Se la sentenza di assoluzione viene annullata per vizio di motivazione, il giudice del rinvio provvede ad un nuovo giudizio

Il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non soffre alcun tipo di condizionamento e, pertanto, deve estendersi all’intera pretesa risarcitoria, sia per l’aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell’eventuale determinazione dell’ammontare risarcitorio.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15041/20 depositata il 15 luglio. La Corte di Cassazione, sezione Penale, annullava con sentenza su ricorso delle parti civili, proposto ai sensi dell’art. 576 c.p.p., la pronuncia con la quale la Corte d’Appello territorialmente competente, sezione Civile, in parziale riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, aveva assolto con la formula perché il fatto non sussiste ” un agente di polizia penitenziaria presso una casa circondariale, imputato per il reato di omicidio colposo commesso in danno di un detenuto . In particolare, la Corte territoriale aveva considerato non esigibile la sorveglianza continuativa e a vista, la cui omissione era stata contestata all’agente penitenziario perché prevista nella disposizione di servizio emanata dal Comandante di reparto per prevenire eventuali gesti autolesionistici del detenuto. Quest’ultimo, collocato presso la cella del reparto di osservazione della Casa Circondariale, si suicidava tramite un cappio stretto al collo e pendente dalla finestra della cella, decedendo per asfissia. Successivamente, la Corte distrettuale adita, investita della cognizione del giudizio quale giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., apprezzando che la Corte di Cassazione penale nell’adottata pronuncia di annullamento avesse ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie contestata nel caso concreto e, per l’effetto, affermando la responsabilità dell’agente di polizia penitenziaria, nonché che l’oggetto del giudizio di rinvio fosse limitato alla quantificazione del risarcimento del danno , rigettava gli appelli proposti dal Ministero della Giustizia, quale responsabile civile e dall’agente avverso la sentenza del giudice di primo grado limitatamente alle statuizioni civili che confermava integralmente. Il Ministero della giustizia , proponeva, pertanto ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza della Corte di appello. Gli ermellini, hanno ritenuto tutti e due i motivi di ricorso proposti dalla difesa erariale fondati in quanto, nella specie, era intervenuta da parte del giudice del rinvio violazione e falsa applicazione, sub specie , della legge processuale, dell’art. 384, comma 2, c.p.p. per non avere la Corte distrettuale adita, quale giudice civile del giudizio di rinvio , provveduto ad un nuovo giudizio al fine di accertare la responsabilità civile di colui che era stato assolto con sentenza oramai irrevocabile perché non impugnata nei termini dal PM, dall’imputazione di omicidio colposo con la formula perché il fatto non sussiste”. I Giudici di legittimità evidenziano che, nella specie, la pronuncia resa a seguito dell’impugnativa di parte civile, e quindi, ai soli fini civili ex art. 576, comma 1, c.p.p. aveva annullato la sentenza di assoluzione dell’imputato adottata all’esito del dibattimento per un vizio di motivazione, con il ritenere nel titolo caducato un operato malgoverno delle prove, non aveva espresso alcun principio di diritto non statuendo, altresì, nulla nei termini vincolanti di cui all’art. 384, comma 2, c.p.c La Corte di Cassazione penale, piuttosto, prosegue il Collegio, pronunciando ai soli fini civili aveva rimosso ogni effetto riconducibile alla sentenza di assoluzione della penale responsabilità dell’agente di polizia penitenziario dall’omicidio colposo ascrittogli. Disponendo in tal senso, concludono i giudici , la Corte di legittimità non si è fatta portatrice di alcun principio di diritto, ma di un effetto che è conseguenza necessitata dall’operata rimozione della sentenza di assoluzione, di rinnovazione del giudizio di accertamento dell’illecito civile residuato al fato-reato irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza dall’intervenuta pronuncia assolutoria non impugnata dal PM.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 3 – 15 luglio 2020, n. 15041 Presidente Campanile – Relatore Scalia Fatti di causa 1. La Corte di cassazione, sezione quarta penale, con sentenza n. 13238 del 2010 annullava su ricorso delle parti civili, proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p., la sentenza n. 418 del 2008 con a quale la Corte di appello di Cagliari, prima sezione civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 70 del 2005, aveva assolto, con la formula perchè il fatto non sussiste , l'imputato, C.A., agente di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di O missis , dal reato di omicidio colposo commesso in danno del detenuto ac.lu La Corte territoriale aveva considerato non esigibile la sorveglianza continuativa e a vista, la cui omissione era stata contestata al C., prevista nella disposizione di servizio emanata dal Comandante di reparto per prevenire eventuali gesti autolesionistici dell' Ac. che, detenuto presso la cella del reparto di osservazione della Casa circondariale di omissis , si suicidava tramite un cappio stretto al collo e pendente dalla finestra della cella, decedendo per asfissia, compatibile con uno strangolamento atipico incompleto, presso l'ospedale di omissis alle ore 7,00 del omissis . 