La Cassazione torna sul dovere di cooperazione istruttoria del giudice in caso di richiesta di protezione internazionale

In virtù dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, il giudice ha il dovere di procedere ad una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio . La valutazione delle condizioni del paese di origine deve essere basata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, non riferite genericamente all’area geografica di appartenenza ma alla regione di provenienza del richiedente.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 22527/20, depositata il 16 ottobre. Un cittadino della Costa d’Avorio si vedeva respingere, sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale, la domanda proposta per il riconoscimento della protezione sussidiaria internazionale e, in via subordinata, per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. L’istante ha dunque presentato ricorso in Cassazione. La Corte ritiene fondato il ricorso che lamenta sostanzialmente la violazione del c.d. dovere di cooperazione istruttoria” . La pronuncia impugnata si è infatti limitata a ritenere apoditticamente generico il racconto del ricorrente, omettendo però di considerare che l’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 prevede come doverosa una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo. Richiamando il testo della disposizione citata, la Cassazione giunge ad affermare che il d.lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 5 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio la valutazione delle condizioni del paese di origine deve essere basata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, non riferite genericamente all’area geografica di appartenenza ma alla regione di provenienza del richiedente asilo . Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 giugno – 16 ottobre 2020, n. 22527 Presidente Travaglino – Relatore Di Florio Rilevato che 1.G.B.T.B. , proveniente dalla Costa d’Avorio, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale nella forma prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 protezione sussidiaria ed, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis , in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale. 1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dal proprio paese dove risiedeva nei sobborghi della capitale Abijan, costretto a lasciare la moglie e tre figli, per il timore di essere perseguitato dai ribelli che, nel 2011 avevano fatto sparire il padre, avevano ucciso il fratello e stuprato in gruppo la madre che, incinta, era deceduta a seguito delle violenze. 1.2. Ha aggiunto che il suocero, con il quale era in contrasto per motivi religiosi, gli aveva impedito di espatriare in Ghana con la sua famiglia, denunciandolo ai ribelli che lo avevano arrestato e condotto in carcere dove era stato sottoposto ad un trattamento detentivo disumano. 2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione. Considerato che 1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 5 e 14 per lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria , D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 19, comma 1, art. 11, comma 1, lett. c-ter, per la protezione umanitaria . 1.1.Deduce che la Corte territoriale a. aveva acriticamente esaminato la sentenza impugnata omettendo del tutto di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria b. aveva riportato un racconto con dettagli mai riferiti che davano ingiusto sostegno alla apodittica valutazione di non credibilità, visto che la denuncia ai suoi danni da parte del suocero non era stata mai da lui narrata come causa dell’uccisione del padre, ricondotta sin dall’inizio a motivazioni di carattere politico. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione, anche quale vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a -e in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dai richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale . 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione del principio del non refoulement di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra, non essendo stata riconosciuta la necessaria tutela attraverso la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 4. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono intrinsecamente connessi. 4.1. Il secondo costituisce l’antecedente logico degli altri. Il ricorrente, infatti, oltre a lamentare una acritica valutazione della sua credibilità trasfusa in un giudizio di inattendibilità della narrazione, descritta genericamente dalla Corte territoriale come una congerie di circostanze affastellate e prive di logici collegamenti e di riscontri cfr. pag. 7 sentenza impugnata lamenta che, oltre alla drammaticità del suo percorso esistenziale, non era stata considerata la vulnerabilità della sua persona, determinata dall’epilessia che si era manifestata a seguito della carcerazione trascorsa in condizioni disumane nella prigione ivoriana aggiunge, al riguardo, che tali condizioni erano verificabili attraverso l’esame delle fonti ufficiali aggiornate che, invece, non erano state affatto valorizzate, visto il generico riferimento articolato nella motivazione a C.O.I. precedenti alla data della decisione e riferite non specificamente al suo paese. 4.2. La censura è complessivamente fondata. 4.3. Va premesso come il dovere c.d. di cooperazione istruttoria , nelle due forme di protezione cd. maggiori si colloca in un rapporto di stretta connessione logica anche se non in una relazione di stretta e indefettibile subordinazione rispetto alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile. 4.4.È del tutto consolidato, ancora, il principio per cui la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poiché incombe al giudice, nell’esercizio del detto potere-dovere di cooperazione, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto Cass. sez. 6, 25/07/2018, n. 19716 Cass. 8819/2020 . 4.5. Il giudice, pertanto, deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e complessivamente credibile, se pur sfornita di prova, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita. 4.6. Tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo al riguardo, non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili rispetto alla peculiarità della storia narrata non richiedono, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso. 4.7. Quanto all’attendibilità complessiva del richiedente asilo, infatti, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, è convincimento del collegio che possa trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio che configura una sintesi concettuale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3. 4.8. Tale norma infatti, dispone che Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che a il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda b tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi c le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone d il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla e dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile . 4.9. Come ricordato nel rapporto Beyond Proof Credibility Assessment in EU Asylum Systems dell’UNHCR, nonostante gli sforzi che il richiedente ed eventualmente anche la stessa autorità accertante possa fare per cercare di raccogliere le prove dei fatti affermati, può darsi che permangano tuttavia dubbi relativamente a tutte o ad alcune delle sue affermazioni e che, talvolta, la stessa vita o l’incolumità del richiedente potrebbero essere messe a rischio ove la protezione internazionale gli fosse ingiustamente negata . 4.10 Quest’orientamento dell’UNHCR è significativamente suffragato da quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di onere della prova stante la particolare situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50 CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53 CEDU, A.A. v. Svizzera, 2014, paragrafo 59 e dai principi condivisibilmente pronunciati dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. 7546/2020 Cass. 8819/2020 . 5. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame risultano disattesi sia i canoni interpretativi prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 sia il dovere per il giudice di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale del paese di origine e, ove occorra, nei paesi di transito, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UCHR, dall’EASO e dal Ministero degli Esteri anche con la collaborazione delle agenzie e degli enti previsti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3. 5.1. La Corte territoriale, infatti, da una parte si è limitata apoditticamente a ritenere il racconto del ricorrente costituito da una congerie di circostanze le più disparate, affastellate le une sopra le altre senza alcuna logica connessione esposte in modo generico e prive di riscontri cfr. pag. 7 della sentenza impugnata omettendo di considerare che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale, come detto, deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio e, dall’altra, nella valutazione delle condizioni del paese di origine si è basata su Country Origin Informations non aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite genericamente all’area geografica dell’Africa nella quale era collocata la Costa d’Avorio West Africa e Sahel ma non specificamente alle condizioni di tale paese al riguardo e per il caso di specie, si deve tener conto della frastagliatissima realtà delle varie regioni africane esistenti all’interno di ogni Stato la cui realtà sociopolitica con è analizzabile con sufficiente attendibilità sulla base di fonti informative complessive che finiscono per essere irrilevanti rispetto alla necessità di avere un valido riscontro per la valutazione dei fatti narrati e per l’inquadramento delle condizioni del paese in relazione al rispetto dei diritti fondamentali. 5.2. Alla luce delle superiori argomentazioni i primi due motivi sono fondati ed il terzo, riguardante, in via generale, la violazione del principio del divieto di non respingimento, rimane logicamente assorbito. 6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 prevede, come doverosa, una valutazione complessiva e non atomistica della narrazione ed una generale attendibilità del richiedente asilo, rispetto alla quale deve essere valorizzato anche il beneficio del dubbio la valutazione delle condizioni del paese di origine deve essere basata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, non riferite genericamente all’area geografica di appartenenza ma alla regione di provenienza del richiedente asilo . 7. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.