Configurabilità della revocazione c.d. parziale

Qualora la domanda di revocazione concerne una parte autonoma della sentenza d’appello, il relativo accoglimento determina la rescissione di quella parte soltanto, e delle parti che dipendono dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti, sicchè nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8773/20, depositata il 12 maggio. L’oggetto della controversia sorta tra un acquirente e una società costruttrice riguardava la compravendita di una villetta da ultimare, sita in un comune della provincia romana. L’acquirente lamentava una cattiva esecuzione statica dell’immobile e la società il mancato saldo del corrispettivo dei lavori. L’ acquirente adiva il Tribunale di Roma, il quale condannava la società a rifondere all’attore la somma equivalente dei lavori di sistemazione dell’immobile e respingeva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società per ottenere il saldo. Quest’ultima impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’ Appello di Roma che, nel 2014, riformava parzialmente la sentenza emessa in primo grado sul capo della riconvenzionale, procedendo – seguendo un orientamento di legittimità costante - a un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali , quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Avverso la decisione della Corte territoriale la società costruttrice proponeva ricorso per Cassazione , fondato su due motivi, mentre l’acquirente resisteva in giudizio mediante controricorso e proponeva ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, ai quali la società si opponeva con ulteriore controricorso. Inoltre, l’acquirente impugnava la stessa sentenza d’appello con autonomo ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi, che veniva notificato alla controparte prima della notifica del ricorso incidentale. La società si opponeva con controricorso. I due motivi del ricorso della società vengono considerati in parte inammissibili e in parte infondati mentre dei cinque del ricorso autonomo dell’acquirente i primi quattro sono ritenuti infondati, il quinto inammissibile. Avendo l’acquirente prodotto, insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c., una pronuncia della Corte d’Appello di Roma del 2015 sent. 3451/15 , la quale aveva revocato, ex art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza di secondo grado per un errore percettivo riguardante l’entità della riconvenzionale della società costruttrice, si era sollevato il problema della configurabilità della revocazione c.d. parziale . I Supremi giudici, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., provvedono in primis alla riunione dei due ricorsi di impugnazione proposti contro la stessa sentenza. Nello specifico, poiché il ricorso autonomo dell’acquirente era stato notificato prima della notifica di quello incidentale e, considerato che la sentenza di appello era stata impugnata prima ancora con ricorso della società costruttrice, la Corte di Cassazione afferma che il ricorso autonomo dell’acquirente deve intendersi come incidentale e quello che inizialmente era incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il potere di impugnazione è stato consumato dal ricorso anteriore. Per la Corte opera il principio di unicità del processo di impugnazione . Pertanto, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato esperito nel rispetto dei termini stabiliti dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi. In altre parole, l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale devono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti. In merito, in particolare, alla produzione in giudizio della sentenza che ha revocato la decisione impugnata anche per cassazione, gli Ermellini ne affermano, innanzitutto, la legittimità, ex art. 372 c.p.c., in quanto ritualmente notificata alla controparte. Sostengono poi che viene in rilievo il problema della confi gurabilità e degli effetti della revocazione c.d. parziale , in quanto la sentenza di revocazione della Corte territoriale romana era stata resa, testualmente, nei soli limiti di doglianza esaminata in questa sede . Da un punto di vista concettuale ritengono non se ne possa escludere la configurabilità, trovando elementi di sostegno nella disciplina dell’impugnazione parziale che importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate e in quella dell’effetto espansivo interno, sancita nel primo comma dell’art. 336 c.p.c., secondo il quale la riforma o la cassazione parziale di una sentenza ha effetto anche sulle parti della stessa che siano dipendenti dalla parte riformata o cassata. Si evidenzia come sia stata negata, talora a priori, la configurabilità della revocazione parziale, sostenendosi che non esiste, nel sistema dell'ordinamento processuale, un tale istituto. Tuttavia, una diversa corrente interpretativa ha affermato che, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall’errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono. I Giudici della Seconda sezione ritengono che tale orientamento debba essere valorizzato. Per essi restano intatte , quale oggetto del ricorso per Cassazione, le parti della sentenza di appello diverse dalla parte impugnata per revocazione , e non dipendenti dalla parte rescissa, ossia tutte le parti che prescindono dalla rilevata eccedenza quantitativa del petitum . Il Collegio, con la sentenza in oggetto, rigetta in conclusione i ricorsi di entrambe le parti, compensando le spese del giudizio per soccombenza reciproca.