La Cassazione sulla contestazione delle spese di lite avanzata dalla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato

La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che all’esito del giudizio sia stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ammessa al beneficio, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che l’Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 18223/20 depositata il 2 settembre. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta alla cessazione della turbativa e l’eliminazione della servitù di fatto derivante dall’uso illecito del muro di divisione delle due proprietà, la Corte di Cassazione , con ordinanza n. 18223/20, ha avuto modo di affermare un nuovo principio di diritto in materia di patrocinio a spese dello stato. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato , che sia stata condannata, all’esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che l’Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, attesa l’indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002 e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall’Erario nelle forme e nei casi di cui agli artt. 133 e 134 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 febbraio – 2 settembre 2020, n. 18223 Presidente Oricchio – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione del 18.11.2004 B.V. conveniva in giudizio S.I. innanzi il Tribunale di Avezzano per sentirla condannare alla cessazione della turbativa ed alla eliminazione della servitù di fatto derivanti dall’uso illecito del muro di divisione tra i fondi delle parti. L’attore esponeva che la convenuta aveva edificato sulla sua proprietà alcuni manufatti, mediante terrazzamenti realizzati con asservimento del muro di divisione costruito in precedenza dal solo B. per appoggiarvi solai e terrapieni. Esponeva inoltre che detto muro non era stato previsto con finalità di contenimento e che, quindi, le opere edificate dalla S. avevano causato un danno alla sua struttura. Si costituiva la S. resistendo alla domanda, in quanto i manufatti da lei realizzati erano stati costruiti in aderenza e non in appoggio al muro dell’attore, e spiegando a sua volta riconvenzionale per la condanna del medesimo all’eliminazione della servitù di veduta illecitamente creata sui fondo della convenuta. Con sentenza n. 456/2010 il Tribunale di Avezzano accoglieva in parte la domanda principale, ordinando alla convenuta S. di eliminare la servitù di appoggio del proprio terrazzo sul muro dell’attore, mediante rimozione delle viti di fissaggio dell’inferriata esistenti sul predetto muro condannava la S. al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.000 accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando l’attore alla posa in opera di pannelli al fine di eliminare la servitù di veduta lamentata dalla S. . Interponeva appello avverso detta decisione il B. e si costituiva in seconda istanza la S. per resistere al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 96/2015, la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.V. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso S.I. . La parte ricorrente ha depositato memoria senza rispettare i termini di cui all’art. 380-bis c.p.c Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 877 c.c. e del D.M. 14 gennaio 2008, art. 7, comma 2, n. 2, riproduttivo della L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9, perché la Corte di Appello avrebbe dapprima riconosciuto l’illegittimità dei terrazzamenti eseguiti dalla S. in aderenza al muro di confine, ma avrebbe poi respinto la domanda del B. sul presupposto della mancata dimostrazione dell’effettivo asservimento del muro. Il ricorrente deduce che dal momento che l’art. 877 c.c., consente soltanto la costruzione in aderenza, ma non anche quella in appoggio, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare il fatto che il C.T.U. aveva accertato che i terrazzamenti realizzati dalla S. avevano carattere artificiale e non naturale, e quindi rappresentavano costruzioni e, come tali, erano soggetti al rispetto della normativa in tema di distanze. La doglianza è inammissibile. A prescindere dalla oggettiva confusione concettuale in cui incorre il ricorrente, che richiama tanto le norme relative alla costruzione in aderenza o in appoggio che quelle, evidentemente ispirate a diversa finalità, in tema di rispetto delle distanze dal confine, va osservato che nel caso specifico la Corte di Appello ha affermato che Dalla lettura degli accertamenti di fatto svolti dal perito, trova conferma che il garage e la legnaia sono strutturalmente autonomi, e pertanto non vi è nessun appoggio dei solai e delle tamponature interne, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto solo in parte fondata la domanda avanzata dal B.V. , non essendo stato provato da quest’ultimo nel corso del giudizio l’asservimento del muro di sua proprietà per tutta. la lunghezza del confine, come dallo stesso al contrario sostenuto cfr. pag. 2 . Tale statuizione, non utilmente attinta dal motivo in esame, costituisce apprezzamento di fatto non utilmente sindacabile in questa sede. