Spetta ai chiamati all’eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo dimostrare di non essere divenuti eredi

In considerazione del principio della prossimità della prova – presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell’art. 2697 c.c. una specifica tutela dal suo abuso – deve affermarsi che spetta ai chiamati all’eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 13851/20 depositata il 6 luglio. La sentenza in commento trae origine dalla decisione con la quale la Corte d’Appello di Catania ha posto a carico dei convenuti in riassunzione – presunti successori della parte originariamente convenuta in giudizio e deceduta nelle more del giudizio medesimo, costituitisi contestando la mancata accettazione dell’eredità del de cuius – l’onere di dimostrare la carenza della loro legittimazione passiva . Per quanto qui di interesse, i ricorrenti – successori chiamati in causa in un giudizio di merito che vedeva coinvolta la loro madre, deceduta nelle more del giudizio medesimo – hanno eccepito l’asserita erroneità della decisione della Corte territoriale, in quanto, secondo la prospettazione fornita dai ricorrenti stessi, sarebbe stato onere dell’attore in riassunzione fornire la dimostrazione della loro qualità legittimante. La Corte di Cassazione , confermando la decisione della Corte di Appello di Catania, ha innanzitutto chiarito che la posizione dei ricorrenti – supportata a loro dire da alcune sentenze di legittimità – originerebbe da una divergente percezione della portata dell’ art. 2967 c.c. . Secondo gli Ermellini, la questione deve essere affrontata – conformemente al più recente orientamento della stessa Corte – alla luce del principio di prossimità della prova e, ancora più radicalmente, alla luce dei valori costituzionali condensati nel novellato, rispetto all’epoca in cui si sviluppò l’orientamento invocato dai ricorrenti, art. 111 Cost. , i quali non possono non condurre a un’interpretazione non formale, bensì funzionale, delle regole processuali. E un’ interpretazione costituzionalmente orientata della ratio dell’istituto di riassunzione processuale deve ritenersi integrata considerando le ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’ evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta , senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredità di questi ultimi. D’altronde, secondo quanto altrettanto statuito dai Giudici di legittimità, il chiamato all’eredità può restare tale per dieci anni ed è conforme ai princìpi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata, mentre sarebbe contrario ai princìpi del giusto processo oltre che a evidenti ragioni di economia processuale affermare che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba avviare un subprocedimento affinché l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità ha l’onere di contestare l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova , in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. Per tale ragione, conclude la Corte, in considerazione del richiamato principio della prossimità della prova – presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell’art. 2697 c.c. una specifica tutela dal suo abuso – deve affermarsi che spetta ai chiamati all’eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo , e conseguentemente convenuti in riassunzione – in primis allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 dicembre 2019 – 6 luglio 2020, n. 13851 Presidente Armano – Relatore Graziosi Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1778/2016 il Tribunale di Siracusa condannava G.G. e G.V. quali eredi di Gi.Gi., Fondiaria Sai S.p.A. quale impresa designata da FGVS, e Ga.Lu. a risarcire danni derivati da sinistro stradale del omissis a R.G. e R.F La compagnia, divenuta intanto UnipolSai, proponeva appello, cui resistevano R.G. e R.F. venivano chiamati e si costituivano pure i figli di G.G., deceduta nelle more, cioè C.G., C.P.S., C.M.T., C.R.M., C.A., C.I. e C.F., i quali eccepivano l'inammissibilità dell'appello nonchè la carenza della loro qualità di eredi, non avendo accettato l'eredità della madre, in ogni caso chiedendo di rispondere dell'eventuale debito ereditario pro quota. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 16 maggio 2017, in parziale accoglimento dell'appello, riduceva il risarcimento dovuto a R.G. e R.F. e condannava Ga.Lu. e G.V. nonchè - ciascuno fino all'ammontare della quota ereditaria - C.G., C.P.S., C.M.T., C.R.M., C.A., C.I. e C.F. a rimborsare alla compagnia assicuratrice le somme pagate in esecuzione della sentenza. 