Legittima la rinotifica del verbale stradale all'avvocato, vista la mancanza di un indirizzo preciso

Respinta la tesi difensiva del legale, secondo cui la notifica operata dal Comune è stata non tempestiva e quindi non valida. Per i Giudici, invece, la pubblica amministrazione ha operato in maniera corretta, e comunque essa non ha alcun obbligo di reperire i dati del legale contravvenzionato facendo riferimento all’albo professionale.

Nessuna via di fuga per il legale multato per avere violato il codice della strada. Respinta l’obiezione da lui proposta in merito alla presunta tardività della notifica del verbale. Su questo punto i Giudici ritengono che correttamente la decorrenza del termine dei 90 giorni, entro cui va realizzata la consegna del verbale, è scattata nel momento in cui la pubblica amministrazione è riuscita ad acquisire risultanze anagrafiche più precise, vista l’insufficiente determinazione dell’indirizzo dell’automobilista sanzionato. E questa visione non può essere messa in discussione, checché ne dica il legale destinatario della contravvenzione, dalla possibilità per l’ente pubblico di recuperare i dati relativi al domicilio dall’albo professionale Cassazione, ordinanza n. 8642/20, sez. II Civile, depositata il 7 maggio . Notifica. Fatale all’avvocato la guida poco prudente lungo una strada nel Foggiano. Conseguente l’accertamento per avere violato il Codice della strada, con successiva notifica al suo domicilio del relativo verbale. Per il legale, però, il Comune ha agito in maniera non tempestiva, avendo provveduto in ritardo alla consegna del verbale. Questa osservazione è ritenuta corretta dal Giudice di Pace che propende per la tardività della notifica del verbale di accertamento della contestata infrazione stradale . In Tribunale, invece, la tardività viene esclusa, poiché, secondo i Giudici, si deve far partire la decorrenza del termine ex art. 201 c.d.s. dalla acquisizione, da parte della pubblica amministrazione, di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell’indirizzo della persona sanzionata . Domicilio. Col ricorso in Cassazione però il legale batte nuovamente sulla presunta violazione dell’art. 201 c.d.s. con specifico riferimento alla decorrenza del termine di 90 giorni. Riproporre ancora tale osservazione si rivela però inutile. I giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono difatti che nessuna norma impone ad un Comune di dover procedere – al fine del corretto espletamento della notifica di un verbale di violazione al Codice della strada – alla acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso l’utilizzazione di dati estrapolabili dall’albo professionale . Anche perché, viene aggiunto, la conoscenza della qualifica professionale della persona contravvenzionata è, in via generale, conoscibile ex post , come in questo caso, e non certo attraverso la sola acquisizione del nominativo presso l’indirizzo risultante al P.R.A. . Tirando le somme, si può escludere, sanciscono i giudici, l’esistenza di un obbligo di ricorrere ad altre fonti di acquisizione dei dati dopo la conoscenza della irreperibilità del contravvenzionato , dati che, invece, secondo il legale, sono influenti nella prospettiva della tardività della notifica del verbale di contravvenzione . Corretto, quindi, l’operato del Comune che ha provveduto alla rinotifica del verbale, avvenuta nel mese di giugno, cioè a meno di tre mesi di distanza dalla acquisizione dei dati del domicilio del legale .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 novembre 2019 – 7 maggio 2020, n. 8642 Presidente Lombardo – Relatore Oricchio Fatti di causa Al. Gu. ricorre, con atto basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 232/2017. Con tale decisione, rigettato l'appello principale interposto dall'odierno ricorrente e relativo alle sole spese di lite, compensate in primo grado, veniva respinta -in accoglimento dell'appello incidentale interposto dal Comune di Foggia l'opposizione originariamente spiegata dall'Al. avverso verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada di cui in atti. Nel primo grado del giudizio, il Giudice di Pace di Foggia aveva ritenuto la tardività della notifica del verbale di accertamento della contestata infrazione stradale, tardività -viceversa esclusa dal Giudice di appello, che riteneva la decorrenza del termine ex art. 201 C.d.S. dalla acquisizione, da parte della P.A., di risultanze anagrafiche più precise a fronte della insufficiente determinazione dell'indirizzo del sanzionato. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si censura -senza indicazione alcuna di parametro normativo processuale la violazione dell'art. 201 C.d.S. con specifico riferimento alla decorrenza del termine di giorni novanta previsto dalla medesima norma. Il motivo, proposto, peraltro, in assenza della dovuta indicazione del detto parametro, non può essere accolto. Nessuna norma impone, infatti, ad un Comune di dover procedere -al fine del corretto espletamento della notifica di verbale di violazione al C.d.S. alla acquisizione dei dati del domicilio di un legale contravvenzionato attraverso utilizzazione di dati estrapolargli dall'albo professionale. Per di più la conoscenza della qualifica professionale del contravvenzionato sarebbe, in via generale, conoscibile -come nell'ipotesi ex post, come nella fattispecie, e non certo attraverso la sola acquisizione del nominativo presso l'indirizzo risultante al P.R.A Va, quindi, del tutto esclusa la fondatezza del ricorso sotto il profilo dell'obbligo di ricorrere ad altre fonti di acquisizione dei dati influenti, secondo il ricorrente, nella prospettiva della tardività della notifica del verbale di contravvenzione dopo la conoscenza della irreperibilità del contravvenzionato. Ben poteva, dunque, l'Amministrazione procedere alla rinotifica del verbale avvenuta nella fattispecie tempestivamente ovvero il 10/6/2012 dopo l'acquisizione dei dati del domicilio del 12/3/2012. Irrilevante a tal proposito ed a differenza di quanto subordinatamente prospettato in ricorso a pag. 3 è poi la successiva data 26/6 della consegna e ricezione del plico con il verbale notificato. Il motivo è, quindi, infondato e va respinto. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. 3. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.