Querela di falso troppo generica? Il filtro d’appello (in astratto escluso) può essere comunque applicato

Non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. filtro in appello , secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c

La Sez. III civile della Cassazione ordinanza n. 12920/20, depositata il 26 giugno , affronta – tra le altre questioni sottoposte al suo esame, tutte interessanti e che meritano di essere considerate vedasi sentenza per esteso – il tema della possibilità di applicare il cosiddetto filtro in appello” ai procedimenti di querela di falso, nei quali dunque di per sé sarebbe obbligatorio l’intervento del PM il che renderebbe a sua volta inapplicabile, come previsto dal codice di rito, l’applicazione del menzionato filtro”. Il caso vizio di notificazione e querela di falso. Un soggetto si rendeva aggiudicatario di un bene immobile nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione. L’aggiudicatario azionava peraltro nei confronti del debitore esecutato il decreto di trasferimento al fine di ottenere la materiale consegna del bene. Il debitore esecutato proponeva però opposizione all’esecuzione, sostenendo l’inesistenza degli atti esecutivi, ivi compreso il decreto di trasferimento, a causa di un difetto di notifica. Chiedeva inoltre che fosse pronunciata la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in relazione alla contestuale pendenza, sia del giudizio di opposizione all’esecuzione, sia della querela di falso da detto debitore esecutato proposta ed avente ad oggetto la relazione di notificazione. Viene applicato il filtro in appello”. Il Tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione e contro tale decisione il debitore esecutato proponeva appello. La Corte territoriale dichiarava tuttavia l’inammissibilità del gravame, facendo valere il cosiddetto filtro in appello”, ai sensi degli artt. 348- bis e 348- ter c.p.c Seguiva il ricorso per cassazione del debitore esecutato ricorso straordinario ex art. 111 , comma 7, Costituzione, contro l’ordinanza della Corte d’appello, e ricorso per cassazione ordinario” contro la sentenza di primo grado. Se il procedimento prevede l’intervento del P.M. il filtro” non può essere applicato. Una delle censure più rilevanti riguarda l’errata applicazione da parte della Corte territoriale del cosiddetto filtro in appello”, considerato che il debitore esecutato aveva proposto una querela di falso, per cui, trattandosi di procedimento che prevede l’intervento quanto meno potenziale del Pubblico Ministero, il filtro”, per legge, non può essere applicato. La Suprema Corte riconosce che nella querela di falso, sia principale che incidentale, è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero art. 221, comma 3, c.p.c. . Certo, ai fini della validità del procedimento per querela di falso, non sono necessarie né la presenza alle udienze, né la formulazione delle conclusioni da parte del P.M., ma è necessario che questi, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Ciò precisato, l'ipotesi rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, n. 5, c.p.c Pertanto, quando è stata presentata una querela di falso, non è possibile dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c., che espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione tutte le cause di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c. La querela di falso non può essere generica, pena la sua nullità insanabile. A questo punto gli Ermellini svolgono però un distinguo di fondamentale importanza. Infatti, si deve considerare che l'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla. Una querela di falso carente non fa sorgere l’obbligo di intervento del P.M Ebbene, il difetto di tali indicazioni, determinando la nullità della querela di falso, non determina neppure l'insorgenza dei presupposti che rendono necessaria la partecipazione al giudizio del P.M Di conseguenza, la proposizione di una querela di falso carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, non è, di per sé, impeditiva della possibilità di definire l'appello con ordinanza di inammissibilità pronunciata ai sensi degli artt. 348- bis e 348- ter c.p.c La Suprema Corte afferma così il seguente principio di diritto Non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, secondo comma, c.p.c., poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, primo comma, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. filtro in appello , secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c. . La censura in Cassazione è inammissibile per carenza di specificità. Sulla base di questi principi la Suprema Corte rileva peraltro la carenza di specificità del motivo di censura e la relativa inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. , perché il ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il contenuto e le modalità di proposizione della querela di falso, anche al fine di dimostrare che la stessa venne validamente proposta, indicando - a pena di nullità comminata dall'art. 221, secondo comma, c.p.c. - gli elementi e le prove della falsità. Solo a tali condizioni, infatti, sarebbe risultato obbligatorio l'intervento del P.M. e, di conseguenza, la causa sarebbe rientrata fra quelle che, per il combinato disposto degli artt. 70, primo comma, n. 5, e 348-bis, secondo comma, c.p.c., non possono essere dichiarate inammissibili in grado d'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. La Cassazione è giudice del fatto quanto agli errores in procedendo. Non va dimenticato che quanto agli errores in procedendo la Cassazione può direttamente procedere agli accertamenti in fatto, anche se tale aspetto si deve coniugare con quello di autosufficienza del ricorso. In altre parole, la deduzione di errores in procedendo , in relazione ai quali la Cassazione è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito , non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi con i quali