I Giudici Onorari possono procedere all’audizione del richiedente lo status di rifugiato

Non può essere considerato affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un Giudice Onorario di Tribunale abbia proceduto anche all’audizione del richiedente la protezione e abbia, successivamente, rimesso la causa per la decisione al Collegio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione.

Così si esprime la Cassazione Civile con la sentenza n. 22050/20, depositata il 13 ottobre. Un richiedente lo status di rifugiato ha impugnato avanti alla Corte di Cassazione il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha confermato la precedente decisione di rigetto della richiesta del riconoscimento di detto status pronunciata dalla Commissione Territoriale della medesima località. Dall’esame del decreto impugnato emerge che, a sostegno della propria domanda, il richiedente aveva allegato di essere cittadino pakistano e di essere fuggito dal Paese per timore di essere ucciso dai talebani, i quali, adiratisi per l’apertura, da parte del richiedente e di suo zio, di un internet point, lo avevano ferito, uccidendo due clienti del negozio. Il Tribunale, confermando la decisione della Commissione Territoriale, ha evidenziato l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste. Per quanto qui di interesse, il ricorrente ha denunciato la nullità del decreto del Tribunale di Bologna in quanto reso all’esito di un procedimento in cui all’ audizione del richiedente era stato delegato un Giudice Onorario e non già un componente del Collegio della Sezione Specializzata competente alla decisone dell’opposizione. Rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di protezione internazionale, deve ritenersi non affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il Giudice Onorario abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al Collegio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, poiché l’art. 10 del d.lgs. n. 116/2017, recante la riforma organica della Magistratura Onoraria, consente ai Giudici togati di delegare , anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai Giudici Onorari, compresa l’assunzione dei testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo d.lgs. n. 116/2017 esclude l’assegnazione dei fascicoli ai Giudici Onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all’art. 35- bis del d.lgs. n. 25/2008. Ne discende che la delegabilità al Giudice Onorario di incombenze istruttorie trova conferma in tale dettato normativo, con l’ulteriore conseguenza che non può essere considerato affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un Giudice Onorario di Tribunale abbia proceduto anche all’audizione del richiedente la protezione e abbia, successivamente, rimesso la causa per la decisione al Collegio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 settembre – 13 ottobre 2020, n. 22050 Presidente Campanile – Relatore Amatore Fatti di causa A.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato il 10 ottobre 2018, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna per il riconoscimento dello status di rifugiato, provvedimento che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. Dall’esame del decreto impugnato emerge che, a sostegno della domanda, il richiedente aveva allegato che era cittadino pakistano e che era fuggito per il timore di essere ucciso dai talebani, i quali, adiratisi a causa dall’apertura, da parte sua e di un suo zio, di un Internet point, lo avevano ferito e avevano ucciso due clienti del negozio, sparandovi all’interno e, dunque, lo avevano ulteriormente minacciato, recandosi presso la sua abitazione. Il tribunale ha disatteso l’opposizione, evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste. Il ricorso è affidato a due motivi. In relazione ad esso non spiega alcuna attività difensiva il Ministero dell’Interno. Con ordinanza datata 11.11.2019 la causa è stata rimessa alla discussione in pubblica udienza, stante la rilevanza della questione in diritto sollevata nel primo motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia la nullità del decreto per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis e D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, comma 4-bis, in quanto reso all’esito di un procedimento in cui all’audizione del richiedente era stato delegato un giudice onorario e non già un componente del collegio della sezione specializzata competente alla decisione dell’opposizione. 2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE e della relativa disciplina di attuazione D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 18 del 2014 . 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Il primo motivo di censura - per il quale è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza per la rilevanza della questione trattata - è, in realtà, infondato. 3.1.2 Sul punto, occorre fornire continuità applicativa ai principi già espressi da questa Corte e per i quali, in materia di protezione internazionale, deve ritenersi non affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020 . 3.1.2.1 Sul punto, è necessario, infatti, ricordare che, tra le varie disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116 del 2017 recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57 entrate in vigore fin dal 15 agosto 2017, l’art. 10, regola i compiti dei giudici onorari all’interno dell’ufficio del processo in particolare, i commi 10 ed 11, di tale disposizione statuiscono, rispettivamente che il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla Camera di consiglio e che il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall’art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive e l’art. 11, regola i casi di possibili assegnazione in proprio ai giudici onorari di fascicoli, escludendola per le sole specifiche ipotesi di cui al suo comma 6, tra le quali non rientrano i procedimenti come quello oggi in esame. 3.1.2.2 Ne discende che la delegabilità al giudice onorario di incombenze istruttorie trova conferma nel dettato normativo da ultimo affermato, con la ulteriore conseguenza che non può essere considerato affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto anche all’audizione del richiedente la protezione ed abbia, poi, rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione così, anche Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3356 del 05/02/2019 , rispondendo, in tal senso, anche alla questione espressamente sollevata nell’ordinanza interlocutoria del 19.12.2019 in relazione proprio al primo motivo di doglianza. 3.1.3 Il ricorrente si duole, invero, della circostanza che vi sia stata un’udienza, nella quale egli è stato sentito personalmente, tenuta da un Giudice onorario del Tribunale, non facente parte delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della UE, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, conv. con L. n. 46 del 2017. Sul punto, giova ricordare che il legislatore, con l’inserimento all’art. 3, comma 4 bis, operato in sede di conversione, ha attribuito invero al Tribunale in composizione collegiale, per quanto qui interessa, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35. 