Il nuovo termine perentorio per il rinnovo della notifica

Il giudice, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio, entro cui rinnovare la notifica.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10950/20, depositata il 9 giugno. Il Tribunale dichiarava improcedibile il ricorso proposto da un avvocato avverso il provvedimento con cui era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso ad ella dovuto per l’attività di assistenza prestata in un procedimento penale a favore della propria assistita, imputata, ammessa al gratuito patrocinio. Per il Tribunale il ricorso era stato tardivamente notificato all’Avvocatura dello Stato. Così l’avvocato propone ricorso per cassazione avverso tale decisione sostenendo che il Tribunale, una volta considerato tardivo il ricorso, avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine perentorio per provvedere. Per i Giudici di legittimità il ricorso è fondato infatti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non ha natura perentoria , in difetto di espressa previsione di legge. Da ciò deriva che il giudice, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso e del suddetto decreto deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare al ricorrente un nuovo termine, perentorio , entro cui rinnovare la notifica. sulla Base del richiamato principio, la S.C. cassa la decisione impugnata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 9 gennaio – 9 giugno 2020, n. 10950 Presidente D’Ascola – Relatore Oliva Fatti di causa Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona dichiarava improcedibile il ricorso proposto da S.L. avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto all’odierna ricorrente a fronte dell’attività di assistenza prestata nell’ambito di un procedimento penale a favore di imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale rilevava in particolare che il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione e discussione, era stato tardivamente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.L. affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Motivi della decisione Con l’unico motivo la nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perché il giudice di merito, una volta rilevata la tardività della notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, avrebbe dovuto, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare un nuovo termine, perentorio, per provvedere all’incombente tardivamente eseguito. La censura è fondata. Va data infatti continuità al principio secondo cui il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio , assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26267 del 16/10/2019, Rv.655749 Cass. Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014, Rv.629676 . Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.