si denuncino errori procedurali commessi dal giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 6 febbraio – 26 giugno 2020, n. 12920 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Ritenuto Ca.La. , aggiudicataria di un’unità abitativa acquistata nell’ambito di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Parma a carico di C.N. , azionava nei confronti di quest’ultima il decreto di trasferimento per ottenere il rilascio dell’immobile. L’esecutata proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo l’inesistenza degli atti della procedura esecutiva, ivi incluso il decreto di trasferimento, a causa di un difetto di notifica. Chiedeva altresì che fosse pronunciata la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla contestuale pendenza, sia del giudizio di opposizione all’esecuzione immobiliare, sia della querela di falso, proposta dalla stessa C. , avverso le relazioni di notifica. Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione all’esecuzione, ritenendo assorbita ogni altra eccezione e domanda, inclusa quella di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c Avverso tale provvedimento C.N. proponeva appello, riproponendo l’istanza di sospensione. La Corte d’Appello di Bologna pronunciava l’inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c C.N. ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, l’ordinanza della Corte d’appello e con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Parma. Ca.La. ha resistito con controricorso. Considerato 1.1 Va esaminata anzitutto l’impugnazione rivolta contro l’ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c 1.2 Le Sezioni Unite hanno già affrontato la questione dell’autonoma impugnabilità di siffatto provvedimento e dei relativi limiti, precisando che è consentita l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma solo per vizi propri dell’ordinanza consistenti nella violazione di una norma processuale Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 . Sono gli stessi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. a prevedere una serie di regole la cui violazione può essere denunciata a mezzo del ricorso straordinario. Anzitutto, l’ordinanza può essere pronunciata solo all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti la pronuncia dell’ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti dà luogo ad un error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti. In secondo luogo, l’ordinanza non può essere adottata nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero ed in quelle che in primo grado si sono svolte secondo il rito sommario di cognizione anche la violazione di tali regole deve essere fatta valere impugnando l’ordinanza mediante ricorso straordinario. Ancora, l’art. 348-bis c.p.c. precisa che l’ordinanza in questione non può essere pronunciata nei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello consegue che l’inammissibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale dichiarata erroneamente adottata con ordinanza, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, poiché il provvedimento ha comunque natura sostanziale di sentenza. Agli errores in procedendo sopra indicati si deve poi aggiungere la violazione di ulteriori prescrizioni implicite, non espressamente risultanti dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ma indirettamente ricavabili dal sistema. In particolare, la condizione sostanziale perché possa farsi luogo alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello con ordinanza è che l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta . Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno quindi chiarito che - a prescindere dal grado di fondatezza dell’appello - non può essere dichiarata inammissibile con ordinanza l’impugnazione fondata su ius superveniens o su fatti sopravvenuti. Ciò in quanto il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. deve sostanziarsi nella conferma di una sentenza ritenuta giusta per essere l’appello prima facie destituito di fondamento. Così non potrebbe essere rispetto a norme o fatti che non siano stati considerati dal giudice di primo grado. Inoltre, sono denunciabili tutti gli errores in procedendo riferibili ad ogni tipo di provvedimento giudiziario, ovviamente nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell’ordinanza de qua. Le Sezioni Unite hanno inteso fare riferimento, in particolare, ai vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione. Con particolare riferimento al vizio di omessa pronuncia, è stato chiarito che esso va tenuto distinto dalla mancanza di motivazione ad integrare gli estremi del primo vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice su uno dei punti dedotti dalle parti, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendosi pertanto escludere che ricorra il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione. Peraltro, poiché l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. non può essere adottata se non per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento di tutti i motivi d’appello e di tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza , non risulta neppure configurabile un’omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi soltanto un problema di motivazione della decisione complessivamente assunta. Problema che, com’è noto, è configurabile - ed è quindi deducibile anche con il ricorso straordinario - solo quando la motivazione dell’ordinanza scenda sotto il minimo costituzionale , non essendo più previsto il vizio di omessa o insufficiente motivazione originariamente previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infine, costituiscono vizi propri dell’ordinanza e non della sentenza di primo grado gli eventuali errori commessi dal giudice d’appello in tema di spese processuali. 