La notifica della cartella di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

Lo ha ribadito la Cassazione, con ordinanza n. 14250/20 depositata l’8 luglio. La società ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha ritenuto perfezionata la notifica della cartella di pagamento eseguita dall’ ufficiale della riscossione , il quale, a fronte della semplice dichiarazione del portiere, ha dedotto un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario , senza aver tentato di accedere agli uffici della società o altre ricerche in loco. Esaminate le caratteristiche della fattispecie in esame, la Cassazione ritiene che il caso era certamente qualificabile come ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario , in quanto la sede della società non risultava essere mai cambiata e non vi erano annotazioni di trasferimenti nel registro delle imprese. Inoltre, il messo notificatore non avrebbe dovuto limitarsi a recepire la dichiarazione del portiere circa il trasferimento della sede e avrebbe invece dovuto effettuare ricerche in loco e presso il registro delle imprese. Significativo, poi, che la società aveva segnalato che tutte le altre notifiche di Equitalia, avvenute prima e dopo al medesimo indirizzo, erano andate a buon fine. A tal proposito, dunque, la Suprema Corte ribadisce che in tema di notifica della cartella di pagamento , nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 ora 4 , del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione . Sulla scorta di tali motivi e in virtù del principio sopra esposto, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 20 febbraio – 8 luglio 2020, n 14250 Presidente Amendola – Relatore Moscarini Fatti di causa La Banca Regionale Europea S.p.A. attraverso l’Agente della Riscossione Esatri s.p.A. ora Equitalia Nord, di seguito Equitalia agì con pignoramento presso terzi in via esecutiva a carico della società Imer CM3 Group s.r.l. di seguito Imer per l’esazione di un credito di Inps di Euro 426.622,67, portato da una cartella di pagamento precedentemente notificata. L’intimata propose opposizione all’esecuzione contestando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento. Nel contraddittorio con Equitalia ed Inps, nelle more del giudizio, la società Imer provvide al pagamento del dovuto ed il Tribunale di Vercelli, all’esito dell’istruttoria, con sentenza del 21/8/2014, dichiarò cessata la materia del contendere e dispose la compensazione delle spese. La società Imer propose appello chiedendo che fosse riconosciuta la lesione, da parte del Tribunale, del proprio diritto di difesa che fosse riconosciuto il proprio perdurante interesse alla decisione di rigetto delle ragioni dedotte dall’Inps, avendo provveduto al pagamento delle somme al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento, ma sussistendo il proprio interesse alla pronuncia di merito per procedere alla ripetizione dell’indebito che fosse dichiarata la nullità della cartella di pagamento per inesistente o omessa notificazione della stessa. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 211/2017, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata prima del decorso dei termini a difesa decidendo quindi nel merito, ha statuito che non vi era stata alcuna cessazione della materia del contendere avendo la società Imer provveduto al pagamento al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento ma nella perdurante sussistenza del suo interesse alla pronuncia sul mezzo azionato, pronuncia funzionale alla successiva azione di ripetizione dell’indebito ha quindi rigettato la proposta opposizione di Imer. Premesso che Equitalia aveva agito in executivis in base a un titolo di formazione privata o comunque di parte, anche se pubblica titolo nella fattispecie costituito da una cartella di pagamento emessa per il recupero di sgravi contributivi dichiarati illegittimi, destinata a divenire idonea a fondare l’esecuzione ove non opposta nel termine di 40 giorni dalla sua notificazione ha ritenuto la Corte territoriale che, nel caso in esame, la notificazione della cartella di pagamento fosse stata ritualmente effettuata, sì che erano decorsi e scaduti i termini per l’opposizione e la pretesa creditoria di Inps non poteva essere più messa in discussione. In particolare ha evidenziato il decidente che l’ufficiale della riscossione, qualificatosi quale ufficiale notificatore, si era recato presso la sede della società, quale risultante dal registro delle imprese, in omissis , e lì non aveva potuto procedere alla notifica per irreperibilità del destinatario trasferitosi ignorasi dove , secondo le informazioni date dal custode aveva allora provveduto a depositare in busta chiusa gli atti nella casa comunale di Milano con avviso di deposito pubblicato nell’albo pretorio del Comune dal 21/2 al 29/2/2008, avvalendosi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e . Secondo la Corte territoriale correttamente l’ufficiale notificatore non aveva provveduto anche all’invio della raccomandata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., vertendosi in un caso di irriperibilità assoluta del destinatario che non richiedeva gli ulteriori adempimenti di cui a quella disposizione la società appariva invero irreperibile non per assenza temporanea ma per impossibilità definitiva di essere rintracciata, sicché l’utilizzo del procedimento notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, doveva ritenersi corretto mentre il ricorso alle altre formalità di cui all’art. 140 c.p.c., tra cui in primis l’invio della raccomandata, sarebbe stato necessario nella diversa ipotesi di irriperibilità relativa , e cioè nel caso in cui il destinatario e le altre persone indicate dall’art. 139 c.p.c., non fossero stati reperiti all’indirizzo indicato oppure, pur presenti, avessero rifiutato la consegna. Conclusivamente la Corte territoriale, dichiarata nulla la sentenza del Tribunale di Vercelli, ha rigettato l’opposizione della società Imer in liquidazione ed ha compensato integralmente le spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza la società Imer in liquidazione propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste Inps con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139, 140, 145, 148 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché degli artt. 221 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la società ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica, laddove questa era da ritenersi nulla per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto in quanto il notificatore si sarebbe fermato alla dichiarazione del portiere, dalla stessa deducendo la ricorrenza di un’ipotesi di irriperibilità assoluta del destinatario senza procedere all’accesso agli uffici o tentare altre ricerche in loco o presso il registro delle imprese in secondo luogo perché, dovendo invece considerarsi la rilevata irriperibilità del destinatario relativa , piuttosto che assoluta, il notificatore non avrebbe provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dunque all’invio della raccomandata informativa, sulla base della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale in caso di irriperibilità relativa del destinatario, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicché è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, o l’avvenuta decorrenza di dieci giorni dalla spedizione della lettera informativa Cass. n. 8433 del 2017 Cass. n. 6788 del 2017 . Non si evincerebbe alcunché circa le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario al fine di appurare il mutamento dell’indirizzo del destinatario della dichiarazione e dunque non si evincerebbe l’avvenuto perfezionamento del procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., che prevede, nell’ordine, il deposito dell’atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di deposito di copia sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, la comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto di accertamento, il ricevimento della lettera raccomandata informativa o l’avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. 1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Il caso in esame, per le sue caratteristiche, era certamente qualificabile quale ipotesi di irriperibilità relativa del destinatario, dal momento che la sede della società non era mai mutata nel tempo, in mancanza di trasferimenti annotati nel registro delle imprese inoltre il messo notificatore si limitò a recepire la comunicazione del portiere circa l’avvenuto trasferimento della sede senza effettuare alcuna ricerca nè in loco nè presso il registro delle imprese. Significativo è anche che l’opponente aveva segnalato la circostanza non contestata dalla controparte che, sia immediatamente prima della notifica in oggetto, sia immediatamente dopo, le notifiche degli atti di Equitalia indirizzati alla società al medesimo indirizzo erano andate sempre a buon fine, con ciò confermando che l’irreperibilità del destinatario andava qualificata in termini di irriperibilità relativa . Ora, è consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 ora comma 4 , va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014 Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018 Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018 . Da quanto premesso consegue che l’impugnata sentenza ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento, in violazione dei principi testè richiamati. 2. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.