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre 2019 – 12 maggio 2020, n. 8773 Presidente Manna – Relatore Carbone Fatti di causa La controversia riguarda la compravendita di una villetta da ultimare in omissis , compravendita e coevo appalto intercorsi il omissis tra la costruttrice NIMIR s.r.l. e l’acquirente T.G. , avendo quest’ultimo lamentato una cattiva esecuzione statica dell’unità immobiliare e la società l’omesso saldo del corrispettivo dei lavori. Adito dal T. , il Tribunale di Roma ha condannato la NIMIR a rifondere all’attore la somma di Euro 13.528,77, oltre spese processuali, equivalente dei lavori di sistemazione dell’immobile il Tribunale ha respinto la riconvenzionale della società per il saldo. In accoglimento del gravame della NIMIR, la Corte d’appello di Roma, confermato il resto, ha riformato la sentenza di primo grado sul capo della riconvenzionale e, per l’effetto, ha condannato il T. a pagare alla NIMIR la somma di Euro 67.139,40, compensato un quarto delle spese del doppio grado e posto i quarti residui a carico della NIMIR. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, iscritto al n. 5580/2015 R.G., la NIMIR ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello sulla base di due motivi con atto notificato il 6 marzo 2015, il T. ha resistito mediante controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, ai quali la NIMIR ha opposto ulteriore controricorso. Con ricorso notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/2015 R.G., il T. ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi, ai quali la NIMIR ha opposto controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Proposti avverso la medesima sentenza, i ricorsi iscritti ai nn. 5580/2015 e 6038/2015 R.G. debbono essere riuniti, per gli effetti dell’art. 335 c.p.c 1.1. T.G. ha proposto due ricorsi avverso la medesima sentenza il ricorso autonomo, notificato il 5 marzo 2015, iscritto al n. 6038/15 il ricorso incidentale, notificato il 6 marzo 2015, nel procedimento n. 5580/15. In realtà, atteso che la sentenza è stata impugnata dapprima col ricorso notificato da NIMIR s.r.l. il 27 febbraio 2015, anche il ricorso autonomo notificato dal T. il 5 marzo 2015 deve intendersi come incidentale peraltro rispettoso dei termini ex artt. 370 e 371 c.p.c. , operando la conversione imposta dal principio di unicità del processo impugnatorio Cass. 9 aprile 2003, n. 5578 Cass. 28 maggio 2004, n. 10309 Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723 Cass. 16 luglio 2014, n. 16221 . Il ricorso autonomo convertito in incidentale è stato notificato il 5 marzo 2015, prima del ricorso incidentale notificato il 6 marzo 2015, sicché quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il potere di impugnazione è stato consumato dall’anteriore. Ai fini della consumazione del potere di impugnazione, nell’ipotesi che la medesima parte abbia proposto contro la stessa sentenza tanto un ricorso principale, quanto un ricorso incidentale, deve farsi riferimento, per stabilire la priorità cronologica tra i mezzi e dichiarare inammissibile quello posteriore, alle rispettive notifiche, se non coeve Cass. 12 giugno 2006, n. 13585 Cass. 20 dicembre 2011, n. 27555 . 1.2. Nell’ordine, si esamineranno il ricorso principale della NIMIR, quindi il ricorso autonomo del T. , convertito in incidentale l’atto notificato dal T. il 6 marzo 2015 resta mero controricorso. 2. Occorre premettere che, insieme alla memoria ex art. 378 c.p.c., il T. ha prodotto sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, con la quale la Corte d’appello di Roma, accogliendo la sua domanda ex art. 395 c.p.c., n. 4, ha revocato la sentenza di secondo grado per un errore percettivo inerente l’entità della riconvenzionale della NIMIR, pari ad Euro 51.645,69, anziché Euro 67.139,40. 2.1. Poiché concerne l’ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della persistenza dell’interesse all’impugnazione, la produzione della sentenza che ha revocato la decisione impugnata anche per cassazione è legittima ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ove sia stata - come nella specie - ritualmente notificata a controparte. 2.2. La produzione del documento solleva qui il problema della configurabilità e degli effetti della revocazione c.d. parziale, in quanto la sentenza di revocazione è stata resa dalla Corte d’appello di Roma nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede pag. 6 . 2.3. In linea di massima, la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto l’interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, ciò che costituisce una mera possibilità, mentre la carenza d’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278 Cass. 25 settembre 2013, n. 21951 Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553 . 