Modifica del tracciato della servitù di passaggio: il proprietario del fondo dominante può chiederne il ripristino?

In caso di modifica della servitù di passaggio, il giudice adito dai proprietari del fondo dominante per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, deve accertare se il nuovo tracciato, in base alle concrete modalità di esercizio del diritto, sia sufficiente ad assicurare le medesime utilitas di quello originario.

Così l’ordinanza n. 17781/20, depositata dalla II sezione Civili della Cassazione il 26 agosto. Gli attori avevano adito il giudice affermando che i convenuti, a seguito di opere eseguite sul fondo servente di loro proprietà, avevano unilateralmente modificato il tracciato della servitù di passaggio costituita a loro servizio. Essendo il nuovo tracciato meno agevole, chiedeva quindi il risarcimento del danno e il ripristino dello stato dei luoghi. La domanda veniva accolta, ma in sede di appello la modifica del tracciato veniva dichiarata legittima, ma veniva comunque ordinato il ripristino per consentire il transito eccezionale di mezzi agricoli. La pronuncia è stata impugnata con ricorso in Cassazione per la violazione degli artt. 1064 e 1065 c.c. per aver la Corte territoriale costituito un diritto di servitù maggiore rispetto a quello preesistente. Il ricorso risulta fondato. La pronuncia impugnata, infatti, nel distinguere tra esercizio ordinario e straordinario della servitù di passaggio e nel prevedere in sostanza due distinti tracciati per le due anzidette modalità, ha di fatto duplicato l’onere a carico del fondo servente, in violazione del principio generale di non aggravamento sancito dall’art. 1168 c.c. . Il Collegio ribadisce inoltre che il trasferimento della servitù su altra porzione del medesimo fondo servente, sia nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest’ultimo che nel caso in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante, comporta l’ estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione. Viene poi richiamato il principio secondo cui la maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto . In conclusione, il giudice avrebbe dovuto accertare se il nuovo tracciato, in base alle concrete modalità di esercizio del diritto di passaggio, era sufficiente ad assicurare al proprietario del fondo dominante le medesime utilitas del tracciato originario. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 dicembre 2019 – 26 agosto 2020, n. 17781 Presidente Oricchio – Relatore Oliva Fatti di causa Con atto di citazione notificato il 20.3.1996 G.F. e F.G. evocavano in giudizio Gu.Lu. e C.A. innanzi il Pretore di Messina, lamentando che questi ultimi, a seguito di opere eseguite sul fondo servente di loro proprietà, avessero unilateralmente modificato il tracciato della servitù di passaggio costituita a servizio del fondo di parte attrice. Invocavano la declaratoria dell’illegittimità di detta modifica, per essere il nuovo tracciato meno agevole del precedente, il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto. Con sentenza n. 2473/2004 il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando i convenuti al ripristino e alle spese del grado. Interponeva appello Gu.Lu. e si costituivano in seconde cure G.F. e F.G. , resistendo al gravame e spiegando a loro volta appello incidentale in relazione alla parte della domanda non accolta in prime cure. Con la sentenza oggi impugnata, n. 659/2015, la Corte di Appello di Messina dichiarava inammissibile l’appello incidentale ed accoglieva in parte quello principale, dichiarando legittimo il trasferimento del tracciato della servitù di passaggio sul nuovo percorso, ma condannando comunque gli appellanti principali al ripristino del tracciato originario per consentire il transito eccezionale con attrezzi agricoli di particolare ingombro e peso. Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C.A. affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso G.F F.G. e Gu.Lu. , intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ragioni della decisione Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1064 e 1065 e l’apparenza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perché la Corte di Appello avrebbe costituito un diritto di servitù di passaggio straordinario non conforme al canone legale, in tal modo imponendo al fondo servente un onere addirittura maggiore rispetto a quello preesistente. La censura è fondata. La Corte di Appello, nel distinguere tra esercizio ordinario e straordinario della servitù di passaggio e nel prevedere in sostanza due distinti tracciati per le due anzidette modalità, ha di fatto duplicato l’onere a carico del fondo servente, in violazione del principio generale di non aggravamento sancito dall’art. 1168 c.c. Cass. Sez.2, Sentenza n. 1663 del 16/02/1988, Rv.457687 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/04/2006, Rv.593061 . Va inoltre ribadito che il trasferimento della servitù su altra porzione dello stesso fondo servente, tanto nel caso in cui sia offerto dal proprietario di quest’ultimo art. 1068 c.c., comma 2 che nell’ipotesi in cui sia richiesto dal proprietario del fondo dominante art. 1068 c.c., comma 3 comporta, quando il diritto reale sia esercitato su una specifica porzione ben individuata del fondo servente - come nel caso di servitù di passaggio incidente su un determinato tracciato - l’estinzione del diritto originario e la sua sostituzione con il nuovo diritto derivante dalla traslazione, analogamente a quanto avviene nel diverso caso, disciplinato dall’art. 1068 c.c., u.c., di trasferimento del diritto reale su diverso fondo dello stesso proprietario Cass. Sez. 2 Sentenza n. 3139 del 06/11/1971, Rv. 354485 cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31456 del 05/12/2018, Rv.651759 . Il giudice di merito, in altri termini, avrebbe dovuto verificare se, tenuto conto delle concrete modalità di esercizio del diritto di passaggio, il nuovo tracciato era sufficiente ad assicurare al proprietario del fondo dominante la medesima utilitas del tracciato originario, tenendo conto che La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9031 del 05/05/2016, Rv.639893 conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 21/06/2000, Rv.537881 . Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di legittimità, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.