2. Hanno presentato ricorso C.G., C.P.S., C.M.T., C.R.M., C.A., C.I. e C.F. nessun intimato si è difeso. La causa, chiamata all'adunanza della Sesta Sezione del 18 aprile 2019, con ordinanza interlocutoria è stata rimessa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., u.c Chiamata quindi all'udienza pubblica del 17 dicembre 2019, in essa non è comparso il difensore dei ricorrenti il Procuratore Generale ha chiesta il rigetto del ricorso depositando pure memoria d'udienza. Ragioni della decisione 3. Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 459 e 2697 c.c 3.1 Il giudice d'appello ha motivato nel senso che gli attuali ricorrenti non hanno dimostrato di non aver accettato l'eredità della madre , onde il contraddittorio sarebbe stato validamente instaurato. Questi però avrebbero dedotto di non essere eredi , per cui sarebbe stata la compagnia assicuratrice che avrebbe dovuto provare tale loro qualità legittimante. Infatti la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede , essendo ben nota la differenza tra chiamato all'eredità ed erede, qualità quest'ultima che si acquista solo al momento dell'eventuale accettazione . E l'eccezione della mancata accettazione dell'eredità sarebbe stata tempestivamente sollevata dagli attuali ricorrenti, senza peraltro che la compagnia assicuratrice, loro controparte, abbia poi provato la loro legittimazione passiva quali eredi e non quali chiamati alla eredità onere probatorio che grava sulla parte che promuove l'azione nei confronti del successore , come si evincerebbe dalla giurisprudenza di legittimità. Di qui la violazione di legge denunciata nel motivo. 3.2 La corte territoriale, in effetti, in riferimento alla qualità di eredi della parte G.G. , afferma che, in caso di morte di una parte processuale, la continuazione del procedimento ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato sic individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo sic ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta . come è avvenuto nella specie, in cui risultano citati i figli della de cuius pertanto, deve essere il chiamato all'eredità, che, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ha rectius ad avere l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, e di dimostrare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam , così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione qui viene citata Cass. sez. 1, 31 marzo 2011 n. 7517, la cui massima - non riportata dal giudice d'appello - è la seguente In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c. pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam , così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione. E nel caso in esame i fratelli C. - afferma ancora la corte territoriale - non hanno dimostrato di non aver accettato l'eredità della madre, di guisa che il contraddittorio può ritenersi validamente instaurato motivazione della sentenza impugnata, pagina 5 . Alla giurisprudenza richiamata dalla corte territoriale - si nota fin d'ora - si è conformata la successiva Cass. sez. 3, 10 novembre 2015 n. 22870 Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c., è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c. ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge . 3.3 Il ricorso richiama, invece, una diversa giurisprudenza di questa Suprema Corte, che si è pronunciata nel senso dell'incombenza dell'onere probatorio dell'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede come gravante sulla parte che agisce, fondandosi sul generale principio dell'art. 2697 c.c. e sulla qualifica di elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio la sua qualità accettabile o meno, ovviamente di erede Cass. sez. L, 30 aprile 2010 n. 10525 - che così è massimata In tema di successioni mortis causa , la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. -, Cass. sez. 2, 6 maggio 2002 n. 6479 - per cui la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perchè a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede - e la conforme Cass. sez. 2, 30 ottobre 1991 n. 11634 nonchè la non massimata Cass. sez. 5, 24 febbraio 2016 n. 3611 . Questo orientamento, in effetti, si è manifestato anche in altri arresti massimati, come Cass. sez. L, 10 marzo 1987 n. 2489, Cass. sez. L, 22 febbraio 1988 n. 1885, Cass. sez. 2, 12 marzo 2003 n. 3696 e, oltrepassati quelli indicati dai ricorrenti, nella più recente Cass. sez. L, 30 agosto 2018 n. 21436, che conformemente insegna In tema di successioni mortis causa , la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante aditio o per effetto di una pro herede gestio , oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. . 