Riconoscimento del diritto reale al titolare del terreno: niente usucapione della particella

Deve escludersi il possesso ad usucapionem in presenza di un riconoscimento che esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l’animus possidendi, seppure non consista nella convinzione di essere titolare del diritto reale, implica pur sempre l’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10620/20 depositata il 4 giugno, ad esito di un giudizio in cui un soggetto era stato riconosciuto proprietario ad usucapione di un terreno agricolo. Avverso la sentenza di riconoscimento, un altro soggetto – l’attuale ricorrente – proponeva opposizione di terzo , affermandosi proprietario per usucapione di una particella compresa nel più ampio terreno oggetto di riconoscimento giudiziale. L’opposizione era stata tuttavia respinta sia in primo che in secondo grado, avendo l’opponente, secondo i Giudici di merito, reso dichiarazioni incompatibili con la rivendicazione del possesso della predetta particella. L’opponente ricorreva dunque in Cassazione, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente. Riconoscimento del possesso altrui. Secondo la Cassazione, tuttavia, il ricorso è infondato. Correttamente, si legge nell’ordinanza, il giudizio di secondo grado si regge sulle dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente aventi natura confessoria con cui lo stesso non aveva affatto palesato la volontà di possedere la predetta particella animus domini . Dette dichiarazioni, al contrario, sono state intese quale riconoscimento del possesso altrui sull’intera superficie del terreno, senza possibilità di enucleare una porzione più ristretta oggetto di un potere sulla cosa da parte del dichiarante sorretto dall’animus possidendi . Usucapione del bene oggetto di comunione. Sul punto la Cassazione ha chiarito che, in materia di usucapione di un bene oggetto di comunione, il comportamento del compossessore – che deve manifestarsi in una attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui - deve rivelare in modo inequivoco l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo. Nella fattispecie, il difetto dell’ animus possidendi che la Corte d’appello ha fatto discendere dalla confessione dell’attuale ricorrente, esaurisce la ratio decidendi , senza che necessiti un’ulteriore presa di posizioni sulle specifiche attività poste in essere dall’agente sulla cosa, inidonee a priori a fondare il possesso ad usucapionem . Ciò detto, il ricorso è rigettato con addebito di spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 13 dicembre 2019 – 4 giugno 2020, n. 10620 Presidente D’Ascola – Relatore Tedesco Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 33288 del 2004 il Tribunale di Roma dichiarava D.A. proprietario per intervenuta usucapione di un terreno sito in Roma. A seguito di tale riconoscimento il D. conferiva il fondo nella società agricola Porta Medaglia s.r.l. Contro tale sentenza proponeva opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., Z.U. , affermandosi proprietario per usucapione di una particella compresa nel più ampio oggetto del riconoscimento giudiziale operato in favore del D. con la predetta sentenza n. 33288 del 2004. Il tribunale, nel contraddittorio con il D. e la Porta Medaglia s.r.l., rigettava l’opposizione con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma. In particolare la corte d’appello condivideva la valutazione del primo giudice, il quale aveva riconosciuto che, nel giudizio definito con la sentenza oggetto di opposizione, lo Z. avesse reso dichiarazioni, costituenti confessione, incompatibili con la rivendicazione del possesso dichiarazione scritta del 29 febbraio 2000 e la deposizione resa nel giudizio . Per la cassazione della sentenza Z.U. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente. Porta Medaglia s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre il D. è rimasto intimato. Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano ritenuto che l’attuale ricorrente avesse riconosciuto che il D. fosse in possesso dell’intera area oggetto della pretesa da costui avanzata nel giudizio definito con la sentenza n. 33288 del 2004, mentre ciò non era invece vero. Tanto la dichiarazione scritta del 29 febbraio 2000, quanto la deposizione resa nel giudizio riguardavano la particella XXX del foglio XXXX, mentre la pretesa da avanzata con l’opposizione di terzo riguardava la particella XX. Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di avere prestato una acritica adesione alla sentenza di primo grado, lasciando senza risposta la pluralità di rilievi proposti dall’attuale ricorrente in sede di appello in particolare l’occupazione, la manutenzione e la coltivazione del fondo da parte dello Z. e dei componenti della sua famiglia, l’aver goduto di contributi statali riferiti alla specifica porzione, l’assenza di ingerenze o rivendicazioni altrui, l’avere assunto iniziative per la difesa del fondo, denunciando un furto subito, il carattere pubblico del proprio potere esercitato sulla cosa. A causa di tale omissione la sentenza sarebbe inficiata da motivazione apparente, non avendo fornito alcuna motivazione logico-giuridica, al fine di spiegare che il sig. Z. non poteva usucapire , avendo immotivatamente deciso che le dichiarazioni del sig. Z. sono inequivocabilmente riferite all’intera superficie e che la particella XX per non menzionati riferimenti è compresa nell’area di terreno oggetto del giudizio a suo tempo promosso dal sig. De.An. . Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è infondato. Il possesso ad uscuapionem, mentre è compatibile con la conoscenza dell’altrui diritto, deve invece escludersi in presenza di un riconoscimento che esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l’animus possidendi, seppure non consista nella convinzione di essere titolare del diritto reale, implica pur sempre l’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà Cass. n. 26641/2013 n. 2857/2006 . La corte d’appello è partita dall’analisi della dichiarazione scritta dello Z. del 29 febbraio 2000, con la quale costui aveva affermato che a partire dall’anno 1966 era stato incaricato da De.An. di effettuare il raccolto delle olive su un terreno che lui coltivava in Roma zona Porta Medaglia ed aveva continuato a svolgere la stessa attività per conto del figlio D.A. , a lui legato da rapporti di amicizia . La corte ha poi richiamato, trascrivendole, le dichiarazioni rese nel giudizio dallo Z. in sede di prova testimoniale. Ha quindi concluso che le une e le altre dichiarazioni, come emerge dal dato testuale e dai puntuali riferimenti circa l’estensione complessiva dell’area, sono inequivocabilmente riferite all’intera superficie del terreno oggetto del giudizio, non potendosi contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, ritenersi esclusa la particella XX oggetto dell’invocata usucapione da parte dello Z. . Va conseguentemente condivisa la posizione assunta dal giudice di primo grado il quale correttamente rilevava che tale dichiarazione costituiva confessione e rendeva inconferenti le prove articolate dallo Z. , atteso, peraltro, che non risultava il medesimo avere palesato verso l’esterno con chiari ed inequivoci comportamenti la volontà di possedere animo domini . I rilievi della corte rendono perfettamente percepibili le ragioni della decisione, che è interamente fondata sulle dichiarazioni rese nel diverso giudizio, che sono state intese dalla corte quale riconoscimento del possesso altrui sull’intera superficie del fondo, senza possibilità di enucleare, nell’ambito della maggior superficie, una porzione più ristretta oggetto di un potere sulla cosa del dichiarante sorretto dall’animus possidendi. Tale interpretazione delle dichiarazioni di parte, in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione, immune da errori di diritto, è incensurabile in cassazione lo stabilire se, per il contenuto ed il significato di esse, le dichiarazioni giudiziali o stragiudiziali di un soggetto importino riconoscimento, ai sensi dell’art. 2730 c.c., di fatti obiettivamente sfavorevoli al confitente e, nel contempo, favorevoli all’avversario costituisce un apprezzamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione Cass. n. 6246/1981 n. 12803/2000 . Al ricorrente non giova evidenziare che manca nella sentenza una presa di posizione sulle circostanze di fatto, da lui dedotte nel giudizio, intese a fare emergere il proprio potere esercitato sulla porzione ristretta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché in materia di usucapione di beni oggetto di comunione il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un’attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo Cass. n. 11419/2003 n. 21068/2006 n. 19478/2007 n. 17462/2009 . Consegue che il difetto dell’animus possidendi, che la corte d’appello ha fatto discendere dalla confessione, esauriva la ratio decidendi, senza che occorresse a quel punto una presa di posizione specifica sulle attività poste in essere dall’agente sulla cosa, in quanto a priori inidonee a fondare il possesso ad usucapionem. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.