2.4. Tale principio non determina questioni applicative laddove la revocazione sia generale, per travolgere la sentenza nella sua interezza, o perché quest’ultima si esaurisce in un solo capo o perché la rescissione attinge tutti i capi nei quali essa si articola. 2.5. Sul piano concettuale, tuttavia, non può escludersi la figura della revocazione c.d. parziale, che anzi trova elementi di sostegno nella disciplina dell’impugnazione parziale art. 329 c.p.c., comma 2 e in quella dell’effetto espansivo interno art. 336 c.p.c., comma 1 . 2.6. Nel caso di impugnazione parziale, l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate richiede, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 2, un elemento soggettivo ed uno oggettivo, per un verso, quindi, che l’impugnazione evidenzi in modo univoco la volontà dell’impugnante di contestare solo una parte della decisione, per altro verso, che le diverse parti della decisione siano autonome l’una dall’altra Cass. 7 gennaio 2008, n. 33 l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano autonome l’una dall’altra, non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra, trovando in essa il suo presupposto Cass. 13 febbraio 2001, n. 2062 Cass. 17 aprile 2007, n. 9141 . 2.7. Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, per l’effetto espansivo interno, la riforma della sentenza nella parte impugnata si estende alla parte non specificamente impugnata che sia dalla prima dipendente, vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore, dovendo la decisione sulla parte principale risultare in contrasto con quella sulla parte dipendente, sì da porre una necessità di coerenza Cass. 6 ottobre 2004, n. 19937 Cass. 26 settembre 2019, n. 23985 . 2.8. Sul tema della revocazione parziale non ha avuto occasione di formarsi un’esplicita giurisprudenza di legittimità, sicché la configurabilità dell’istituto viene talora negata a priori Cass. 19 febbraio 2019, n. 4862 . Tuttavia, una corrente interpretativa appare diversamente orientata, laddove afferma che, qualora il giudizio rescindente abbia individuato le parti della sentenza viziate dall’errore revocatorio, il successivo giudizio rescissorio deve avere per oggetto soltanto le parti rescisse e quelle che ne dipendono Cass. 27 novembre 1972, n. 3465 Cass. 20 giugno 2016, n. 12721 . 2.9. Reputa il Collegio che l’indirizzo menzionato da ultimo debba essere valorizzato, per la sua aderenza alle regole dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno, le quali, a loro volta, coniugano un’esigenza di coerenza ed una di conservazione, la prima che impone l’estensione dell’impugnazione e della riforma alle parti inscindibili della medesima sentenza, l’altra che impone di tener indenni le parti autonome. 2.10. Si enuncia il principio di diritto, la cui specifica rilevanza meglio emergerà in prosieguo infra, § 8.1 qualora la domanda di revocazione concerna una parte autonoma della sentenza d’appello, il relativo accoglimento determina la rescissione di quella parte soltanto, e delle parti che dipendano dalla parte rescissa, mentre conservano la loro efficacia le parti autonome ed indipendenti, sicché nel giudizio di cassazione pendente su queste ultime la pronuncia di revocazione non fa cessare la materia del contendere . 3. Il primo motivo del ricorso della NIMIR denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché omessa pronuncia, per non aver il giudice d’appello pronunciato sulla domanda di restituzione di quanto dalla società pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale. 3.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile la denuncia riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla riscrittura operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012, atteso che l’impugnata sentenza, essendo stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, non è più soggetta al pregresso sindacato motivazionale di legittimità. È infondata la denuncia di omissione di pronuncia il giudice distrettuale ha ritenuto non specificamente impugnato, e quindi coperto dal giudicato, il capo sull’inadempimento della NIMIR e la relativa condanna pag. 5-6 della sentenza d’appello nella declaratoria di irrevocabilità della condanna è implicito il rigetto della domanda di restituzione, e allora vale il principio per cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione esplicita su una specifica domanda o eccezione, quando la decisione adottata ne comporti una statuizione implicita di rigetto Cass. 8 marzo 2007, n. 5351 Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191 Cass. 13 agosto 2018, n. 20718 Cass. 4 giugno 2019, n. 15255 . 4. Il secondo motivo del ricorso della NIMIR denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato la società a pagare nuovamente le spese di prime cure, già poste a suo carico dal Tribunale, e per averla condannata anche alla rifusione delle spese di secondo grado, nonostante l’accoglimento del gravame. 4.