3.4 E' evidente che la discrasia tra i due orientamenti deriva - dal momento che si tratta di un fatto costitutivo dell'azione cfr. in generale S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. - da una divergente percezione della portata dell'art. 2697 c.c. cfr., nella giurisprudenza sin qui citata, un esempio di inequivoca chiarezza già in Cass. sez. L, 14 febbraio 1988 n. 1885, così plasticamente massimata In ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. conforme era già stata Cass. sez. L, 16 ottobre 1985 n. 5101 . La questione, di recente, è stata affrontata ex professo alla luce del principio della prossimità della prova e, ancora più radicalmente, alla luce dei valori costituzionali, ormai per il rito condensati nel novellato rispetto all'epoca in cui si sviluppò l'orientamento invocato dai ricorrenti art. 111 Cost., i quali non possono non condurre ad una interpretazione non formale, bensì funzionale - in rapporto, appunto, al conseguimento del processo costituzionalmente e, al pari, sovranazionalmente giusto - delle regole processuali, tra le quali figura sine dubio anche l'art. 2697 c.c., norma che riparte tra i litigatores l'onere della prova finalizzato all'accertamento sostanziale, costituente l'auspicabile meta del processo. 3.5 Cass. sez. 3, 14 ottobre 2011 n. 21287 è in tal senso assai significativa, ben più che nella massima, nella limpida motivazione. Di fronte a un motivo che si fondava, tra l'altro, proprio sull'art. 2697 c.c., lamentandosi la parte ricorrente del non avere riconosciuto il giudice d'appello - e non averne tratto le conseguenze - l'onere della parte riassumente di dimostrare la qualità di eredi dei soggetti chiamati in giudizio e ciò in un caso emblematico dal punto di vista della possibilità di abuso, da parte del chiamato, della sua posizione la rinuncia all'eredità era avvenuta oltre tre anni dopo la notificazione dell'atto di riassunzione , questa Suprema Corte individua il problema nella determinazione della corretta riassunzione del processo dopo la morte della parte subito chiarendo che la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare rinuncia, indegnità, premorienza, ecc . E corrobora l'immediato asserto con queste successive, nette argomentazioni La funzione dell'atto di riassunzione è . quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Deve essere perciò condiviso il principio enunciato da Cass. civ. 11 aprile 1984 n. 2331 . secondo cui la parte che riassume il giudizio deve diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere, e che un tale titolo permanga al momento della riassunzione. Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc. , ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. Viene a gravare sui convenuti in riassunzione, in tal caso, l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile . La suddetta interpretazione è . l'unica conforme ai principi in tema di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., ove si consideri che la tesi prospettata dai ricorrenti metterebbe la parte interessata alla riassunzione nella grave difficoltà, se non nell'impossibilità, di procedervi, qualora - essendo stata dichiarata la morte della controparte e interrotto il processo oltre il termine di un anno, entro il quale è ammessa la notificazione dell'atto agli eredi impersonalmente - essa si trovasse non solo a dover accertare la mancanza di un atto di rinuncia di ogni singolo avente titolo all'eredità, ma anche a dover procedere eventualmente ai sensi dell'art. 481 c.c., facendo fissare alle controparti un termine per dichiarare se accettano o rinunciano procedura che difficilmente potrebbe essere esaurita nel ristretto termine fissato dalla legge per la riassunzione del processo. . 3.6 Il ragionamento di questa pronuncia, strutturato direttamente sull'art. 111 Cost. e quindi su una interpretazione costituzionalmente orientata della ratio dell'istituto di riassunzione processuale, deve ritenersi integrata per quanto concerne proprio l'inserimento in un simile quadro di una funzionale interpretazione dell'art. 2697 c.c., il che è stato operato da Cass. sez. 3, 28 giugno 2019 n. 17445. Anche in questo caso la massima Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti de successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., comma 2, in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicchè durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della legittimatio ad causam del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione. non entra nella zona più significativa della sentenza, attestandosi - inevitabilmente - sul fornire un risultato che, di per sè, corrisponde ad uno degli orientamenti sopra richiamati, ovvero quello seguito dalla corte territoriale. In motivazione, infatti, viene affrontata, pur sinteticamente, la questione - a ben guardare aggirata nell'arresto del 2011 - del plasmare l'applicazione dell'art. 2697 c.c., alla fattispecie. Richiamata Cass. sez. 3, 14 