2. La Corte di appello di Cagliari, investita della cognizione del giudizio quale giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., apprezzato che la Corte di cassazione penale nell'adottata pronuncia di annullamento avesse ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie contestata nel caso concreto, per l'effetto affermando la responsabilità dell'agente di polizia penitenziaria, e che l'oggetto del giudizio di rinvio fosse limitato alla quantificazione dei risarcimento del danno, rigettava gli appelli proposti dal Ministero della giustizia, quale responsabile civile, e dal prevenuto avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro limitatamente alle statuizioni civili, che confermava 3. Avverso l'indicata sentenza ricorre il Ministero della giustizia con due motivi ai quali resistono le costitute parti civili. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero della giustizia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La Corte territoriale avrebbe frainteso in modo grossolano il compito del giudice di rinvio e, obliterando ogni diverso costante orientamento del giudice di legittimità, avrebbe omesso ogni accertamento sulla responsabilità civile dell'agente di polizia penitenziaria, interpretando la pronuncia della Corte di cassazione quale sentenza di condanna generica al risarcimento del danno con rinvio limitato alla determinazione del quantum. Il richiamo effettuato nell'operato rinvio alla necessità di un nuovo giudizio avrebbe invece chiamato la Corte di appello di Cagliari ad un nuovo accertamento della responsabilità, valendo la motivazione dei giudici di legittimità a delineare il perimetro dell'azione della Corte di merito con l'individuare le linee di indagine sul fatto a cui sarebbe stata vincolata quale giudice del rinvio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, là dove la pronuncia omette ogni accertamento sulla sussistenza della responsabilità e sull'esistenza del diritto al risarcimento del danno. 3. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perchè tra Foro strettamente connessi, sono fondati per ragioni e contenuti di seguito indicati e precisati. Per la proposte censure vengono in valutazione i rapporti tra la sentenza di annullamento adottata in sede penale per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , dalla Corte di cassazione che sia stata investita ai sensi dell'art. 576 c.p.c., della impugnazione della parte civile di una sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di dibattimento dal giudice del merito ed il perimetro dell'accertamento rimesso, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile nella fase di rinvio. 3.1. Si impone prima di ogni altra valutazione una precisazione. La difesa erariale invoca a sostegno della censura svolta nel primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione, sub specie della legge sostanziale e processuale, dell'art. 384 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte di appello di Cagliari, quale giudice civile di rinvio, provveduto ad un nuovo giudizio al fine di accertare la responsabilità civile di colui che era stato assolto con sentenza ormai irrevocabile, perchè non impugnata dal P.g. presso la Corte di appello, dalla imputazione di omicidio colposo con la Formula perchè il fatto non sussiste . La prospettiva della proposta censura va diversamente qualificata alla luce del rilievo che la Corte di cassazione con la sentenza n. 277 del 2010, annullando su impugnativa della parte civile, e quindi ai soli fini civili ex art. 576 c.p.p., comma 1, primo periodo, seconda parte, la sentenza di assoluzione dell'imputato adottata all'esito di dibattimento per un vizio di motivazione, con il ritenere nel titolo caducato un operato malgoverno delle prove, non ha espresso alcun principio di diritto e nulla abbia per l'effetto statuito nei termini vincolati di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2. 3.2. La Corte di cassazione in sede penale, piuttosto, pronunciando ai soli fini civili ha rimosso ogni effetto riconducibile alla sentenza di assoluzione dalla penale responsabilità del prevenuto, l'agente di polizia penitenziaria C.A., dall'omicidio colposo ascrittogli. Disponendo in tal senso la Corte di legittimità non si è fatta portatrice di alcun principio di diritto, ma di un effetto, che è conseguenza necessitata dell'operata rimozione della sentenza di assoluzione, di rinnovazione del giudizio di accertamento dell'illecito vivile residuato al fatto-reato irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dalla intervenuta pronuncia assolutoria non impugnata dal P.M Per gli indicati passaggi non vengono quindi in considerazione principi di diritto ovverosia regulae iuris destinate a dare disciplina al caso concreto posto all'esame dei giudici di legittimità, quanto, e piuttosto, generali canoni che presiedono ai rapporti tra il giudizio penale e quello civile là dove il giudice penale di legittimità, adito ex art. 576 c.p.p., annulli ai fini civili e per vizio di motivazione l'accertamento assolutorio, chiedendo al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.c., rinnovare il giudizio. 3.3. Nella segnalata evidenza che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione per vizio di motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e vale altresì il rilievo circa i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio che sono diversi a seconda, per l'appunto, che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi da ultimo, massimata Cass. 24/10/2019 n. 27337 in termini Cass. 07/08/2014 n. 17790 . Il vizio di motivazione ritenuto all'esito del giudizio rescindente veicola l'accertamento rimesso al successivo giudizio di rinvio secondo libertà di contenuti nel solo necessitato effetto che si abbia, per detta ulteriore fase, un nuovo giudizio, inteso come autonomo accertamento del fatto illecito produttivo di danno civile. 