3.1.4 In termini ancora più generali, occorre chiarire che la giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. 19660/2016 ha espressamente affermato il principio secondo cui quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam , espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis , in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità . È stato, inoltre, precisato, sempre da questa Corte Cass. 466/2016 , che il vice pretore onorario è un giudice previsto e regolato dalle norme sull’ordinamento giudiziario che può legittimamente sostituire il magistrato ordinario in tutte le sue funzioni, e dunque anche nell’espletamento dell’attività propria del giudice istruttore, senza che da ciò discenda la nullità degli atti dallo stesso compiuti, tenuto conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari, quali fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge così, sempre Cass. n. 3356/2019, cit. supra . Sul punto, va ulteriormente ricordato che il principio per cui le circolari - con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari di tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado - non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge è, del resto, stato affermato anche in altre occasioni da questa S.C. cfr. in tema Cass. 14 gennaio 2013, n. 727 Cass. 31 gennaio 2012, n. 1376 . 3.1.5 Sempre in materia di immigrazione, era stato peraltro affermato da questa Corte, che il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10 che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità Cass. 727/2013 . 3.1.6 Va, tuttavia, evidenziato come, nella specie, non risultino essere state neanche violate le Circolari del CSM, in quanto il giudice onorario non ha deciso la controversia, emergendo diversamente dagli atti come si sia svolta, innanzi al predetto giudice, soltanto l’udienza istruttoria nella quale si è proceduto all’audizione personale del richiedente, quale incombenza processuale delegata dal tribunale, secondo, dunque, il modello del c.d. affiancamento del magistrato onorario al magistrato professionale. Orbene, secondo tale modello organizzativo, al giudice onorario vengono indicati i compiti e le attività, anche di natura istruttoria, che gli sono delegati sulla base - normalmente - di una indicazione centralizzata valida per tutta la sezione ed il magistrato professionale vigila sul loro espletamento, mantenendo la responsabilità del procedimento così, sempre Cass. n. 3356/2019, cit. supra . Va, peraltro, aggiunto che la scelta a favore del modello di affiancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata indicata anche dalla Delib. Consiglio Superiore della Magistratura15 giugno 2017 essendo già stata peraltro prevista nella Delib. 15 marzo 2017 , sul tema Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017 , nella quale si legge successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b , per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti è possibile prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti v. in tal senso anche le chiare riflessioni di Cass. n. 3356/2019, cit. supra, che qui si richiamano integralmente perché condivise anche da questo Collegio . 3.1.7 Nè può ritenersi intaccato, in realtà, il principio della immutabilità del giudice. 3.1.7.1 Invero, secondo un orientamento consolidato di questa Corte cfr. Cass. 4925/2015 , l’art. 276 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione cfr. anche Cass. 18126/2016 . 3.1.7.2 Si è così ritenuto che, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che Delib. la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni , conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo Cass. 18268 del 2009 , mentre si è chiarito Cass. 21667/2013 che non sussiste, nel rito ordinario del giudizio di appello, un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, posto che i mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all’udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione v., ex multis, Cass. n. 26820 del 20/12/2007 n. 11295 del 15/05/2009 . 3.1.7.3 Più di recente e proprio in relazione alla procedura in esame, è stato condivisibilmente affermato da questa Corte cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 7878 del 16/04/2020 il principio secondo cui in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali . Invero, il principio di immutabilità della composizione dell’organo giudicante, anche in relazione ai procedimenti camerali, opera avendo riguardo al momento in cui la causa è assunta in decisione Cass. 24 gennaio 1981, n. 545 . Ne consegue che il detto principio non è violato, nel procedimento camerale, dal fatto che il collegio, chiamato a decidere in Camera di consiglio, sia diversamente composto da quello di precedenti fasi processuali Cass. 21 marzo 1990, n. 2350 si è così ritenuto che un atto istruttorio quale l’interrogatorio non formale delle parti possa essere assunto anche da un giudice singolo e che il collegio decidente possa essere integrato da un componente che non ha partecipato alle fasi precedenti Cass. 20 settembre 2002, n. 13767 . Sul punto, va infatti precisato che il giudice onorario si occupa di incombenti processuali che gli sono delegati e, come detto, gli atti da lui compiuti hanno soltanto natura preparatoria rispetto alla fase decisoria che è invece riservata alla competenza del collegio. Ne discende che l’esposizione di argomenti difensivi che si accompagni allo svolgimento delle attività di cui è incaricato quel giudice non possa essere assimilata alla discussione di cui all’art. 276 c.p.c. incombente, questo, che, del resto, non è neanche previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, stesso art. 35 bis . In realtà, l’eventuale rappresentazione delle ragioni dei contendenti nella fase istruttoria costituirà, piuttosto, comune espressione del diritto di difesa che si attua all’interno del segmento processuale che precede la fase decisoria e che è affidato alla conduzione del magistrato onorario così, Cass. 7878/2020, cit. supra . Ma ciò non è sufficiente a far ritenere che il collegio cui la causa viene rimessa per la decisione coincida con l’organo avanti al quale è stata svolta quell’attività come si è detto, infatti, nei procedimenti in Camera di consiglio il principio di immutabilità del giudice non impone l’identità tra chi decide in Camera di consiglio e chi ha presieduto al compimento di altri incombenti, inerenti a fasi diverse v. anche Cass. n. 3356/2019, cit. supra . 3.2 Ma anche il secondo motivo non merita positivo apprezzamento, posto che la censura non considera che la motivazione impugnata si fonda su una valutazione di mancanza di rischio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, riferito proprio alla regione di provenienza del richiedente, e cioè il Panjub, e non è dunque fondata sulla diversa possibilità che il richiedente si possa trasferire in altra regione del suo paese di provenienza invece non interessata da possibili conflitti armati con violenza indiscriminata, e ciò proprio in ragione della possibilità di un rimpatrio, senza rischi, nel Punjab. Ne consegue che non è neanche astrattamente configurabile la denunciata violazione di legge. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.