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile la denuncia riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per quanto già osservato ratione temporis supra, § 3.1 . È infondata la denuncia di violazione del principio di soccombenza. Il giudice d’appello, accogliendo la riconvenzionale della NIMIR e quindi parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha proceduto ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, aderente all’esito globale della lite, come gli imponeva un costante indirizzo di legittimità Cass. 12 maggio 2000, n. 6155 Cass. 4 aprile 2006, n. 7846 Cass. 30 agosto 2010, n. 18837 Cass. 18 marzo 2014, n. 6259 Cass. 1 giugno 2016, n. 11423 Cass. 12 aprile 2018, n. 9064 . Nel far ciò, il giudice d’appello non ha aggiunto, quanto al primo grado, spese a spese come viceversa paventa la NIMIR , poiché la sua liquidazione non è aggiuntiva, bensì sostitutiva, rispetto a quella di primo grado, e sconta, a beneficio della NIMIR, la compensazione di un quarto, che in primo grado alla società non era stata concessa. Se poi la ricorrente intende dolersi della misura della compensazione, come sembra emergere dal passaggio del ricorso circa la sproporzione tra quanto dovuto dal sig. T. e quanto dovuto dalla NIMIR pag. 11 , si rammenta che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149 Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592 . 5. I primi due motivi del ricorso autonomo del T. denunciano analoghi errores in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c., che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’omettere di rilevare l’inammissibilità del gravame della NIMIR a proposito del rigetto della riconvenzionale, segnatamente per il pagamento dei lavori di realizzazione di una piscina. 5.1. I due motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati. Si premette che la NIMIR ha eccepito in controricorso la novità della questione, per non aver l’appellato mai obiettato alcunché sulla specificità del gravame durante il relativo giudizio e tuttavia il difetto di specificità dei motivi d’appello può essere proposto come motivo di cassazione anche dall’appellato il quale non abbia sollevato la relativa questione nel giudizio d’appello, trattandosi di questione afferente l’ammissibilità dell’impugnazione, e quindi la formazione del giudicato, pertanto rilevabile dalla Corte di cassazione anche d’ufficio Cass. 20 agosto 2013, n. 19222 Cass. 10 marzo 2016, n. 4706 . Peraltro, la specificità dei motivi d’appello, richiesta dall’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012 qui applicabile in base al tempo della citazione d’appello , è soddisfatta non appena l’appellante opponga a quelle della sentenza impugnata argomentazioni proprie dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un criterio di simmetria che misura il dettaglio dell’argomento censurante sull’estensione dell’argomento censurato Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695 . Nella specie, le stesse trascrizioni contenute nel ricorso in scrutinio accreditano ai motivi d’appello un’adeguata correlazione dialettica rispetto alle rationes impugnate dove il giudice di prime cure concisamente dichiarava insussistente qualunque debito residuo del T. , la NIMIR concisamente richiamava le evidenze peritali su lavori eseguiti a regola d’arte, ed evidentemente insoluti dove il giudice di prime cure si limitava ad individuare in una fattura di terzi ROMANA PISCINE s.r.l. la prova che lo scavo per la piscina non fosse stato eseguito dalla NIMIR, questa si limitava a riferire il documento fiscale ai lavori di alloggiamento della vasca, differenti e successivi ai propri lavori di scavo. 6. Il terzo motivo del ricorso autonomo del T. denuncia extrapetizione, che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’accogliere, circa il rigetto della riconvenzionale della NIMIR, una censura per difetto di motivazione non sollevata nell’atto di gravame. 6.1. Il motivo è infondato. L’effetto devolutivo dell’appello, correlato ai motivi di gravame, preclude al giudice di estendere la cognizione a punti non ricompresi neanche implicitamente nell’ambito di quei motivi, mentre non viola il principio tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni, pur non specificamente dedotte dall’appellante, tuttavia direttamente connesse con quelle espressamente dedotte Cass. 16 gennaio 2002, n. 397 Cass. 23 luglio 2002, n. 10734 Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973 Cass. 13 aprile 2018, n. 9202 . Poiché lo stesso ricorso in scrutinio attesta che l’appello della NIMIR aveva investito il rigetto della riconvenzionale per il saldo dei lavori, e che di questa domanda la società appellante chiedeva l’accoglimento in rapporto alle risultanze peritali, è di ogni evidenza che la questione si sia devoluta al giudice d’appello, a prescindere dall’angolatura motivazionale della relativa prospettazione. 7. Il quarto motivo del ricorso autonomo del T. denuncia apparenza motivazionale e violazione dei principi sull’onere della prova, per essersi il giudice d’appello sostituito alla NIMIR nel reperire gli elementi di calcolo del suo residuo credito. 