ricorrente, doveva ugualmente escludersi che egli potesse essere considerato vulnerabile per il solo fatto di provenire dal Ghana ha aggiunto che l’impegno ad integrarsi non poteva ritenersi di per se sufficiente per il riconoscimento della misura richiesta, visto che lo svolgimento di attività lavorativa, nonostante sia un’iniziativa apprezzabile, non distingue e caratterizza la posizione di una persona che necessita di protezione rispetto a quella di un migrante economico . 5.2. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha affermato principi del tutto contrastanti con quelli predicati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto cfr. Cass. 4455/2018 Cass. SU 29549/2019 , secondo la quale il giudice di merito deve procedere ad una valutazione comparativa fra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente asilo ed il rischio di compromissione del nucleo ineliminabile dei diritti umani in caso di rimpatrio, a prescindere dalla sua credibilità che, declinata secondo le regole sancite dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 costituisce un elemento ineludibile per le forme di protezione maggiore ma non per la fattispecie in esame e tanto si afferma, non tenendosi neanche conto dell’incoerenza denunciata dal ricorrente con il primo motivo nella parte in cui viene rilevato che la Corte territoriale in un punto della motivazione si era erroneamente riferita ad altra persona tale C. ed a diversa vicenda personale proveniente dalla Costa D’Avorio cfr. pag. 14, secondo e terzo cpv. , incoerenza che il Collegio considera un lapsus calami non decisivo nella complessiva valutazione della narrazione, in quanto la vicenda del richiedente asilo è stata, comunque, riportata nella pagina precedente della sentenza in modo corrispondente a quanto tratteggiato nel suo racconto. 5.3. Infatti, la Corte territoriale, discostandosi dai principi richiamati dalla giurisprudenza sopra menzionata, ha affermato erroneamente quanto genericamente che lo svolgimento di attività lavorativa era irrilevante ai fini dell’integrazione e ciò ha statuito non esaminando neanche la documentazione prodotta ad essa relativa cfr. pag. 17 u. cpv ricorso in più, svalutandola in via preventiva, ha omesso di comparare la complessiva condizione di inserimento sociale raggiunto dal ricorrente - che costituisce un elemento idoneo a concorrere nella configurazione la sua vulnerabilità - con quella nella quale egli si sarebbe venuto a trovare in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali. 6. Trattandosi di una palese violazione di principi di diritto, il quarto motivo, riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere accolto. Conseguentemente la prima censura rimane logicamente assorbita. 7. Il secondo ed il terzo motivo sono, invece, inammissibili. 7.1. Il ricorrente, infatti, si duole della negativa valutazione di credibilità formulata dalla Corte territoriale ritenendola erronea e frutto di una mancata conoscenza della realtà africana. Lamenta altresì che non sia stata adeguatamente valutata la condizione del Paese di origine che, incapace di fornire una protezione adeguata, non era in grado di tutelare i propri cittadini da atti di persecuzione, validi a costituire il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato. 7.2. Le censure, in tal modo prospettate, da una parte richiedono una rivalutazione delle emergenze istruttorie dell’articolato racconto del ricorrente sul quale i giudici d’appello hanno reso, invero, una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale cfr. Cass. 8758/2017 Cass. 13712/2018 Cass. 7394/2010, Rv. 612747 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004 Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019 dall’altra, prospettano, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. 7.3. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che tale forma di protezione maggiore deve essere riconosciuta laddove venga riscontrato sulla base della sua narrazione il timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate con la precisazione che il relativo onere probatorio - che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione - incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la credibilità dei fatti allegati, che, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza cfr. Cass. 14157/2016 Cass. 27.11.2019 . 7.4. Nel caso in esame la complessiva vicenda narrata, avente per oggetto le minacce del ricorrente subite dalla madre protagonista di pratica di stregoneria nel villaggio di provenienza rientrano in vicende estranee alle ipotesi contemplate dalla norma e correttamente non sono state ricondotte dai giudici d’appello a forme di persecuzione riconducibili allo status richiesto. 8. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto - Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva del richiedente nel nostro Paese, la sua vulnerabilità e la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, dei diritti fondamentali della persona al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale . - la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione. A tal fine a. non si può trascurare la necessità di collegare la norma che prevede la specifica fattispecie D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ai diritti fondamentali che l’alimentano b. le relative basi normative sono a compasso largo l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema , capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione. c. a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente . 9. La Corte di rinvio dovrà, altresì, decidere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo ed inammissibili il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.