3.4. La Corte di appello di Cagliari, incorrendo in un errore di sistema e travisando ogni rapporto tra l'accertamento svolto ai soli fini civili dalla Corte di Cassazione penale ed il successivo giudizio civile rescissorio, ha ritenuto che i giudici di legittimità avessero direttamente accertato la responsabilità civile del C., così vincolando il giudice di rinvio e perimetrando la sua derivata cognizione al mero quantum della pretesa risarcitoria. 3.5. Come questa Corte di legittimità ha affermato nel definire il perimetro della cognizione del giudice civile di rinvio nel rapporto con il giudizio di annullamento condotto ai fini civili in sede penale, la fissazione del discrimen sui poteri di accertamento del giudice civile nel rapporto con il giudizio penale deve muovere dal rilievo che vi sia stato, o meno, un accertamento irrevocabile in sede penale, con formule che devono essere ampiamente assolutorie. Ed infatti solo rispetto ad una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, la separata cognizione del giudice civile è condizionata, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., inserito nel Libro X del Codice di procedura penale al Titolo I, dettato sul Giudicato , dagli effetti extrapenali del prodottosi giudicato assolutorio e tanto, segnatamente, là dove il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia sommesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Al di fuori, invece, delle segnalate ipotesi resta fermo il principio che il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto da questa Corte in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non patisce alcun tipo di condizionamento e pertanto deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio Cass. Sez. 1 pen. 30/01/2013 n. 11994, p. 15 in termini Cass. Sez. 3 pen. 04/12/2013 n. 5460 . Escluso che nella fattispecie in esame vi sia stata la formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile nei termini di cui all'art. 652 c.p.p., avendo la pronuncia di annullamento adottata dalla Corte di legittimità in sede penale inciso, precludendone la formazione, sulla irrevocabilità dell'accertamento assolutorio, si ha che quest'ultimo, ancora in predicato nel rinvio operato al giudice civile ex art. 622 c.p.p., ha lasciato la coGnizione del giudice civile estesa all'intera pretesa risarcitoria sia per i profili che attengono all'an che per quelli relativi al quantum. 4. Fermo l'esposto meccanismo che disciplina i rapporti tra giudice penale e giudice civile investito in sede di rinvio della responsabilità civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., segnando dei primi le sfere di rispettiva competenza, non può certo dirsi che, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Cagliari, la Corte di cassazione con la sentenza n. 277 del 2010 si sia trovata ad operare, in concreto, in esplicita deroga all'indicato riparto di competenze, estendendo il proprio accertamento al fatto integrativo della responsabilità civile e disegnando, de residuo, la cognizione del giudice civile di rinvio entro i limiti del quantum della pretesa risarcitoria. 4.1. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 277 cit., in accoglimento del ricorso delle parti civili, ripercorrendo la condotta imputata ed il contesto fattuale in cui la stessa si inseriva, ha voluto segnalare al giudice del rinvio quali evidenze avrebbero dovuto guidare l'accertamento allo stesso rimesso e, tenuto conto del solo limite derivante dalla pronuncia assolutoria agli effetti penali per mancanza di impugnazione sul punto del Procuratore Generale penultima pagina della motivazione , ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di C.A. quanto al delitto di omicidio colposo, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello che all'esito del giudizio provvederà anche al definitivo regolamento delle spese di lite tra le parti penultima ed ultima pagina della motivazione . Univoco è pertanto per gli indicati passaggi il richiamo all'indicato riparto di competenze ed accertamenti, aprendo per l'effetto la sentenza rescindente di legittimità allo svolgimento, in via autonoma ed attraverso un nuovo giudizio, dell'accertamento del giudice civile circa la sussistenza, o meno, della responsabilità civile del prevenuto. 4.2. E' abnorme pertanto il contrario apprezzamento espresso dai giudici di merito, a tanto guidati da una interpretazione eccentrica sull'esistenza di un diretto sindacato da esercitarsi dalla Corte di cassazione in sede penale ed ai fini civili sul fatto illecito preclusivo, come tale, di ogni diversa indagine da demandarsi al giudice del rinvio individuato ai sensi dell'art. 622 c.p.p 5. All'osservato modus procedendi della Corte di appello di Cagliari consegue negli esiti anche, come correttamente rilevato dal rappresentante della Difesa erariale, una omessa pronuncia sulla responsabilità civile dell'imputato irrevocabilmente assolto in sede penale. 6. All'esito dell'investigato rapporto, deve pertanto enuclearsi il seguente principio di diritto Il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non soffre alcun tipo di condizionamento e pertanto deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio . 7. In accoglimento dei motivi di ricorso, questa Corte di tassazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso rei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.