7.1. Il motivo è infondato. Apparente è la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il fondamento della decisione Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232 Cass. 23 maggio 2019, n. 13977 . La violazione dell’art. 2697 c.c., può essere denunciata per censurare un’errata distribuzione dell’onere della prova, non per dolersi dell’esito concreto della valutazione probatoria Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949 Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155 Cass. 5 settembre 2006, n. 19064 . Nella specie, il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio decidendi, affermando, in linea con i principi sull’onere della prova, che la NIMIR ha provato l’integrale esecuzione dei lavori e che il T. non ha provato l’integrale pagamento del corrispettivo. La motivazione della sentenza d’appello non è affatto apparente, nè altera in alcun modo il corretto riparto dell’onere probatorio, sicché la censura si risolve in una doglianza soggettiva sulla valutazione intrinseca del materiale istruttorio indizi rivenienti dagli atti processuali di parte, scrittura privata del OMISSIS , fattura n. XXXXXXX di ROMANA PISCINE s.r.l. , il che eccede, tuttavia, il perimetro funzionale della giurisdizione di legittimità. 8. Il quinto motivo del ricorso autonomo del T. denuncia ultrapetizione, che il giudice d’appello avrebbe commesso nell’accogliere la domanda riconvenzionale della NIMIR per un importo superiore al richiesto, cioè per Euro 67.139,40, anziché Euro 51.645,69. 8.1. Il motivo è inammissibile. Come già veduto supra, § 2 , il capo della sentenza d’appello viziato dall’errata percezione sull’entità della domanda riconvenzionale è stato rescisso da sopravvenuta pronuncia di revocazione. Pertanto, su questo capo della sentenza d’appello, il ricorso per cassazione è divenuto inammissibile per difetto d’interesse, essendo venuta meno, in parte qua, la decisione che ne costituiva l’oggetto supra, § 2.3 . Viceversa, in base al principio di diritto enunciato supra, § 2.10 , sono rimaste intatte, quale oggetto del giudizio di cassazione, le parti della sentenza d’appello diverse dalla parte impugnata per revocazione, e non dipendenti dalla parte rescissa, quindi tutte le parti che prescindono dalla rilevata eccedenza quantitativa del petitum. In ragione di ciò, è stato necessario esaminare i motivi di ricorso tramite i quali l’una ricorrente e l’altro hanno denunciato parti della sentenza d’appello autonome rispetto a quella inficiata dall’errore revocatorio. Occorre infatti rimarcare che, nella sentenza 3 giugno 2015, n. 3451, la Corte d’appello di Roma, seppur in dispositivo sembra emettere una rescindente di portata generale revoca la sentenza impugnata , in motivazione chiarisce di pronunciare nei soli limiti della doglianza esaminata in questa sede , subito evidenziando, come a farle salve su tutto il resto, le reciproche impugnazioni per cassazione pendenti avverso la decisione revocata. Giacché l’esatta portata di una sentenza va individuata mediante la lettura integrata della motivazione e del dispositivo tra tante, Cass. 11 luglio 2007, n. 15585 Cass. 10 settembre 2015, n. 17910 Cass. 25 settembre 2015, n. 19074 Cass. 18 ottobre 2017, n. 24600 , deve concludersi che la sentenza n. 3451 si è limitata a revocare e sostituire la decisione d’appello nella sola parte, logicamente autonoma, inficiata dall’errore percettivo sul quantum di riconvenzionale della NIMIR. 9. Il rigetto dei ricorsi di entrambe le parti impone di compensare le spese di giudizio per soccombenza reciproca. Tanto nel controricorso avverso l’incidentale, quanto nel controricorso avverso il principale, la NIMIR ha formulato istanza di condanna del T. a norma dell’art. 96 c.p.c., a motivo dell’ingiustificata duplicazione dei suoi ricorsi l’istanza non può essere accolta, poiché manca una qualche evidenza dell’ipotesi che la duplicazione dei ricorsi, lungi dal riflettere un mero errore processuale, abbia avuto finalità temerarie. 10. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato quanto al ricorso della NIMIR iscritto al n. 5580/2015 R.G. e all’incidentale del T. nel medesimo procedimento, in quanto l’uno integralmente respinto e l’altro dichiarato inammissibile ab origine per consumazione del potere di impugnazione . I presupposti del raddoppio non sussistono per il ricorso autonomo del T. iscritto al n. 6038/2015 R.G., giacché questo è divenuto carente d’interesse, in parte, per la sopravvenuta revocazione parziale della sentenza d’appello. Invero, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, opera quando l’inammissibilità del ricorso è originaria, e non anche quando essa sia sopravvenuta per cessazione della materia del contendere Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542 . P.Q.M. Rigetta i ricorsi di entrambe le parti e compensa le spese di giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di NIMIR s.r.l., quanto al ricorso principale iscritto al n. 5580/2015 R.G., e da parte di T.G. , quanto al ricorso incidentale iscritto nel medesimo procedimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.