Protezione internazionale: inammissibile il ricorso in Cassazione se manca la data di rilascio della procura

Nelle controversie in materia di immigrazione, è inammissibile il ricorso in Cassazione laddove manchi l’attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, che deve per giunta essere successiva alla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza 20932/20, depositata il 1° ottobre. Il fatto. Un cittadino straniero proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia con cui, dapprima in primo e poi in secondo grado, veniva rigettata la sua istanza di protezione internazionale, in quanto ritenute insussistenti le condizioni prescritte dalla normativa. Il ricorso in Cassazione, secondo i Giudici Supremi, è da ritenersi inammissibile, non solo perché manca l’esposizione dei fatti sui quali si innesta la decisione con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. , ma anche perché nella procura ad litem rilasciata al difensore non è apposta la relativa data di rilascio. Data di rilascio della procura, obbligo di certificazione. Spiega in proposito la Corte Suprema che il disposto di cui all’art. 35- bis , comma 13, d.lgs. n. 25/2008 ha introdotto, per la procura ad litem , lo specifico requisito di certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente, anche della data del rilascio della procura stessa. Tale ulteriore requisito, che va ad aggiungersi al principio di specialità della procura, è correlato in modo peculiare alla natura delle controversie in materia di immigrazione. Procura successiva alla conoscenza del provvedimento da impugnare. È inoltre previsto dalla sopra menzionata norma, che la data di rilascio della procura oggetto di attestazione del difensore , deve essere successiva alla comunicazione della decisione da impugnare. Ciò in quanto una procura rilasciata anteriormente alla conoscenza della pronuncia da impugnare, potrebbe ritenersi manifestazione di una programmata litigiosità che prescinde dalle motivazioni del Giudice a supporto della sua decisione. Orbene nella controversia in esame – concludono gli Ermellini - manca l’apposita certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio della procura il che non consente nemmeno di individuarne la cronologia ossia se la procura sia intervenuta prima o dopo la conoscenza della decisione da impugnare. Il ricorso in Cassazione è dunque inammissibile e compensate le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 30 giugno – 1° ottobre 2020, n. 20932 Presidente Manna – Relatore Gorjan Fatti di causa I.D. - cittadino della - ebbe a proporre ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa. Il Tribunale di Trento adito ebbe a rigettare il ricorso poiché effettivamente le ragioni dell’abbandono del suo Paese d’origine addotte dal richiedente asilo non credibili e non sussistenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento di alcuno degli istituti correlati alla protezione internazionale. L’I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Collegio tridentino articolando due ragioni di censura. Il Ministero degli Interni ha depositato nota d’intervento ex art. 370 c.p.c Ragioni della decisione Il ricorso proposto da I.D. s’appalesa siccome inammissibile. Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonché omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione socio-politica esistente nella regione della Nigeria di sua provenienza, non avendo il Tribunale nemmeno provveduto ad acquisire adeguate ed attuali informazioni al riguardo, siccome previsto dall’istituto della cooperazione istruttoria. Con la seconda ragione di doglianza l’I. deduce la violazione delle norme D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, comma 2 nonché omesso esame di fatto decisivo poiché il Collegio tridentino non ha considerato adeguatamente e la sua vicenda personale di violenze subite e gli sforzi di suo inserimento nel tessuto sociale italiano. In limine deve la Corte rilevare come concorrano due autonome ragioni per dichiarare inammissibile il ricorso. Anzitutto non risulta rispettato il disposto ex art. 366 c.p.c., n. 3 posto che nel ricorso risulta mancante la prescritta esposizione sommaria dei fatti di causa. Difatti nell’apposito passaggio de ricorso dedicato allo svolgimento del processo il ricorrente si limita a riportare esclusivamente le conclusioni fissate nel giudizio di merito e richiamare gli estremi del decreto di rigetto emesso. All’evidenza appare la carenza del ricorso sul punto - Cass. su n. 22575/19, Cass. sez. 5 n. 29093/18 - poiché difetta appunto la prescritta esposizione dei fatti sui quali si innesta la decisione sulla scorta delle norme conseguentemente applicabili esposizione dei fatti che nemmeno può esser desunta aliunde rispetto al ricorso. La sanzione dell’inammissibilità per il difetto ricordato è stabilita positivamente dalla norma ex art. 366 c.p.c Inoltre - ulteriore autonoma ragione d’inammissibilità - la procura ad litem, apposta a margine della prima pagina del ricorso, risulta priva della data di suo rilascio ed un tanto in contrasto con il puntuale disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, omissione che risulta sanzionata dall’inammissibilità del ricorso. Difatti la citata norma, innovando con riguardo alle caratteristiche proprie della procura al difensore per il giudizio di legittimità - specialità della procura -, ha introdotto lo specifico requisito della certificazione, da parte del difensore, oltre che della firma del cliente - vera di firma -, anche ed appositamente, della data di rilascio della procura stessa. Data che deve esser successiva alla comunicazione del provvedimento che s’impugna con il ricorso per cassazione. Quindi la norma, non già, interviene in punto specialità della procura - assicurata dalla sua incorporazione con l’atto d’impugnazione ex Cass. sez. 1 n. 5722/02 Cass. sez. 1 n. 24670/19 -, bensì prescrive nuovo e speciale requisito correlato in modo peculiare alla natura della controversia in materia di immigrazione - Cass. sez. 1 n. 2342/20 - che va ad aggiungersi al principio della specialità. Difatti il Legislatore ha stabilito la specifica attestazione del difensore circa la data di rilascio della procura, per giunta in momento successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, per evitare che la procura al difensore sia rilasciata in momento anteriore alla conoscenza della decisione da impugnare, ossia sia manifestazione di una programmata litigiosità, che prescinde dalle motivazioni esposte dal Giudice a sostegno della sua decisione. Tali ragioni supportano la conclusione dogmatica cui è pervenuto questo Collegio poiché una diversa ricostruzione della valenza di detta norma, ossia mero rafforzamento del requisito della specialità della procura, comporterebbe la sostanziale nullificazione d’ogni ragione di emanazione della norma speciale in questione. L’assenza della data cronologica in calce alla procura portata sull’atto d’impugnazione di causa importa anche che nemmeno sia intervenuta la prescritta apposita certificazione del difensore circa la data di suo rilascio con il conseguente vizio comportante positivamente l’inammissibilità del ricorso - Cass. sez. 1 n. 1047/20 -. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.