La compiuta giacenza della raccomandata all’estero equivale ad effettiva ricezione: l’imputato non può essere dichiarato irreperibile

Non può essere dichiarato irreperibile l’imputato, residente o dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’informazione sull’addebito e l’invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione.

Così l’ordinanza del Tribunale di Cuneo del 1° giugno 2020. Nel corso della prima udienza di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cuneo per il reato di truffa aggravata, data l’ assenza dell’imputato residente all’estero , veniva disposta la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti del medesimo mediante raccomandata internazionale . In seguito al rinnovo della predetta notificazione, perveniva al Tribunale prova della compiuta giacenza della missiva. In tale contesto, il Giudice abbracciava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non può essere dichiarato irreperibile l’imputato residente o dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere od ometta di ritirare la raccomandata contenente le informazioni sull’addebito e l’invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia. La compiuta giacenza della raccomandata veniva dunque considerata quale effettiva ricezione della medesima e per l’effetto la notifica si riteneva perfezionata , senza la necessità di procedere allo svolgimento di nuove ricerche. Invero, l’art. 420- bis c.p.p. dispone come possa procedersi in assenza dell’imputato, tra gli altri casi, anche laddove lo stesso si sia sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Il Giudice, pertanto, disponeva il perfezionamento della procedura di notificazione mediante la notifica al difensore ai sensi dell’art. 169 c.p.p., rinviando il procedimento per le medesime attività previste per l’udienza rinviata.

Tribunale di Cuneo, ordinanza 1 giugno 2020 Giudice Di Maio Viste le linee guida emesse dal Presidente del Tribunale, esecutive dal 09.052020, nella parte in cui consentono la celebrazione per il periodo successivo all'11.05-2020 di udienze semplici - da tenersi sempre a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3. c.p.p. - che non prevedano la partecipazione di soggetti diversi dalle parti rilevato che il procedimento n. 114619 R.G.TRIB. a carico di I. A. nato ad omissis il omissis , con udienza fissata al 08.06.2020 rientra nella casistica predetta considerato, tuttavia, che solo in data odierna è pervenuta prova della compiuta giacenza delia raccomandata effettuata all'imputato residente all'estero e, pertanto, occorre perfezionare la predetta procedura mediante notifica al difensore ex art. 169 c.p.p. ritenuto, infatti, che non può essere dichiaralo irreperibile l'imputato, residente o dimorante all'estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenerne l'informazione sull'addebito e l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all'ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione Cass Sez. V, Sent. 03.10.2016, n. 47542, rv. 26853801 ritenuta, per l'effetto, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza al fine di garantire il rispetto del termine a comparire oltre che di consentire all'imputato la partecipazione all'udienza allo stato preclusa - tanto in modalità ordinaria quanto da remoto con collegamento dallo studio del difensore - in considerazione dei limiti agli spostamenti internazionali dovuti all'emergenza epidemiologica in corso P.Q.M. Visti gli artt. 465 c.p.p., 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, DISPONE il rinvio del procedimento n. 1146/19 R.G.TRIB. a carico di I. A., sopra meglio generalizzato, per le medesime attività previste per l'udienza rinviata, all'udienza del 11.01.2021 ore 11.00 presso l'aula A del palazzo di Giustizia, Piazza Galimberti n. 7. MANDA alla cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente provvedimento - al P.M. - al difensore dell'imputato a mezzo PEC - all'imputato mediante notifica al difensore ex art. 169 c.p.p. si notifichi altresì, in adempimento di quanto disposto all'udienza del 17.01.2020, il DC - alla persona offesa mediante notifica al nominato difensore a mezzo PEC.