ottobre 2011 n. 21287 e la susseguente conforme Cass. sez. 2, 19 giugno 2014 n. 21227, non massimata , così intende completare il tema Sovvengono ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento introduttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni prescrivendosi . in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata il che per l'appunto avviene mediante la legitimatio ad causam del semplice chiamato . sarebbe contrario ai principi del giusto processo oltre che a evidenti ragioni di economia processuale affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c. affinchè l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità . in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto ., ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato . 3.7 Invero, il principio della prossimità o vicinanza della prova principio ormai pienamente generale, che viene applicato nei più diversi settori cfr., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord.9 gennaio 2020 n. 297, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985, Cass. sez. 5, 17 luglio 2019 n. 19190 e Cass. sez. L, 29 marzo 2018 n. 7830 è il parametro della relatività, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali, dell'automatismo insito nell'art. 2697 c.c. non, quindi, un mezzo per eluderlo, bensì un presidio sistemico per impedirne l'abuso, id est la trasformazione del dispositivo processuale in un'inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali. Il che, infatti, si correla all'intervenuto inserimento dell'art. 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores - nel paradigma del giusto processo riconducibile soprattutto al novellato art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU non vale la forma dei suddetti strumenti se non è coerente e compatibile con lo scopo del processo, e ciò significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito v. p. es., Cass. sez. 3, 11 febbraio 2009 n. 3362, per cui il principio del giusto processo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito e cfr. Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n. 3362 . Allora la prossimità/vicinanza della prova trae le conseguenze dalla peculiare natura di fattispecie in cui di una ordinariamente agevole possibilità di fornire la prova fruisce una parte soltanto, svincolando dall'usuale canone di ripartizione degli oneri probatori delineato dall'art. 2697 c.c Ma il condizionante inserimento, appunto, dell'art. 2697 c.c., nel sistema rende insito nella norma il limite al suo dettato letterale, nel senso che la ripartizione come letteralmente prevista deve attuarsi soltanto laddove non generi una disparità tra i litigatores che conduca lo strumento processuale a fuoriuscire dalla necessaria parità funzionale, il rito dunque ostacolando il conseguimento del merito. Il relativismo in tal senso delle singole norme non può, infatti, essere negato e respinto, pena la strumentalizzazione di queste a favore del fenomeno antigiuridico dell'abuso, la cui ipotizzabile configurabilità vale a contrario come parametro interpretativo nel settore del rito, in quanto costituisce l'inverso del giusto processo . 3.8 Applicando allora l'art. 2697 c.c., nella sua pregnanza sistemica, non può negarsi che la parte, per così dire, vocata alla prova del passaggio o meno del chiamato alla qualità di erede è il chiamato stesso, l'esercizio della sua volontà opzionale generando la stretta prossimità alla prova nonchè semplificando e accelerando il fenomeno processuale in rapporto a quello che diverrebbe se non venisse adeguato e sintonizzato ad esso anche l'ulteriore fenomeno successorio in termini di prescrizione e di procedimenti esterni specifici . In conclusione, consono ai valori sistemici è l'orientamento più recente, fondato sulla prossimità della prova e al quale questo collegio ritiene di aderire così come ulteriormente chiarito, non apparendo neppure - si nota ad abundantiam - necessario investire il più elevato giudice nomofilattico in quanto proprio la sussistenza di tali valori inibisce con evidenza l'impostazione dell'ulteriore orientamento, insorto in epoca ben anteriore alla loro introduzione, costituzionale e sovranazionale, appunto nel sistema. In considerazione, allora, del principio della prossimità della prova - presidio ontologicamente sistemico che apporta al canone dell'art. 2697 c.c., una specifica tutela dal suo abuso deve affermarsi che spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, e conseguentemente convenuti in riassunzione, in primis allegare e quindi dimostrare di non esserne divenuti eredi. 4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese non essendosi difesa alcuna controparte. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.