1.3 Così circoscritta l’ammissibilità del ricorso di legittimità avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., occorre considerare che la ricorrente, con un unico e articolato motivo, censura l’ordinanza della Corte d’Appello sotto molteplici profili, riconducibili alla violazione di norme processuali. In particolare, la C. lamenta che a la pronuncia dell’inammissibilità in appello sarebbe avvenuta senza previamente sentire le parti, come invece prescritto dall’art. 348-bis c.p.c. b l’ordinanza sarebbe stata pronunciata dopo che la trattazione della causa era già iniziata c il provvedimento non sarebbe adeguatamente motivato d l’ordinanza sarebbe stata pronunciata in violazione del divieto, espresso dall’art. 348-bis c.p.c., di fare uso del filtro in appello nelle cause che prevedono l’intervento del pubblico ministero e la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 6 CEDU nella parte in cui stabilisce che una volta riconosciuto da parte di un ordinamento un determinato grado di gravame questi non può sottrarlo mediante una valutazione eccessivamente discrezionale f la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 295 c.p.c., omettendo di considerare il rapporto di pregiudizialità necessaria esistente tra l’accertamento della legittimità del processo di espropriazione immobiliare e il diritto del terzo assegnatario. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato e deve essere, nel suo complesso, rigettato. 1.4 Le censure sub a e b possono essere esaminate congiuntamente. In sintesi, la ricorrente sostiene che l’ordinanza della Corte d’appello sarebbe stata adottata senza l’instaurazione del contraddittorio sul rilievo dell’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. e dopo che era iniziata la trattazione della causa. Le doglianze sono carenti di specificità, in quanto la ricorrente non indica neppure la data dell’udienza in cui sarebbe stato trattato l’appello e, men che meno, l’attività ivi svolta e in che modo avrebbe avuto inizio la trattazione. Invero, la deduzione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Cassazione è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito , non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità,diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali Sez. 3, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 01 Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012, Rv. 623401 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006, Rv. 586742 - 01 . Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi con i quali si denuncino errori procedurali commessi dal giudice di merito Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100 - 01 . La C. , come già detto, non ha osservato la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e quindi il motivo, per questi profili, è inammissibile. 1.5 La censura sub c , relativa al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, è manifestamente infondata. Il vizio di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale , nel senso che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 . Nessuna di tali anomalie ricorre nel caso nel caso di specie. Il provvedimento, infatti, è sufficientemente motivato in relazione alle doglianze svolte dalla C. e, segnatamente, rispetto alla questione principale, relativa alla domanda d’improcedibilità dell’esecuzione per rilascio avviata dalla Ca. , così come sul capo delle spese processuali. 1.6 Nella querela di falso, sia principale che incidentale, è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero art. 221 c.p.c., comma 3 . In particolare, ai fini della validità del procedimento per querela di falso, non sono necessarie nè la presenza alle udienze, nè la formulazione delle conclusioni da parte del P.M., ma è necessario che questi, mediante l’invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018, Rv. 650938 - 01 . L’ipotesi rientra quindi fra quelle di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5. Pertanto, quando è stata presentata una querela di falso, non è possibile dichiarare inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., che espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione tutte le cause di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1. Si deve, però, considerare che l’atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 2, a pena di nullità insanabile, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che tale falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla Sez. 2, Sentenza n. 10874 del 07/05/2018, Rv. 648241 - 01 . Il difetto di tali indicazioni, determinando la nullità della querela di falso, non determina neppure l’insorgenza dei presupposti che rendono necessaria la partecipazione al giudizio del P.M Di conseguenza, la proposizione di una querela di falso carente dell’indicazione degli elementi e delle prove della falsità non è, di per sé, impeditiva della possibilità di definire l’appello con ordinanza di inammissibilità pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c Va dunque affermato il seguente principio di diritto Non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2, poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P.M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all’art. 70 c.p.c., comma 1, alle quali non si applica il c. d. filtro in appello , secondo quanto disposto dall’art. 348-bis c.p.c. . Facendo applicazione di tale principio, deve essere rilevata la carenza di specificità del motivo e la conseguente inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La C. , infatti, avrebbe dovuto specificatamente indicare il contenuto e le modalità di proposizione della querela di falso, anche al fine di dimostrare che la stessa venne validamente proposta, indicando - a pena di nullità comminata dall’art. 221 c.p.c., comma 2, gli elementi e le prove della falsità. Solo a tali condizioni, infatti, sarebbe risultato obbligatorio l’intervento del P.M. e, di conseguenza, la causa sarebbe rientrata fra quelle che, per il combinato disposto dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 348-bis c.p.c., comma 2, non possono essere dichiarate inammissibili in grado d’appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione. 1.7 La pretesa violazione dell’art. 6 CEDU sub e non sussiste e, in parte qua, il motivo è infondato. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello, discostandosi da un precedente di legittimità Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014, Rv. 633727 - 01 , avrebbe compiuto una valutazione eccessivamente discrezionale , così privandola arbitrariamente di un grado di gravame riconosciuto dall’ordinamento processuale. La C. , tuttavia, omette di considerare che nel nostro ordinamento la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non gode di copertura costituzionale cfr. Corte Cost. n. 42/2014 Corte Cost. ord. n. 226/2016 . Per tale ragione questa Corte ha escluso che il modello di definizione semplificata del grado di appello delineato dagli artt. 348 bis e 348-ter c.p.c. presenti profili di illegittimità costituzionale Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633882 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 - 01 . Di conseguenza, la Corte d’appello che - pur discostandosi, in ipotesi, da un orientamento di legittimità - dichiari inammissibile il gravame per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento, non commette alcuna violazione procedurale che giustifichi l’autonoma impugnabilità della relativa ordinanza con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7. Infatti, così facendo, il giudice d’appello non priva - con una valutazione eccessivamente discrezionale l’appellante di uno strumento d’impugnazione garantitogli dall’ordinamento, poiché la garanzia costituzionale si ferma alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze di merito. 1.8 Per quanto concerne il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del processo per pregiudizialità sub f è sufficiente osservare che trattasi di provvedimento ordinatorio, impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., solo nel caso in cui la sospensione sia disposta ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010, Rv. 613940 Sez. L, Ordinanza n. 9540 del 23/04/2007, Rv. 596417 Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588257 . Peraltro, l’istanza è stata dichiarata espressamente assorbita per assenza di ragionevole probabilità d’accoglimento dell’appello. Quindi non è neppure vero che detta istanza non sia stata affatto tenuta in conto dalla corte di merito. 2.1 È ora possibile passare all’esame del ricorso per cassazione proposto - ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 e art. 360 c.p.c. - avverso la sentenza di primo grado. 2.2 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 474, 479, 480, 481, 555 e 562 c.p.c Nonostante la lunga serie di disposizioni del codice di rito che si assumono violate, in concreto dal corpo della censura emerge che la violazione di legge in concreto lamentata attiene alla garanzia del contraddittorio. In particolare, tale violazione si sarebbe verificata allorquando il Tribunale ha permesso lo svolgimento dell’esecuzione per rilascio sulla base del decreto di trasferimento, che la ricorrente assume essere nullo perché a sua volta emanato in spregio delle norme sull’istaurazione del contraddittorio nel giudizio di espropriazione forzata. Il motivo è inammissibile. Già in prospettazione, infatti, l’asserito vizio non si sarebbe verificato nel corso dell’esecuzione per rilascio, ma nella procedura di espropriazione immobiliare nel cui ambito è stato emesso il decreto di trasferimento poi impiegato dalla Ca. come titolo esecutivo. Pertanto, eventuali doglianze relative all’eventuale vizio di notificazione degli atti dell’espropriazione forzata dovevano essere fatte valere opponendo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., gli atti adottati in quella sede. È, perciò, inammissibile l’opposizione volta a recuperare, mediante l’opposizione all’esecuzione contro la procedura di rilascio, un’opposizione agli atti esecutivi che andava autonomamente proposta contro l’atto il decreto di trasferimento adottato in seno all’espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c. dalla conoscenza dell’atto comunque avuta cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 - 01 . 2.3 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 474 e ss. e degli artt. 483 e ss. c.p.c Anche in questo caso, gli articoli di legge che si assumono violati, indicati nell’epigrafe del mezzo di gravame, non corrispondono con le norme della cui violazione effettivamente si discute nel corpo del motivo. La ricorrente, infatti, affronta il tema dell’affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario e, quindi, dell’applicazione dell’art. 2929 c.c Le censure sono inammissibili, in quanto non sono rivolte contro la procedura per rilascio di cui in questa sede si discute piuttosto, esse riguardano l’espropriazione immobiliare in cui l’immobile della C. è stato aggiudicato alla Ca. . Si tratta, quindi, di una questione estranea al presente giudizio. 2.4 Infine, il terzo motivo si rivolge contro il capo della sentenza impugnata che provvede sulle spese. La ricorrente lamenta che la rappresentata pendenza delle querele di falso e dell’opposizione all’esecuzione in cui si contesta la validità delle notificazioni del procedimento di espropriazione immobiliare avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare almeno in parte le spese di lite. La doglianza è infondata e deve essere rigettata. La condanna della C. al pagamento delle spese dipende dalla soccombenza della stessa. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 - 01 . Tale circostanza non si è verificata e quindi il motivo è infondato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo. Noni Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché non ha disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.