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 130 e 133, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe liquidato le spese del grado senza tener conto della circostanza che la S. era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere contenuta in un importo corrispondente a quello liquidabile in favore del difensore del soggetto ammesso al predetto beneficio, e quindi ragguagliata ai minimi di tariffa ridotti alla metà. La censura è infondata. Va premesso che il rapporto tra la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e l’Erario, nascente dal riconoscimento del diritto al beneficio di cui sopra, è assolutamente indipendente da quello, diverso, tra la parte vittoriosa e la parte soccombente, che trova la sua disciplina nella statuizione contenuta nella sentenza che conclude il giudizio. La dimostrazione di quanto sopra è data dal tenore letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 133 e 134 il primo, infatti, prevede che Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato mentre il secondo stabilisce che Se lo Stato non recupera ai sensi dell’art. 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio ih condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa . Se ne ricava che l’Erario, qualora la condanna della parte soccombente non sia stata pronunciata direttamente in suo favore come nel caso specifico, essendo stato il B. condannato a rifondere le spese del secondo grado in favore dell’appellata S. ha soltanto il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al beneficio, limitatamente alle sole spese già anticipate nei confronti della stessa. L’art. 134, comma 2, chiarisce ancora meglio il sistema, precisando che La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito . In definitiva, quindi, quando la condanna non sia disposta direttamente in favore dello Stato, quest’ultimo può esercitare il diritto di rivalsa nei soli confronti della parte ammessa al beneficio senza, quindi, alcuna azione diretta contro l’altra parte, non ammessa, risultata soccombente nel giudizio alle condizioni indicate dall’art. 134, commi 1 e 2, e quindi 1 per le spese già erogate, in favore della parte ammessa, a condizione che quest’ultima sia, per effetto della conclusione o transazione del giudizio, in grado di restituirle comma 1 2 per le spese prenotate e anticipate, quando la parte ammessa ha conseguito una somma pari ad almeno il sestuplo di dette spese, e per quelle anticipate senza limite di valore comma 2 per la distinzione tra spese prenotate, spese anticipate, e spese prenotate o anticipate si rinvia al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131 . La stessa previsione di un sistema fondato sull’assenza di azione diretta dell’Erario contro la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e sul diritto di rivalsa esercitabile, condizionatamente, da quest’ultimo nei confronti della parte beneficiata, conferma l’indipendenza del rapporto tra le parti, nascente dal dictum della sentenza conclusiva del giudizio, da quello derivante tra beneficiato e Stato per effetto dell’ammissione al patrocinio dei non abbienti. Nè deriva che il B. non ha alcun titolo per dolersi del quantum della condanna alle spese infettagli dalla sentenza impugnata, poiché le vicende del rapporto derivante dall’ammissione della S. al patrocinio a spese dello Stato sono per lui assolutamente irrilevanti. In applicazione dei richiamati principi, ed a conferma della totale indipendenza dei due rapporti sopra descritti, questa Corte ha già affermato che in assenza di un provvedimento espresso di revoca dell’ammissione di una parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la condanna pronunciata a carico dell’altra a rifondere direttamente, alla prima - e non allo Stato - le spese di giudizio . non integra una revoca implicita del beneficio, ferma restando la facoltà dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 134 Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 13925 del 18/06/2014, Rv. 631245 . Peraltro, la censura difetta anche della necessaria specificità, posto che La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali . ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 07/10/2015, Rv. 637479 cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 26/07/2016, Rv. 641160 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693 . In definitiva, può essere affermato il seguente principio di diritto La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato, che sia stata condannata, all’esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al, non può contestare la quantificazione delle spese poste a suo carico sul presupposto che l’Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore, giusta la disposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 130, attesa l’indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002 e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall’Erario nelle forme e nei casi di cui agli artt. 133 e 134 . In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.